PDL 1210

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1210

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROSATO, DE MONTE, SOTTANELLI, FARAONE

Modifica all'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di abolizione del limite di rieleggibilità alla carica di sindaco nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti

Presentata il 7 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'Italia viene spesso raccontata come il Paese «dai mille borghi» ed effettivamente lo è, con i suoi oltre settemila comuni, dei quali oltre il 70 per cento è rappresentato da piccoli e piccolissimi comuni con una popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
È nota al Parlamento la difficoltà che queste amministrazioni incontrano, ogni qual volta si procede al rinnovo degli organi di Governo, nell'assicurare quel ricambio che la legge impone attraverso le disposizioni sul limite dei mandati dei sindaci. Un limite che diventa complesso da rispettare in contesti urbani svantaggiati, con una popolazione residente di poche migliaia di persone delle quali peraltro non tutte disponibili ad assumere responsabilità amministrative.
In questi comuni, essere sindaci è una vera missione. Il sindaco deve assumere moltissime responsabilità, spesso con risorse insufficienti e in territori ritenuti, a torto, marginali nel nostro Paese. Servono spirito di servizio, tempo ed esperienza e una chiara riconoscibilità nel territorio che non può certo essere assicurata dal commissario prefettizio previsto nel caso di elezioni non valide per l'assenza di candidati a ricoprire la carica di sindaco.
La legge prescrive, infatti, che nel caso di mancata presentazione di liste elettorali in occasione delle elezioni amministrative il prefetto nomini un commissario. Un'ipotesi che, come ha segnalato l'Associazione nazionale comuni d'Italia (ANCI), riguarda oggi diversi comuni italiani e che potrebbe in futuro interessarne molti di più, complice anche il progressivo processo di spopolamento dei borghi.
Il Parlamento, nel corso della precedente legislatura, ha parzialmente riconosciuto le difficoltà che incontrano i comuni di piccole dimensioni, innalzando il limite dei mandati dei sindaci a tre nel caso di comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti. Una norma sicuramente utile, che in certi casi consentirà di ottenere, al termine dell'ulteriore mandato, il ricambio richiesto dalla legge; in altri – soprattutto nelle realtà piccolissime – rischia solamente di procrastinare un problema che si riproporrà al termine del terzo mandato del sindaco.
Per queste ragioni, la presente proposta di legge intende eliminare nei comuni più piccoli, vale a dire quelli con una popolazione inferiore a 3.000 abitanti, il limite dei mandati dei sindaci, assicurando una continuità amministrativa e una corretta rappresentanza democratica della comunità locale che altrimenti verrebbero meno con la nomina di un commissario prefettizio in mancanza di candidati a ricoprire il ruolo di primo cittadino.
La presente proposta di legge consta di un solo articolo e interviene sull'articolo 51 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che disciplina la durata del mandato dei sindaci. L'articolo 1 modifica il comma 2 del citato articolo 51 del testo unico prevedendo che le disposizioni del primo periodo del medesimo comma non trovino applicazione nei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 51, comma 2, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il limite previsto dal presente comma non si applica ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti».

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