PDL 1213

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1213

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Presentata il 7 giugno 2023

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Onorevoli Deputati! – La presente proposta di legge d'iniziativa regionale è finalizzata ad apportare modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, il quale, insieme al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, ha riformato le circoscrizioni giudiziarie italiane, in attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011 n. 148.
La riforma del 2012, con la soppressione di sedi giudiziarie, adottata nell'ottica del contenimento della spesa pubblica e di una migliore distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, ha comportato però disagi per i territori impoveriti delle sedi giudiziarie, già colpiti dallo spopolamento, e per la popolazione residente costretta a spostarsi, per tutelare i propri diritti, e raggiungere l'ufficio giudiziario accorpante. Tale fenomeno ha portato all'isolamento dei cittadini delle zone periferiche e delle aree interne.
Nel 2013 alcune regioni hanno promosso un referendum abrogativo volto alla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis, della legge n. 148 del 2011 e dei decreti legislativi n. 155 e n. 156 del 2012. La Corte costituzionale ha dichiarato, con sentenza n. 12 del 2014, inammissibile la richiesta di referendum, in quanto in caso di abrogazione delle disposizioni normative si determinerebbe un vuoto normativo con conseguente paralisi della funzione giurisdizionale ed in secondo luogo in quanto si tratta di norme che non si prestano ad essere modificate in via referendaria.
Nel 2014 alcune regioni, Puglia inclusa, hanno presentato nuovamente quesiti riguardanti alcune disposizioni del decreto legislativo n. 155 del 2012 e del decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, recante disposizioni correttive del predetto decreto. Anche in questo caso la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 2015, ha dichiarato inammissibili le richieste di referendum popolare per inidoneità dello strumento referendario a raggiungere il fine.
Con la presente proposta di legge quindi, ed in particolare con l'articolo 1, si prevede, sulla base di apposite convenzioni stipulate dalle regioni interessate che ne facciano richiesta al Ministero della giustizia, il ripristino delle funzioni giudiziarie nelle sedi dei tribunali circondariali e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 155 del 2012.
La proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato, e non si redige pertanto la relazione tecnica prevista dall'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis. – (Interventi delle regioni)1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Le spese a carico delle regioni indicate al comma 2 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione interessata.
4. Entro centottanta giorni dalla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub-provinciali riattivati ai sensi del medesimo comma e alla loro copertura.
5. In seguito al ripristino, disposto ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, sono conseguentemente adeguate le tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annesse al presente decreto, con ricostruzione dei relativi circondari».

Art. 2.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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