PDL 1185

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1185

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CONGEDO, DE BERTOLDI, FILINI, MATERA, MATTEONI, MAULLU, TESTA, AMORESE

Disposizioni concernenti l'introduzione dell'insegnamento scolastico dell'educazione economica e finanziaria e la diffusione di essa presso il pubblico, gli investitori e i risparmiatori

Presentata il 29 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il recente scandalo finanziario della Silicon Valley Bank, il secondo per dimensioni nella storia bancaria americana, che ha fatto temere l'economia statunitense per la tenuta del sistema bancario ed economico già messo a dura prova dagli effetti della pandemia, e le vicissitudini finanziarie dell'istituto bancario svizzero Crédit Suisse ripropongono all'attenzione il rapporto tra la finanza e i cittadini e, di conseguenza, la relazione tra la conoscenza economica e la responsabilità individuale. Al riguardo, occorre ricordare come il settore bancario e finanziario italiano sia stato oggetto nel passato di una lunga crisi, che ha radici profonde e risalenti nel tempo e, soprattutto, non ha ancora trovato una soluzione efficace e duratura nel nostro Paese, ma soltanto meri rimedi palliativi. In tale ambito, la recente iniziativa del Governo, presentata attraverso un disegno di legge recante interventi a sostegno della competitività dei capitali (atto Senato n. 674), finalizzata a introdurre misure di promozione dell'inclusione finanziaria e in materia di educazione finanziaria, costituisce un importante passo in avanti, in grado di avviare un'azione congiunta tra tutti i soggetti coinvolti, nella consapevolezza del fatto che un primo strumento per rafforzare la tutela dei risparmiatori è certamente costituito dalle iniziative di educazione finanziaria. Una recente indagine dell'Assogestioni conferma, secondo gli ultimi dati pubblicati, come persista in Italia una situazione di limitata alfabetizzazione finanziaria, con un livello di conoscenza modesto in tutte le fasce della popolazione e particolarmente carente in alcuni segmenti più vulnerabili, tra cui i più giovani. In tale scenario, la presente proposta di legge intende intervenire attraverso l'introduzione di misure in grado di proteggere sia le generazioni giovani sia quelle adulte dai rischi finanziari, dalle truffe, dalle scelte sbagliate, al fine di colmare il divario negativo di competenze e conoscenze in materia che vede l'Italia in fondo alla classifica internazionale dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, davanti alla sola Colombia. Le disposizioni contenute nella proposta di legge sono state oggetto di esame nel corso della precedente legislatura (a testimonianza di come l'importanza dell'educazione finanziaria sia all'attenzione delle istituzioni parlamentari) senza che tuttavia si giungesse all'approvazione definitiva del Parlamento.
L'articolo 1 reca i princìpi e le finalità riconoscendo, al comma 1, l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, al fine di consentire un uso più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato. Il successivo comma 2 stabilisce che l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è destinata a tutti i cittadini, senza distinzioni, ed è diffusa attraverso attività di informazione, sensibilizzazione e formazione, per il miglioramento della conoscenza e della comprensione delle nozioni e dei prodotti finanziari, così da permettere al soggetto interessato di sviluppare le competenze di base secondo le materie elencate nel medesimo articolo. Il comma 3 stabilisce che i progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati anche dalle associazioni dei consumatori esperte in materia e iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché da soggetti qualificati, e sono trasmessi annualmente al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria del Ministero dell'economia e delle finanze, che ne valuta la fattibilità.
L'articolo 2, al comma 1, reca norme per l'insegnamento curriculare dell'educazione economica e finanziaria, nell'ambito del sistema nazionale di istruzione nelle scuole primarie e secondarie, con un monte ore annuale di almeno 33 ore, con l'obiettivo di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare, sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta. Il successivo comma 2 definisce l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria quale insieme delle nozioni finanziarie, economiche e previdenziali, volto a trasmettere conoscenze, capacità e competenze che consentano al soggetto interessato di accrescere progressivamente la consapevolezza dei rischi e delle opportunità degli strumenti e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali offerti dal mercato. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale da soggetti pubblici e privati, ai sensi del comma 3. Il comma 4 demanda a un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito la determinazione delle modalità e dei criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, per le finalità di cui al comma 1.
L'articolo 3, al comma 1, lettere a), b) e c), individua le iniziative informativo-educative dirette ai giovani, mediante l'insegnamento scolastico nella scuola primaria e secondaria, e quelle relative alla formazione degli adulti, da determinare attraverso un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Tavolo paritetico economia e legalità. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione e del merito, secondo quanto previsto dal successivo comma 2, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla formazione continua degli insegnanti.
L'articolo 4 modifica la legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di potenziamento dell'offerta formativa, integrando l'elenco degli obiettivi formativi tra cui le istituzioni scolastiche, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, possono scegliere quelli da esse individuati come prioritari: tra tali obiettivi viene inserito quello dello sviluppo di conoscenze in ambito giuridico ed economico-finanziario, compreso l'approfondimento dei concetti di base dell'economia, al fine di assicurare alle giovani generazioni le competenze necessarie per assumere in futuro scelte consapevoli in campo finanziario, assicurativo e previdenziale.
Il successivo articolo 5 prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare appositi protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi, anche su base territoriale, nonché all'eventuale spesa derivante dall'insegnamento curriculare, nell'ipotesi di un'articolazione oraria maggiore del monte ore annuale.
L'articolo 6, al comma 1, prevede che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), organo di controllo sulla trasparenza del mercato finanziario italiano, incrementi i contenuti comunicativi e informativi della pagina telematica dedicata all'educazione finanziaria, già presente nel suo sito internet, mediante la pubblicazione degli ulteriori contenuti e strumenti indicati nella disposizione. Il comma 2 prevede che la stessa CONSOB promuova azioni di informazione e di formazione per la diffusione dell'educazione finanziaria, anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori con la stipulazione di appositi protocolli di intesa. Il successivo comma 3 dispone che la CONSOB realizzi annualmente una campagna informativa per diffondere l'uso della pagina telematica, con particolare riferimento ai contenuti introdotti ai sensi del comma 1, e per pubblicizzare le altre iniziative promosse da parte del medesimo organo di controllo.
L'articolo 7, infine, contiene la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo che dall'attuazione delle disposizioni della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La presente proposta di legge, in definitiva, intende fronteggiare le gravi conseguenze della scarsa cultura finanziaria nel nostro Paese, resesi particolarmente evidente in occasione degli scandali finanziari verificatisi negli ultimi anni, legati al fallimento di alcune banche cooperative e popolari che ha determinato la perdita dei risparmi investiti nel loro capitale da moltissimi piccoli risparmiatori, erroneamente convinti che i propri investimenti fossero al riparo da ogni rischio. L'incremento del livello della cultura finanziaria nel nostro Paese appare quindi indispensabile e urgente. Raccomandiamo quindi l'approvazione della presente proposta di legge, nella convinzione che le disposizioni in essa contenute possano contribuire a diffondere un'educazione finanziaria conforme ai livelli internazionali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi e finalità)

1. La presente legge riconosce l'importanza dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale come strumento per la tutela del consumatore mediante un uso più consapevole degli strumenti e dei servizi finanziari offerti dal mercato.
2. L'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale è destinata a tutti, senza distinzioni, ed è diffusa attraverso azioni di informazione, sensibilizzazione e formazione, per il miglioramento della conoscenza e della comprensione delle nozioni e dei prodotti finanziari, al fine di sviluppare le competenze di base in materia di:

a) utilizzo della moneta e degli strumenti di pagamento;

b) pianificazione e gestione del risparmio, compresi i meccanismi di indebitamento e di investimento;

c) capacità di misurazione dei profili di rischio e di rendimento associati alle diverse tipologie di strumenti e prodotti finanziari nonché capacità di gestione del rischio e delle opportunità finanziarie;

d) tutela dei diritti contrattuali.

3. I progetti di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale possono essere realizzati anche dalle associazioni dei consumatori esperte in materia e iscritte nell'elenco previsto dall'articolo 137 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché da soggetti qualificati. Le proposte di realizzazione di tali progetti sono presentate annualmente al Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 24-bis, comma 6, del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 2017, n. 15. Il Comitato ne valuta la fattibilità.

Art. 2.
(Insegnamento curriculare dell'educazione economica e finanziaria)

1. Nelle scuole primarie e secondarie del sistema nazionale di istruzione è istituito l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, come materia curriculare, con un orario annuale di almeno 33 ore. L'obiettivo dell'insegnamento è quello di sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, quale strumento per la tutela del consumatore, sia sotto il profilo formativo della gioventù in età scolare sia sotto il profilo educativo della popolazione in età adulta, ai sensi degli articoli 117, secondo comma, lettera n), e 118, quarto comma, della Costituzione.
2. L'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria comprende l'insieme delle nozioni finanziarie, economiche e previdenziali utili per acquisire conoscenze, capacità e competenze che consentano al soggetto interessato di divenire consapevole delle opportunità e dei rischi insiti negli strumenti e prodotti finanziari, assicurativi e previdenziali offerti dal mercato, attraverso lo sviluppo dei processi cognitivi e degli aspetti emotivi e psicologici che influiscono sulle scelte economiche, al fine di contribuire al benessere individuale e collettivo.
3. Restano salve le autonome iniziative e le competenze esercitate in materia di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale da soggetti pubblici e privati.
4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti le modalità e i criteri per l'utilizzo delle risorse dell'organico dell'autonomia delle istituzioni scolastiche per lo svolgimento dell'insegnamento di cui al comma 1.

Art. 3.
(Educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per i giovani e per gli adulti)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria e il Tavolo paritetico economia e legalità, sono determinati i criteri e le modalità di attuazione delle iniziative informativo-educative di cui alla presente legge, con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) determinazione delle linee guida per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale nella scuola primaria e secondaria, con la definizione di contenuti d'insegnamento che permettano agli studenti di prendere conoscenza del funzionamento degli strumenti finanziari e dei rischi delle principali forme di investimento, secondo princìpi di gradualità e adeguatezza in relazione all'età degli studenti e alle caratteristiche del corso scolastico, prevedendo la possibilità della certificazione finale delle competenze acquisite;

b) individuazione di modelli e attività per la formazione degli insegnanti, delineando percorsi specifici che prevedano un'articolazione di canali e strumenti, anche attraverso l'uso di tecnologie informatiche;

c) determinazione delle linee guida per la realizzazione di iniziative di educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale per gli adulti, diversificate in ragione delle esigenze dei destinatari, in base all'età, alla formazione scolastica e professionale, al grado di competenza posseduto nonché alle esigenze e agli obiettivi della formazione, e finalizzate al conseguimento di obiettivi concreti e misurabili, con attenzione specifica verso i soggetti più esposti al rischio di esclusione finanziaria e sociale o che si trovano in condizioni economiche svantaggiate.

2. Allo scopo di sviluppare le competenze necessarie per l'insegnamento dell'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale, il Ministero dell'istruzione e del merito, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, provvede alla formazione continua degli insegnanti.

Art. 4.
(Modifica alla legge 13 luglio 2015, n. 107, in materia di potenziamento dell'offerta
formativa)

1. All'articolo 1, comma 7, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107, le parole: «potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità» sono sostituite dalle seguenti: «sviluppo di conoscenze in ambito giuridico ed economico-finanziario, compreso l'approfondimento dei concetti di base dell'economia, al fine di assicurare alle giovani generazioni le competenze necessarie per assumere in futuro scelte consapevoli in campo finanziario, assicurativo e previdenziale».

Art. 5.
(Protocolli di intesa tra lo Stato e le regioni in materia di educazione economica
e finanziaria)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, al fine di promuovere e sostenere l'insegnamento dell'educazione economica e finanziaria, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare protocolli di intesa con il Ministero dell'istruzione e del merito, concorrendo, ove possibile, all'elaborazione degli obiettivi, anche su base territoriale, nonché all'eventuale spesa derivante dall'insegnamento curriculare, di cui all'articolo 2, nell'ipotesi di ampliamento dell'orario annuale previsto dal comma 1 del medesimo articolo 2.

Art. 6.
(Informazione ed educazione finanziaria
tramite il sito
internet della CONSOB)

1. Al fine di favorire l'educazione finanziaria degli investitori e dei piccoli risparmiatori, attraverso lo sviluppo delle conoscenze, delle capacità e delle competenze necessarie per effettuare scelte informate, nonché di fornire ad essi strumenti per valutare in modo efficace la qualità dei servizi e dei prodotti finanziari loro proposti e per identificare attività abusive o fraudolente, la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), in aggiunta ai servizi informativi previsti, integra la pagina telematica dedicata all'educazione finanziaria, istituita nel proprio sito internet istituzionale, con i seguenti contenuti:

a) svolgimento di attività di comunicazione, informazione e formazione relative, in particolare, alla pianificazione finanziaria, ai diritti e alle responsabilità dell'investitore e alla pianificazione degli investimenti;

b) informazione sulla corretta relazione con gli intermediari finanziari e sulle modalità di scelta dei prodotti finanziari più adeguati;

c) pubblicazione di questionari di cultura finanziaria e di tolleranza del rischio d'investimento nonché di strumenti per l'esecuzione di prove comportamentali, anche attraverso l'utilizzo di applicazioni informatiche e strumenti di apprendimento a distanza.

2. Per le finalità di cui all'alinea del comma 1, la CONSOB, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 32-ter.1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, anche attraverso la stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di appositi protocolli di intesa con istituzioni pubbliche, università o enti e organismi di diritto privato per fare fronte alle connesse esigenze logistiche, promuove iniziative di informazione e di formazione per la diffusione dell'educazione finanziaria. Le iniziative di cui al presente comma sono definite dalla CONSOB anche attraverso il coinvolgimento delle associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti.
3. La CONSOB effettua altresì una campagna informativa annuale della durata di almeno trenta giorni continuativi per promuovere e diffondere l'utilizzo della pagina telematica di cui al comma 1, compresi gli ulteriori contenuti informativi e formativi introdotti ai sensi del medesimo comma 1, e per pubblicizzare le iniziative promosse ai sensi del comma 2.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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