PDL 1205

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1205

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZUCCONI, DEIDDA

Disposizioni in favore delle imprese che svolgono attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per le strutture ricettive e gli esercizi commerciali del settore della ristorazione

Presentata il 6 giugno 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con l'acronimo HORECA si intende lo specifico settore commerciale afferente alla filiera Hotellerie-Restaurant-Café, ossia l'industria alberghiera, la ristorazione e le attività connesse ai consumi fuori casa, cosiddette «away from home», che è pertanto distinto dalla filiera della grande distribuzione organizzata. L'intero settore HORECA in Italia conta circa 400.000 imprese, essenzialmente costituite da imprese individuali e da società di persone, tra le quali i bar e i ristoranti rappresentano le categorie più numerose, e complessivamente coinvolge circa 1.300.000 occupati.
Le imprese distributrici di prodotti alimentari e di bevande sono circa 4.000, per lo più costituite da società di capitali, e coinvolgono oltre 50.000 dipendenti preposti al supporto e alla fornitura dei beni e dei servizi essenziali per gli esercizi pubblici del settore HORECA. La maggior parte delle imprese è a conduzione familiare e il 40 per cento è collocato nel Sud e nelle Isole, il 23 per cento nel Nord-Ovest, il 20 per cento nel Nord-Est e il 17 per cento nel centro Italia.
I distributori rappresentano l'anello intermedio del settore HORECA operando come tramite tra i produttori e i pubblici esercizi e svolgendo, pertanto, un ruolo inderogabile, in quanto provvedono all'acquisto all'ingrosso dei prodotti alimentari e delle bevande direttamente dalle imprese produttrici, garantendone il loro corretto immagazzinamento e stoccaggio e provvedendo alla successiva e tempestiva fornitura ai singoli esercizi commerciali, quali le strutture ricettive, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i bar, che non detengono una struttura logistica e finanziaria per rivolgersi direttamente al settore industriale della produzione. Il comparto della distribuzione durante la pandemia di COVID-19 ha assunto un ruolo di garanzia nei confronti del settore HORECA, configurandosi come una sorta di «ammortizzatore sociale e finanziario» dell'intera filiera. I distributori acquistano direttamente i prodotti con termini di pagamento da 30 a 60 giorni, mentre agli esercenti assicurano dilazioni e maggiori termini di pagamento sino a 180 giorni: queste dinamiche sintetizzano in maniera eloquente il sistema che condiziona l'operatività del comparto e il ruolo di garanzia svolto dai distributori, in ragione del fatto che gli esercizi commerciali di destinazione del prodotto si configurano quali imprese individuali, ossia micro e piccole imprese che non detengono gli strumenti per far fronte ai loro impegni finanziari in altro modo e con termini più stringenti.
Il ruolo di supporto e di garanzia dei distributori si manifesta anche nella concessione ai pubblici esercizi, a titolo di comodato gratuito, di macchinari e attrezzature indispensabili per l'esecuzione delle attività, il cui acquisto risulterebbe particolarmente gravoso per i singoli esercizi commerciali; si fa riferimento, ad esempio, alle macchine da caffè, ai frigoriferi per la conservazione di prodotti congelati e surgelati e alle altre attrezzature connesse alla conservazione delle derrate che hanno un costo di mercato particolarmente oneroso.
I distributori di prodotti alimentari e di bevande nel settore HORECA sono ampiamente esposti sia nei confronti dei loro clienti, quali i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie e i bar, sia nei confronti del sistema creditizio perché obbligati a rispettare i contratti di fornitura stipulati e a sostenere i costi dei prodotti acquistati dai propri fornitori, ossia le società di produzione agricola e industriale.
Il settore HORECA, in particolare il segmento della ristorazione, risulta dunque il bersaglio per eccellenza delle attenzioni della criminalità organizzata verso le realtà economiche; pertanto, proprio al fine di prevenire tale potenziale deriva illecita, sarebbe auspicabile prevedere misure di sostegno e di supporto al settore in un'ottica sistematica e di sensibilizzazione sul tema, tenuto anche conto che il comparto della distribuzione si configura come garante del made in Italy, della territorialità e della cultura di vicinato, della valorizzazione dell'artigianalità locale, della qualità e dell'identità del territorio. La presente proposta di legge mira a valorizzare un settore che necessita di essere protetto e tutelato contro le ingerenze della criminalità organizzata e le «incursioni» delle grandi società internazionali della distribuzione commerciale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un codice ATECO per le imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HORECA)

1. In considerazione della necessità di inquadrare, anche a livello statistico, le imprese operanti nella distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore dell'Hotellerie-Restaurant-Café (HORECA), l'Istituto nazionale di statistica definisce, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, una classificazione volta all'attribuzione di un codice ATECO specifico, mediante l'introduzione, nell'ambito dell'attuale classificazione alfanumerica delle attività economiche di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, di un ulteriore elemento, al fine di evidenziarne il nesso specifico con la distribuzione di prodotti alimentari e di bevande destinata al solo settore HORECA.

Art. 2.
(Agevolazione fiscale in materia di accise sul carburante)

1. Al fine di consentire il superamento della sperequazione attualmente esistente tra settori economici assimilabili, segnatamente nell'ambito del settore del trasporto di merci su gomma, e di mitigare, al contempo, gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali del prezzo del carburante, il trattamento fiscale previsto dall'articolo 24-ter del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, è esteso altresì alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il settore HORECA mediante utilizzo di veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 2 tonnellate.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative del comma 1.

Art. 3.
(Agevolazioni fiscali in materia di acquisto del componente AdBlue)

1. Al fine di promuovere la sostenibilità d'esercizio nel settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande, il credito d'imposta di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è riconosciuto, per l'anno 2023, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia, che esercitano l'attività di distribuzione all'ingrosso di prodotti alimentari e di bevande per il settore HORECA mediante utilizzo di veicoli di massa massima complessiva non inferiore a 2 tonnellate.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, per l'anno 2023, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sul costo di acquisto del componente AdBlue si applica l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto del 5 per cento.

Art. 4.
(Estensione del buono patente autotrasporto)

1. All'articolo 1, comma 5-bis, primo periodo, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, la parola: «giovani» è soppressa e le parole: «in favore dei cittadini di età compresa fra diciotto e trentacinque anni per il conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati all'esercizio dell'attività di autotrasporto di persone e di merci» sono sostituite dalle seguenti: «in favore dei cittadini e delle imprese operanti nei settori della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande e dell'autotrasporto di persone e di merci, ai fini del conseguimento della patente e delle abilitazioni professionali per la guida dei veicoli destinati ai suddetti settori».
2. Il Fondo di cui al comma 5-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, come modificato dal comma 1 del presente articolo, è incrementato di 1 milione di euro a decorrere dal 2023.

Art. 5.
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per capannoni di deposito di prodotti alimentari e di bevande)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, di rafforzare la misura di cui alla missione 2, «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, nel contempo, di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi della componente energetica per le imprese italiane, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in Italy e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di semplificazione delle procedure autorizzative nonché le modalità e i requisiti per la concessione di contributi in favore delle imprese del settore della distribuzione di prodotti alimentari e di bevande che intendono realizzare, entro il 31 dicembre 2023, impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sulle coperture dei capannoni di proprietà dell'impresa medesima destinati al deposito di prodotti alimentari e di bevande, aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare.
2. Alle imprese destinatarie delle agevolazioni di cui al comma 1 è altresì consentita la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta.
3. L'efficacia del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 6.
(Promozione della distribuzione sostenibile e della dotazione di veicoli ad alimentazione elettrica per il trasporto di prodotti alimentari e di bevande)

1. Al fine di consentire il raggiungimento degli obiettivi strategici di emissioni zero entro il 2050, di attuare la misura di cui alla missione 2 «Rivoluzione verde e transizione ecologica», componente 2 «Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile», investimento 1.2 «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», del Piano nazionale di ripresa e resilienza e, nel contempo, di diminuire il fabbisogno energetico delle imprese di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande nonché di promuovere la sostenibilità della distribuzione mediante trasporto su gomma, segnatamente nelle aree urbane dove sussistono vincoli di tutela storica, paesaggistica e ambientale, alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano l'attività di distribuzione di prodotti alimentari e di bevande per il settore HORECA è riconosciuto un contributo per la dotazione, mediante acquisto o noleggio, di veicoli ad alimentazione elettrica idonei al trasporto di prodotti alimentari e di bevande. Il contributo di cui al presente comma non può essere superiore all'80 per cento del costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto o il noleggio dei veicoli di cui al medesimo comma.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è istituita un'apposita sezione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro delle imprese e del made in Italy, sono stabiliti i criteri per l'accesso alla sezione del Fondo di cui al comma 2, l'elenco dei mezzi di trasporto elettrici e ibridi con bassi consumi energetici anche acquisiti in leasing e a noleggio per cui è ammesso il contributo, le modalità di calcolo del contributo nonché le modalità e i criteri di attuazione del presente articolo.

Art. 7.
(Modifiche al codice della strada)

1. All'articolo 116, comma 3, lettera f), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo il numero 2) è aggiunto il seguente:

«2-bis) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di prodotti alimentari e di bevande con una massa autorizzata massima non superiore a 5.000 kg».

Art. 8.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, valutati in 5.670.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
2. Agli oneri derivanti dall'articolo 3, valutati in 1.890.000 di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
3. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dal Fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
4. Agli oneri derivanti dall'articolo 5, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

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