PDL 1192

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1192

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
LUPI, BICCHIELLI, BRAMBILLA, CAVO,
ALESSANDRO COLUCCI, TIRELLI

Istituzione di presìdi sanitari nei plessi scolastici e negli istituti scolastici paritari

Presentata il 31 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il medico scolastico è stato in passato una figura molto presente, soprattutto negli anni '70 e '80, nell'ambito di programmi di prevenzione sul territorio in carico alle unità sanitarie locali.
La medicina scolastica fu istituita con decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264; il successivo regolamento attuativo (di cui al decreto del Presidente Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518) disciplinava concretamente tale servizio.
La figura poi fu abrogata all'inizio degli anni '90 a causa della revisione della ripartizione delle competenze tra Stato e regioni.
La crisi pandemica e la velocità di contagio soprattutto all'interno dei plessi scolastici hanno reso nuovamente indispensabile la figura del medico scolastico.
A giugno 2020, infatti, è stata prevista, all'interno del «Piano scuola 2021-2021», la necessità di raccordi tra gli istituti scolastici ed i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, anche tramite la previsione di uno specifico referente medico per le attività scolastiche.
Il servizio di medicina scolastica è rivolto a tutta la comunità scolastica per la tutela della salute psicofisica degli alunni. Il servizio viene erogato dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria di primo grado fino ad arrivare alla scuola secondaria di primo e secondo grado pubblica e privata, nonché a tutto il personale docente ed amministrativo.
Il medico scolastico risulta essenziale al fine di creare un ambiente scolastico favorevole alla salute e promuove un importante legame tra scuola e sanità; inoltre, si pone come primo punto di osservazione, fuori della famiglia, anche su altri tipi di problematiche quali disturbi alimentari, dipendenze e bullismo.
Il presente progetto di legge si pone come obiettivo il recupero della medicina scolastica attraverso l'istituzione di un medico scolastico al fine di migliorare un servizio che in passato ha dato pieno supporto alla crescita di intere generazioni, vigilando anche sui luoghi in cui i ragazzi crescono e passano la maggior parte delle loro giornate.
Il progetto di legge si compone di due articoli.
L'articolo 1 disciplina l'introduzione del medico scolastico in tutti i plessi scolastici e negli istituti scolastici paritari.
L'articolo 2 reca la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione di un presidio sanitario in ciascun plesso scolastico e istituto scolastico paritario)

1. È istituito un presidio sanitario in ciascun plesso scolastico e in ciascun istituto scolastico paritario, con modalità tali da garantire la presenza di personale medico e infermieristico in numero idoneo a fornire adeguato supporto sanitario agli studenti e al personale scolastico.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato è incrementato di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 2.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190;

b) quanto a 15 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

c) quanto a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero;

d) quanto a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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