PDL 1182

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1182

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, LAZZARINI, LOIZZO, CATTOI, BARABOTTI, DAVIDE BERGAMINI, BISA, BOF, BRUZZONE, CAVANDOLI, CECCHETTI, FURGIUELE, GIAGONI, MONTEMAGNI, MORRONE, NISINI, PIERRO, PRETTO, ZINZI

Disposizioni per la prevenzione delle discriminazioni e la tutela dei diritti delle persone che sono state affette da malattie oncologiche

Presentata il 26 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! — In Italia circa un milione di persone, sebbene considerate guarite dal cancro, subiscono discriminazioni per accendere un mutuo, per adottare un bambino, per chiedere un prestito personale, per avviare un'attività economica o per stipulare un contratto di assicurazione.
Come emerge dal 15° Rapporto sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, redatto dall'Osservatorio sulla condizione assistenziale dei malati oncologici, gli ex pazienti incontrano tuttora numerose limitazioni nell'accesso ai servizi bancari, finanziari o assicurativi, ma anche ulteriori ostacoli e impedimenti di varia natura che impediscono o, comunque, possono rendere più difficoltosa la realizzazione dei propri progetti di vita.
In Italia, quindi, la guarigione dalla malattia oncologica non consente ancora di accedere, su una base di eguaglianza con gli altri, ai servizi citati, in contrasto con il dovere di solidarietà economica e sociale e con il principio di eguaglianza garantiti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.
È necessario, pertanto, introdurre nell'ordinamento il diritto all'oblio in favore delle persone guarite da patologie oncologiche, affinché la condizione di malattia finalmente superata non debba più determinare situazioni di discriminazione, in particolare negli ambiti sopra considerati.
Tale esigenza di civiltà è stata ribadita, di recente, nella mozione n. 1-00049, firmata da tutti i gruppi parlamentari, approvata all'unanimità dalla Camera dei deputati nella seduta del 1° febbraio 2023, nei giorni immediatamente antecedenti la Giornata mondiale contro il cancro, World Cancer Day.
Nel riprendere i punti del nuovo accordo di legislatura 2022-2027 siglato con i partiti dalle associazioni di pazienti nel campo dell'oncologia del gruppo «La salute: un bene da difendere, un diritto da promuovere», la citata mozione ha sollecitato l'adozione di iniziative, anche di carattere normativo, volte a riconoscere e tutelare il diritto all'oblio oncologico, al fine di assicurare la parità di trattamento, l'inclusione sociale e il reinserimento lavorativo delle persone guarite da patologie oncologiche, garantendo loro anche la parità di accesso al credito bancario e alle procedure per l'adozione, come indicato, in particolare, al punto n. 6 del dispositivo.
Interventi normativi in questo senso, del resto, sono stati già approvati in diversi Paesi europei, tra cui il Belgio, il Portogallo, la Francia e l'Olanda, i quali hanno previsto che le persone con pregressa diagnosi oncologica, trascorso un determinato lasso temporale dalla fine dei trattamenti, non siano tenute a informare gli istituti finanziari e di assicurazione sulla pregressa malattia.
Al riguardo, si ricorda anche la risoluzione del Parlamento europeo, del 16 febbraio 2022, su rafforzare l'Europa nella lotta contro il cancro – Verso una strategia globale e coordinata (2020/2267/INI).
Al paragrafo IV della citata risoluzione, rubricato «Forte sostegno ai pazienti oncologici, ai sopravvissuti alla malattia e ai prestatori di assistenza», il Parlamento europeo ha chiesto che «la legislazione nazionale garantisca che i sopravvissuti al cancro non siano discriminati rispetto ad altri consumatori» e che «entro il 2025, al più tardi, tutti gli Stati membri garantiscano il diritto all'oblio a tutti i pazienti europei dopo dieci anni dalla fine del trattamento e fino a cinque anni dopo la fine del trattamento per i pazienti per i quali la diagnosi è stata formulata prima dei 18 anni di età».
Analoghe indicazioni si rinvengono nel Piano europeo di lotta contro il cancro adottato con comunicazione della Commissione al Parlamento e al Consiglio (COM(2021)44 final), del 3 febbraio 2021, il quale «mira non solo a garantire che i pazienti oncologici sopravvivano alla malattia, ma che vivano una vita lunga e soddisfacente, senza discriminazioni e ostacoli iniqui».
Il paragrafo 6 del Piano citato mette altresì in evidenza il fatto che «a causa della loro anamnesi, molti sopravvissuti al cancro in remissione a lungo termine ricevono sovente un trattamento iniquo per quanto riguarda l'accesso ai servizi finanziari: sebbene siano guariti da molti anni, se non addirittura da decenni, spesso vengono loro applicati premi proibitivi».
Con la presente proposta di legge si intende, quindi, riconoscere il diritto all'oblio in favore delle persone che sono state affette da malattie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento di diciotto anni d'età, garantendo parità di accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, nonché alle procedure di adozione.
In particolare, gli articoli 1 e 2 recano l'oggetto e le finalità della proposta di legge nonché la definizione di diritto all'oblio oncologico.
L'articolo 3 disciplina l'accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi, disponendo in particolare che il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia stata formulata prima del compimento di diciotto anni d'età. La violazione di tale obbligo informativo comporta la nullità del contratto, che opera solo a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
L'articolo 4 apporta modifiche all'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, inserendo una nuova fattispecie di pratica commerciale scorretta applicabile agli istituti bancari, finanziari e assicurativi che omettano di informare il consumatore in merito al suo diritto di non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche.
L'articolo 5 reca disposizioni in materia di procedure di adozione, precisando che le indagini condotte sullo stato di salute degli aspiranti genitori adottivi non possono riguardare patologie oncologiche una volta che sia trascorso il termine sopra citato.
L'articolo 6 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, riconosce e tutela il diritto all'oblio oncologico, al fine di assicurare l'attuazione del principio di parità di trattamento e la prevenzione delle discriminazioni in favore delle persone guarite da patologie oncologiche.

Art. 2.
(Definizione)

1. Per diritto all'oblio oncologico si intende il diritto della persona guarita da una patologia oncologica di non fornire informazioni in merito alla propria pregressa condizione patologica nell'ambito dell'accesso al lavoro e ai servizi bancari, finanziari e assicurativi e delle procedure di adozione di minori.

Art. 3.
(Accesso ai servizi finanziari, bancari e assicurativi)

1. Nella fase precontrattuale e in sede di sottoscrizione, di esecuzione e di rinnovo di contratti aventi ad oggetto servizi finanziari, bancari, di investimento e assicurativi il consumatore non è tenuto a fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia intervenuta prima del compimento di diciotto anni di età.
2. Gli operatori finanziari, bancari e assicurativi, in tutte le fasi di accesso dei consumatori ai servizi di cui al comma 1, comprese le trattative precontrattuali e la stipulazione o il rinnovo di contratti, devono garantire una chiara e completa informazione al consumatore circa il diritto di cui al medesimo comma 1, di cui è fatta espressa menzione nei moduli o formulari utilizzati.
3. Alla scadenza dei termini di cui al comma 1, le informazioni in precedenza fornite in merito a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche non possono essere utilizzate ai fini della valutazione del rischio dell'operazione o della solvibilità del consumatore e gli operatori finanziari, bancari e assicurativi in possesso di tali dati e informazioni sono tenuti alla loro cancellazione, previa comunicazione al soggetto interessato.
4. La violazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 determina la nullità dei contratti concernenti operazioni e servizi finanziari, bancari, di investimento o di assicurazione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge. La nullità opera soltanto a vantaggio del consumatore e può essere rilevata d'ufficio dal giudice.
5. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti al comma 1 ovvero particolari requisiti terapeutici ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni adottano, con proprie deliberazioni, gli interventi volti a dare attuazione alle disposizioni del presente articolo, anche ai fini della predisposizione di moduli informativi specifici sull'esercizio dei diritti di cui al medesimo articolo.

Art. 4.
(Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206)

1. Dopo il comma 3-bis dell'articolo 21 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è inserito il seguente:

«3-ter. È considerata scorretta la pratica commerciale di una banca, di un istituto di credito, di un'impresa di assicurazione o di un intermediario finanziario che ometta di informare il consumatore in merito al proprio diritto di non fornire informazioni relative a pregresse condizioni di salute concernenti patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico o cinque anni qualora la diagnosi sia intervenuta prima del compimento di diciotto anni di età, ovvero trascorso l'eventuale termine diverso stabilito con decreto del Ministro della salute. È considerata altresì scorretta la pratica dei medesimi operatori che, trascorso il termine di cui al primo periodo, richiedano tali informazioni o, sulla base di esse, si rifiutino di contrarre o applichino oneri, garanzie accessorie o altre condizioni contrattuali aggiuntive».

Art. 5.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le indagini di cui al primo periodo relative allo stato di salute di coloro che intendono adottare non possono avere ad oggetto patologie oncologiche trascorsi dieci anni dalla fine del trattamento terapeutico, ovvero cinque anni qualora la diagnosi sia intervenuta prima del compimento di diciotto anni di età, fatti salvi gli eventuali termini diversi e requisiti terapeutici stabiliti con decreto del Ministro della salute con riferimento a specifiche patologie»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «genitori adottivi» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute» sono inserite le seguenti: «, fermo restando quanto previsto dall'articolo 22, comma 4, secondo periodo».

Art. 6.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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