PDL 1212

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1212

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CIABURRO, CARETTA, CERRETO

Disposizioni per la tutela e la promozione dell'agricoltura contadina

Presentata il 7 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge si punta a inserire il fenomeno diffuso dell'agricoltura contadina in una precisa cornice normativa, riconoscendo quali suoi elementi principali la custodia della terra quale bene comune dell'umanità, il presidio della biodiversità dell'ambiente e delle risorse primarie da esso derivanti, nonché il contrasto dello spopolamento delle aree interne, montane, marginali e rurali del Paese. Tale riconoscimento trova il suo fondamento nella dichiarazione, da parte dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), dell'Anno internazionale dell'agricoltura familiare nel 2014 ed è coerente con la dichiarazione sui diritti dei contadini e delle persone che lavorano in ambito rurale adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 17 dicembre 2018. In uno studio del settembre 2013 della United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) sul cambiamento climatico e l'agricoltura sostenibile, si afferma esplicitamente la necessità di una trasformazione dell'agricoltura, «consistente in un mosaico di pratiche produttive agroecologiche, che deve divenire il nuovo paradigma», a cui viene riconosciuta la fondamentale funzione delle agricolture sostenibili. Le medesime sollecitazioni sono emerse dalla conferenza dell'aprile 2012 della Commissione europea, «Local agriculture and short food supply chains», sull'agricoltura locale e sulle filiere corte, che ne ha messo in luce il ruolo fondamentale anche nell'Europa odierna. La necessità di sostenere e rilanciare un modello agricolo improntato all'autoproduzione ed alla località deriva anche dalle moderne contingenze internazionali, che richiamano alla necessità di sviluppare e potenziare la sovranità alimentare nazionale ed europea, intesa, tra l'altro, come capacità di fornire cibo ed alimenti di qualità ad una platea di destinatari più ampia possibile. Questo risultato può, tuttavia, essere raggiunto unicamente riconoscendo il ruolo e la preminenza in questo presidio di qualità ricoperto dalle attività site nelle aree interne, rurali e montane.
La presente proposta di legge si divide in 8 articoli.
L'articolo 1 reca le finalità della proposta di legge.
L'articolo 2 individua le definizioni.
L'articolo 3 istituisce il Registro dell'agricoltura contadina.
L'articolo 4 prevede iniziative di semplificazione normativa atte a favorire l'agricoltura contadina nel suo ruolo gestionale.
L'articolo 5 reca criteri di premialità nell'ambito del Piano strategico della politica agricola comune, dei piani di sviluppo rurale, di competenza regionale, ove presenti, e del complemento regionale al Piano strategico della politica agricola comune, previsto nell'ambito della politica agricola comune 2023-2027.
L'articolo 6 dispone misure di associazione tra agricoltori e silvicoltori.
L'articolo 7 reca la clausola di salvaguardia per le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica tutela la terra quale fonte primaria di cibo per i suoi abitanti e per raggiungere tale finalità si adopera per contrastare lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane, anche tramite il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati e la ricomposizione fondiaria e il recupero di coltivazioni antiche e tradizionali e delle loro trasformazioni a rischio di scomparsa, sostenendo le agricolture contadine come definite ai sensi della presente legge.
2. Per le finalità di cui al comma 1, anche ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, la Repubblica si impegna, inoltre:

a) a sostenere l'uso della terra finalizzato alla difesa della biodiversità, alla manutenzione idrogeologica e alla tutela dei paesaggi;

b) a sostenere il rinnovamento in agricoltura promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, all'interno delle famiglie o al di fuori di esse;

c) a promuovere l'agroecologia e la gestione produttiva e sostenibile del suolo, preservando i valori delle culture e delle produzioni tradizionali, nonché del territorio per la produzione, la trasformazione e la commercializzazione del bene primario;

d) a contrastare lo spopolamento delle aree rurali, interne e montane anche mediante l'individuazione, il recupero e l'utilizzazione dei terreni agricoli abbandonati, garantendo, anche mediante l'adozione di misure volte a favorire la ricomposizione fondiaria, l'effettiva sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane, valorizzando il legame tra aziende agricole contadine, famiglia, economia e territorio, promuovendo il trasferimento delle aziende agricole contadine alle nuove generazioni, sostenendo l'uso collettivo delle terre finalizzato, tra l'altro, alla difesa del suolo, alla tutela della biodiversità e alla manutenzione idrogeologica, nonché promuovendo politiche per uno sviluppo territoriale inclusivo che favoriscano la creazione di legami e connessioni tra le aree rurali e quelle urbane grazie alla trasformazione degli agricoltori contadini in soggetti promotori di un modello economico, sociale, culturale innovativo e dinamico;

e) a facilitare l'accesso ai terreni agricoli a condizioni eque e trasparenti.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, e per le finalità di cui all'articolo 1, si considerano aziende agricole contadine le microimprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, compresi gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile e i coltivatori diretti di cui all'articolo 2083 del medesimo codice, esercitate nella forma di azienda individuale, familiare o cooperativa e condotte direttamente dai partecipanti, su fondi in proprietà, concessi in locazione o in comodato d'uso gratuito, senza limiti di superficie, intese a costituire o ricostituire sistemi locali basati sulla cura del territorio e su pratiche conservative a basso o a nullo impatto ambientale, per la produzione nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura, della pesca, della pastorizia e dell'acquacoltura e per lo svolgimento di ogni altra attività connessa, che presentino le seguenti caratteristiche:

a) cura del territorio e produzione secondo tecniche di coltivazione o di allevamento basate sulla promozione della biodiversità animale e vegetale e che privilegino l'uso di fertilizzanti, pesticidi e diserbanti ammessi nell'agricoltura biologica;

b) allevamento di animali al pascolo o, nel caso di piccoli terreni, almeno parzialmente al pascolo, con esclusione dell'allevamento di animali al chiuso;

c) trasformazione dei prodotti agricoli di propria produzione esclusivamente nei locali di abitazione o nelle strutture dell'azienda o in alternativa in laboratori consorziati tra le aziende di cui al presente comma;

d) produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti agro-energetiche, biomasse e biocarburanti;

e) tutela del patrimonio forestale anche con finalità di destinazione dello stesso alla creazione di crediti di carbonio da impiegare nei mercati riconosciuti.

2. All'individuazione delle attività rientranti nel modello di agricoltura contadina provvedono le regioni nel rispetto di quanto disposto dal comma 1.

Art. 3.
(Registro dell'agricoltura contadina)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il Registro dell'agricoltura contadina, di seguito denominato «Registro», nel quale possono essere iscritti le aziende agricole contadine. Il Registro è realizzato e gestito tramite un apposito portale informatico del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.
2. L'iscrizione nel Registro è gratuita e avviene su richiesta dell'interessato, a seguito di autocertificazione, da parte del richiedente, del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
3. L'iscritto può richiedere la cancellazione dal Registro in qualunque momento e per qualunque motivazione.
4. Ogni cambiamento delle caratteristiche aziendali e della titolarità dei terreni su cui è esercitata l'attività dell'azienda agricola contadina deve essere comunicato al Registro, entro trenta giorni dalla data in cui è avvenuto.
5. La realizzazione, la gestione e il mantenimento del Registro sono effettuati con le risorse umane, economiche e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 4.
(Semplificazioni normative)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni, nel rispetto dei princìpi stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, introducono:

a) procedure semplificate per l'esecuzione, anche in economia, di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici rurali delle aziende agricole contadine, per uso abitativo proprio o come annessi agricoli, nonché per la realizzazione di strutture temporanee di ricovero per animali, di fienili, di serre e di eventuali altri annessi destinati all'attività agro-silvo-pastorale;

b) procedure semplificate per lo svolgimento di lavori di regimazione irrigua e per la realizzazione di bacini di accumulo irriguo da parte di aziende agricole contadine;

c) procedure semplificate per l'avvio e lo sviluppo di attività agricole contadine nelle aree rurali, interne e montane;

d) criteri di facilitazione per le attività di ricomposizione fondiaria che coinvolgono azione agricole contadine.

Art. 5.
(Criteri di premialità nell'ambito del Piano strategico della PAC, del PSR e dei complementi regionali al PSP)

1. Nell'ambito delle risorse disponibili per l'attuazione del piano strategico della politica agricola comune possono essere individuate misure di premialità specifiche a favore delle aziende agricole contadine situate nelle aree rurali, interne e montane da far valere nei programmi di sviluppo rurale, ove presenti, o nei complementi regionali al piano strategico della politica agricola comune nazionale, attribuendo un punteggio premiale alle aziende agricole contadine situate in aree montuose e svantaggiate e nelle aree interne. L'ammontare delle risorse derivanti dalle misure di premialità di cui al primo periodo, che non può essere superiore al 60 per cento delle risorse disponibili, e le modalità del loro riparto sono determinati mediante intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.
(Associazioni tra agricoltori e silvicoltori)

1. Al fine di valorizzare le potenzialità del territorio, di recuperare e di utilizzare i terreni abbandonati o incolti e di effettuare piccole opere di manutenzione ordinaria delle infrastrutture, i comuni, singoli o associati, possono incentivare la creazione di unità gestionali volte ad agevolare i soggetti che praticano l'agricoltura, compresa quella contadina, e la silvicoltura, attraverso l'accorpamento di terreni gestibili in modo omogeneo. Le unità gestionali di cui al primo periodo sono costituite nella forma di associazioni tra i proprietari dei terreni medesimi, comprese quelle previste dalla legge 18 agosto 2015, n. 141.
2. Le finalità dell'accorpamento di cui al comma 1 possono essere:

a) il rilancio o la conservazione del potenziale produttivo agricolo con particolare riguardo all'agricoltura contadina, all'allevamento allo stato brado e alla pastorizia;

b) il rilancio di attività non agricole legate alla promozione del territorio e della ricezione turistica;

c) la conservazione e la gestione della biodiversità;

d) la tutela e la gestione del territorio nei suoi aspetti ambientali e paesaggistici fondamentali;

e) la sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla prevenzione degli incendi boschivi e del dissesto idrogeologico.

3. Le associazioni di cui al comma 1 possono anche operare sulla base di apposite convenzioni stipulate con i comuni competenti per territorio ed essere patrocinate da uno o più enti locali.

Art. 7.
(Clausola di salvaguardia)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 8.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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