PDL 1200

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1200

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata ZANELLA

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 1° giugno 2023

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Onorevoli Colleghe e Onorevoli Colleghi! – In Italia sono oltre 3,5 milioni le persone che hanno avuto una diagnosi di patologia oncologica, di cui oltre un quarto, circa 900.000 persone, sono da considerare guarite. Essere affetti da una patologia oncologica ha fatto sì che i malati hanno subìto ingiustamente discriminazioni, in particolare nei rapporti con gli istituti bancari, finanziari e assicurativi, ma anche nei procedimenti per l'adozione di minori.
Alcuni Paesi europei hanno affrontato il tema delle discriminazioni nei confronti delle persone con patologie oncologiche: tra questi, la Francia, il Lussemburgo, il Belgio, l'Olanda e il Portogallo hanno approvato leggi finalizzate a garantire agli ex pazienti il diritto a non essere rappresentati dalla malattia e quindi a non subire discriminazioni nella loro quotidianità.
Si tratta di proporre anche in Italia una legge che garantisca il diritto all'oblio dei pazienti oncologici che hanno avuto un tumore in età adulta, trascorsi dieci anni dal termine delle cure senza avere ricadute nel medesimo periodo, e di coloro che hanno avuto un tumore in età pediatrica, dopo che siano passati cinque anni dal termine delle cure.
Con la presente proposta di legge si intende affermare che dopo una guarigione accertata e definitiva da una patologia oncologica ogni persona ha il diritto di tornare alla propria vita, senza che questa sia per sempre discriminata sulla base della storia clinica, oltretutto superata.
Se dopo decenni, grazie a innovativi percorsi diagnostici e di cura, si assiste a una crescita costante della popolazione guarita da neoplasie, questo non può non avere ricadute nella vita quotidiana delle persone.
In Europa 20 milioni di persone sono ancora in vita dopo aver ricevuto una diagnosi di tumore, di cui il 35 per cento sono definite «lungo sopravviventi» (long-term survivors).
Oggi i pazienti che sono stati affetti da patologie oncologiche e che sono guariti da oltre dieci anni senza ricadute, nell'accedere ai servizi finanziari, bancari e assicurativi devono dichiarare le neoplasie di cui sono stati affetti in passato e vengono pertanto classificati come clienti «a rischio», con aggravi nel trattamento.
Secondo un'indagine della Irish Cancer Society, il 75 per cento delle persone colpite da cancro pensa di non essere stata trattata in modo equo riguardo all'accesso ai servizi finanziari. Anche nell'ambito delle adozioni, la guarigione da una malattia oncologica influenza il giudizio di idoneità all'adozione medesima, e dunque alla genitorialità.
Appare quindi necessario tutelare gli ex pazienti oncologici da queste forme di discriminazione, riconoscendo loro il cosiddetto «diritto all'oblio oncologico», stabilendo termini temporali oltre i quali, dopo la guarigione, gli operatori, bancari, finanziari e assicurativi non possono più richiedere informazioni su patologie oncologiche dalle quali la persona è guarita.
In tale contesto è utile segnalare che nel programma quadro di ricerca e innovazione per il periodo 2021-2027 «Orizzonte Europa», una delle missioni da affrontare ha ad oggetto la lotta contro il cancro. La missione contro il cancro, presente in ben due raccomandazioni, richiede ai Paesi membri di realizzare la tutela del diritto all'oblio. Inoltre lo stesso Parlamento europeo il 16 febbraio 2022, in sede di adozione della relazione della Commissione speciale sulla lotta contro il cancro, ha stabilito il termine dell'anno 2025 per gli Stati membri affinché legiferino sul diritto all'oblio dei malati oncologici guariti indicando termini precisi, che sono ripresi dalla presente proposta di legge.
L'auspicio è che il Parlamento italiano avvii la discussione e arrivi in tempi rapidi all'approvazione di una legge in materia di diritto all'oblio per le persone che sono state affette da patologie oncologiche riconoscendo così effettiva dignità ed eguaglianza alle persone guarite.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. Al fine di garantire il diritto all'oblio oncologico e di impedire qualsiasi forma di discriminazione delle persone che sono state affette da malattie oncologiche e che sono guarite in maniera definitiva, la presente legge reca disposizioni in materia di divieto di acquisizione di documenti o informazioni in merito alla malattia oncologica ai fini dell'accesso al lavoro, ai servizi bancari, finanziari o assicurativi e al procedimento per l'adozione di minori.

Art. 2.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione o rinnovo di contratti di assicurazione o concernenti la prestazione di servizi bancari o assicurativi la persona guarita da malattia oncologica non è tenuta a fornire informazioni o documentazione sulla propria storia clinica o sulla malattia oncologica dalla quale è guarita, né può essere richiesta di fornirle, qualora a dieci anni dalla guarigione non siano avvenute recidive o ricadute nella malattia oncologica medesima. Il termine di anni dieci è ridotto a cinque anni nel caso in cui la malattia sia insorta prima del compimento del diciottesimo anno di età. Il contraente, superati i termini di cui al presente comma, non è tenuto a dichiarare la pregressa malattia oncologica di cui è stato affetto.
2. Qualora gli operatori bancari, finanziari e assicurativi abbiano acquisito direttamente o indirettamente informazioni o documenti relativi alla malattia oncologica del contraente, questi devono essere distrutti, se in formato digitale, e restituiti al contraente, se in formato cartaceo.
3. Gli operatori bancari, finanziari e assicurativi sono tenuti a informare dettagliatamente il contraente di quanto disposto dal presente articolo. I medesimi operatori non possono prevedere né direttamente né indirettamente oneri aggiuntivi o norme contrattuali che surrettiziamente costituiscano violazione della presente legge.
4. A seguito di evidenze scientifiche, il Ministro della salute, sentito il Comitato scientifico di cui all'articolo 3, può individuare patologie oncologiche per le quali sia necessario procedere alla modifica dei termini di cui al comma 1 del presente articolo.
5. Le clausole dei contratti bancari, finanziari e assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in violazione delle disposizioni della medesima legge sono nulle.

Art. 3.
(Istituzione del comitato scientifico)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle imprese e del made in Italy, è istituito presso il Ministero della salute un comitato scientifico composto, nel rispetto della parità di genere, da:

a) il Ministro della salute o un suo delegato che lo presiede;

b) un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero delle imprese e del made in Italy;

c) tre professionisti di comprovata esperienza nelle patologie oncologiche indicati dalle associazioni dei familiari delle persone affette da malattie oncologiche a carattere nazionale;

d) tre rappresentanti di comprovata esperienza in materia di adozioni internazionali indicati dalle associazioni dei familiari delle persone affette da malattie oncologiche;

e) un rappresentante della Banca d'Italia e un rappresentante dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni;

f) un rappresentante della Commissione per le adozioni internazionali;

g) tre professionisti di comprovata esperienza nelle patologie oncologiche che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi con i soggetti di cui all'articolo 2.

2. I componenti del comitato scientifico istituito ai sensi del presente articolo restano in carica tre anni e non possono svolgere più di un mandato. I componenti non hanno diritto a gettoni di presenza.
3. Il comitato scientifico svolge i seguenti compiti:

a) monitora l'attuazione della presente legge e segnala al Ministero della salute le eventuali criticità nell'attuazione della medesima legge;

b) individua le eventuali patologie oncologiche per le quali sia necessario procedere alla modifica dei termini di cui all'articolo 2;

c) raccoglie le segnalazioni dei contraenti di servizi bancari, finanziari e assicurativi e se necessario le inoltra alle rispettive autorità di vigilanza;

d) fornisce pareri agli operatori bancari e assicurativi e promuove campagne informative e di formazione;

e) raccoglie le segnalazioni relative all'applicazione della presente legge nei casi di adozione nazionale e internazionale;

f) presenta una relazione annuale sull'attività svolta al Ministro della salute, da inviare anche alle competenti Commissioni parlamentari a decorrere dal 30 giugno dell'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fatte salve le esigenze di tutela del minore supportate da incontrovertibili evidenze scientifiche evidenziate con decreto motivato dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, le indagini di cui al comma 4 concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «familiare e sanitaria» sono inserite le seguenti: «nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis,»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis».

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