PDL 1215

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1215

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LOIZZO, LATINI, MIELE, SASSO, ANDREUZZA, BOF, CAVANDOLI, FURGIUELE, MATONE, PIERRO

Istituzione dell'opzione biomedica nei corsi di studio dei licei classico e scientifico

Presentata l'8 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Dall'anno scolastico 2017/2018, grazie ad un protocollo sottoscritto tra la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri (FNOMCEO) e la Direzione generale degli ordinamenti scolastici del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, l'indirizzo biomedico è sperimentato su un campione di settanta licei tra classici e scientifici, rappresentativi di tutte le aree geografiche del Paese.
Il liceo scientifico delle scienze applicate e quello classico con curvatura biomedica, sono quindi, ormai da anni, una realtà dell'istruzione italiana. Questi licei si contraddistinguono per una maggiore quantità di approfondimento dedicata alle ore di insegnamento a carattere scientifico e in particolare bio-sanitario.
Questi licei permettono agli studenti di acquisire particolari competenze propedeutiche all'accesso alle università a carattere medico-scientifico.
I positivi riscontri relativi alla sperimentazione fin qui realizzata convincono della necessità di istituire, presso i licei classici e scientifici, una nuova opzione biomedica.
Per questo, la proposta di legge prevede:

con l'articolo 1 l'istituzione dell'opzione biomedica nei licei classici e scientifici e la partecipazione alle lezioni, in compresenza, di medici, infermieri e tecnici di laboratorio selezionati tra il personale sanitario e tecnico-sanitario;

con l'articolo 2 la definizione, tramite decreto ministeriale, degli obiettivi di apprendimento;

con l'articolo 3 la definizione delle materie caratterizzanti del percorso di studi;

con l'articolo 4 la definizione di una graduatoria nazionale degli studenti del liceo classico e scientifico con opzione biomedica che permetta l'accesso alle facoltà universitarie a carattere chimico-biologico e medico-sanitario senza ulteriori selezioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'opzione biomedica nei licei classici e scientifici)

1. A decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, presso i licei classici e scientifici di cui agli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, nel rispetto della programmazione regionale dell'offerta formativa, può essere attivata l'opzione biomedica, che fornisce allo studente competenze particolarmente avanzate negli studi afferenti l'ambito biomedico.
2. Alle lezioni del liceo classico e scientifico con opzione biomedica dedicate alle materie caratterizzanti di cui all'articolo 3 prendono parte, in compresenza, medici, infermieri o tecnici di laboratorio, selezionati tra il personale sanitario e tecnico-sanitario, con le modalità stabilite tramite protocollo d'intesa concluso tra il Ministro dell'istruzione e del merito e il Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Obiettivi di apprendimento)

1. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, adottato di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'università e della ricerca, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le finalità specifiche, gli obiettivi di apprendimento, le indicazioni sul curricolo e il piano orario dell'opzione biomedica di cui agli articoli 1 e 2.

Art. 3.
(Materie caratterizzanti)

1. Il decreto di cui all'articolo 2 dispone che, per ciascuno dei due anni del secondo biennio e per il quinto anno, sia previsto lo svolgimento di almeno 50 ore di insegnamento nelle materie caratterizzanti della biologia teorica, biomedica e della pratica laboratoriale.

Art. 4.
(Accesso alle facoltà universitarie)

1. Alla conclusione del percorso di studi, gli studenti che hanno frequentato i licei classici e scientifici con opzione biomedica sono sottoposti a un esame nazionale, inerente alle materie caratterizzanti di cui all'articolo 3. Il risultato dell'esame, unitamente a quello conseguito nell'esame di Stato conclusivo del corso di studio di istruzione secondaria superiore, costituisce punteggio per l'accesso alla graduatoria nazionale degli studenti del liceo classico e scientifico con opzione «biomedica».
2. Sulla base dei posti disponibili a livello nazionale, come determinati, annualmente, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, gli studenti collocati in posizione utile nella graduatoria di cui al comma 1 accedono di diritto alle facoltà universitarie a carattere chimico-biologico e medico-sanitario e proseguono gli studi universitari senza ulteriori selezioni.

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