PDL 1181

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1181

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MALAVASI, FURFARO, GIRELLI, STUMPO, CIANI

Riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore socio-sanitario e sua ridenominazione quale assistente socio-sanitario

Presentata il 26 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Sono anni che il Ministero della salute, le regioni e le rappresentanze sindacali e professionali provano, senza riuscirci, a realizzare il riordino del profilo professionale e della formazione dell'operatore socio-sanitario, che anche in occasione della pandemia di COVID-19 ha dimostrato la sua estrema utilità.
La presente proposta di legge prevede, pertanto, la revisione dei vigenti accordi tra lo Stato e le regioni riguardanti tale figura professionale, al fine di procedere al riordino della relativa disciplina nel rispetto dei seguenti criteri:

modificare la denominazione di tale figura professionale quale «assistente socio-sanitario», in considerazione del nuovo requisito culturale richiesto per l'accesso ai corsi e delle competenze attribuite;

uniformare il percorso formativo propedeutico all'esercizio dell'attività professionale in termini sia di contenuti teorici e pratici (tirocinio, stage) sia di monte ore, attribuendone la titolarità al Servizio sanitario nazionale (SSN);

uniformare il titolo di studio e i contenuti formativi necessari all'esercizio dell'attività professionale;

definire in modo puntuale le competenze, le attività, gli ambiti operativi e le responsabilità propri dell'assistente socio-sanitario, nonché le modalità di inserimento di tale figura professionale nei differenti contesti operativi;

definire criteri cogenti per l'accreditamento degli enti formatori, dei direttori di corso e dei docenti tutor, nonché per le sedi di tirocinio;

definire le modalità di mantenimento delle competenze dell'assistente socio-sanitario nel corso dello svolgimento dell'attività professionale (formazione continua);

prevedere l'attivazione obbligatoria di un registro regionale degli assistenti socio-sanitari ai fini della tutela del cittadino e della prevenzione dell'esercizio abusivo dell'attività professionale.

Si tratta di un provvedimento atteso da tempo, che non potrà che migliorare la risposta del SSN alla domanda di tutela della salute individuale e collettiva.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Profilo professionale dell'assistente socio-sanitario)

1. L'operatore socio-sanitario di cui all'articolo 5, comma 5, della legge 11 gennaio 2018, n. 3, assume la denominazione di assistente socio-sanitario. L'assistente socio-sanitario, compreso nell'area delle professioni sociosanitarie di cui all'articolo 5 della citata legge n. 3 del 2018, è colui che, in possesso del relativo diploma di qualifica professionale, conseguito al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a soddisfare i bisogni primari della persona e a favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale e di vita quotidiana.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiscono il registro regionale degli assistenti socio-sanitari. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le linee guida per la gestione e l'aggiornamento del registro di cui al primo periodo.
3. L'assistente socio-sanitario presta la propria assistenza, nell'ambito delle competenze professionali di cui all'articolo 4, nelle aree della prevenzione, della cura, della riabilitazione e della palliazione, svolgendo la propria attività in autonomia, in collaborazione e su prescrizione del professionista sanitario, socio-sanitario o sociale responsabile dell'assistenza.
4. L'assistente socio-sanitario svolge la propria attività nei seguenti ambiti:

a) sanitario, socio-sanitario e sociale, in servizi e strutture di ricovero ospedalieri e distrettuali, residenziali e semi-residenziali;

b) scolastici, per le pertinenti attività socio-sanitarie;

c) territoriali e domiciliari;

d) in tutti i servizi e presìdi che necessitano della presenza di tale profilo professionale per l'aiuto, l'assistenza e il sostegno alle persone che, anche con riferimento al loro ambiente di vita e alle diverse fasce di età, presentino:

1) problemi di salute in fase acuta;

2) problemi di salute cronici o condizioni di terminalità;

3) disabilità psico-fisiche;

4) disturbi inerenti alla salute mentale o alle dipendenze;

5) disagio sociale ed emarginazione.

5. L'attività dell'assistente socio-sanitario è riconosciuta quale lavoro usurante e rientra nelle categorie che hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato.
6. L'assistente socio-sanitario svolge la propria attività in collaborazione con gli altri professionisti preposti all'assistenza sanitaria, socio-sanitaria e sociale, nell'ottica dell'integrazione multiprofessionale e multidisciplinare, attenendosi alla pianificazione individuale degli interventi assistenziali per la persona e nel rispetto delle attribuzioni in capo ai professionisti sanitari e socio-sanitari. In particolare, l'operatore socio-sanitario:

a) opera in autonomia sulla base di procedure, protocolli e piani di lavoro;

b) coopera allo svolgimento di interventi e prestazioni eseguiti da altri professionisti;

c) collabora in équipe per individuare i bisogni della persona;

d) interviene nell'accoglienza sanitaria;

e) organizza il proprio lavoro e interagisce con gli altri operatori e con i servizi in ambito socio-sanitario.

7. Gli operatori socio-sanitari già formati secondo la normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la denominazione di assistenti socio-sanitari e ad essi sono attribuite le competenze previste dalla medesima legge.

Art. 2.
(Formazione professionale dell'assistente socio-sanitario)

1. La formazione dell'assistente socio-sanitario è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che, nel rispetto dell'ordinamento didattico stabilito ai sensi del comma 3, autorizzano le aziende e gli altri enti del servizio sanitario regionale che siano sedi di formazione universitaria delle professioni sanitarie allo svolgimento dei corsi di cui al comma 3.
2. Per lo svolgimento dei corsi di cui al comma 3, le aziende e gli enti di cui al comma 1 possono avvalersi anche di enti di formazione pubblici o privati, fermi restando, in capo alle aziende e agli enti del servizio sanitario regionale, gli obblighi di vigilanza sull'attività formativa.
3. L'ordinamento didattico dei corsi di formazione per gli assistenti socio-sanitari è stabilito con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) il contenuto dei corsi di formazione sia adeguato alle competenze e alle attività da svolgere e sia uniforme sull'intero territorio nazionale;

b) la durata del corso di formazione non sia inferiore a 1.400 ore, si svolga in un arco temporale non inferiore a dodici mesi e non superiore a diciotto, e il corso sia strutturato in due moduli didattici, il primo relativo alle conoscenze di base e il secondo a carattere professionalizzante;

c) il modulo di base, della durata di almeno 450 ore di teoria, sia finalizzato all'orientamento, alla motivazione alla professione e all'apprendimento delle conoscenze di base relative a:

1) i bisogni di base delle persone assistite;

2) le caratteristiche della relazione interumana e le principali problematiche riscontrate nell'esercizio della professione;

3) l'articolazione dell'offerta dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, anche in ambiente scolastico;

4) le caratteristiche del profilo professionale dell'assistente socio-sanitario;

5) le caratteristiche dei profili professionali dei professionisti sanitari e dell'area socio-sanitaria;

6) i princìpi fondamentali dell'etica professionale;

7) gli aspetti generali connessi alla salute e alla sicurezza sul lavoro;

8) gli aspetti generali connessi al diritto del lavoro;

9) gli aspetti di base dell'igiene e della salubrità degli ambienti;

10) gli elementi di farmacologia e il processo di gestione del farmaco;

11) le tecniche di utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso;

d) il modulo professionalizzante, di durata di almeno 950 ore, di cui 300 ore di teoria, 100 ore di esercitazioni e laboratori e 550 ore di tirocinio, sia finalizzato a garantire l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione delle competenze professionali finalizzate a:

1) aiutare la persona assistita nel soddisfacimento dei bisogni di base e nelle attività di vita quotidiana;

2) svolgere le attività assistenziali a carattere sanitario e sociale;

3) svolgere le attività di organizzazione e collaborazione con altri operatori e servizi sanitari e socio-sanitari;

e) nell'ambito delle ore di teoria del modulo professionalizzante siano previste fino a 20 ore di attività didattica, effettuata anche in forma seminariale, dedicate a tematiche rilevanti ed emergenti, coerenti con gli obiettivi dei piani sanitari e sociali nazionali e regionali, definite dalle sedi formative delle aziende sanitarie;

f) i moduli teorici, di cui alle lettere c) e d), siano articolati nel seguente modo: un minimo di 130 ore complessive per unità didattiche afferenti all'area socio-culturale, legislativa e organizzativa, un minimo di 275 ore complessive per unità didattiche afferenti all'area assistenziale, igienico-sanitaria e tecnico-operativa, e un minimo di 70 ore complessive per unità didattiche afferenti all'area relazionale;

g) nell'ambito dell'area socio-culturale, legislativa e organizzativa siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

1) legislazione nazionale e regionale di interesse socio-sanitario, sanitario e sociale;

2) aspetti di etica, bioetica e deontologia professionale;

3) diritto del lavoro;

4) organizzazione dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali;

5) salute, malattia e disabilità;

6) salute e sicurezza sul lavoro;

7) lingua veicolare;

8) informatica applicata;

h) nell'ambito dell'area assistenziale siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

1) princìpi e metodi assistenziali rivolti ai bisogni di base della persona;

2) approcci assistenziali e metodi nei contesti sanitario, socio-sanitario e sociale;

3) attività assistenziali e procedure in particolari situazioni di salute, malattia e disabilità nelle diverse fasi della vita, con particolare attenzione all'assistenza prestata al paziente con problemi psicologici e disturbi psichiatrici;

4) primo soccorso;

5) anatomia, fisiologia e fisiopatologia degli apparati e delle strutture corporee;

6) elementi di farmacologia e processo di gestione del farmaco;

7) tecniche di utilizzo di apparecchi elettromedicali di semplice uso;

8) condizioni di normalità e alterazioni della nutrizione;

i) nell'ambito dell'area igienico-sanitaria e tecnico-operativa siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

1) igiene;

2) igiene, sicurezza e comfort ambientale;

l) nell'ambito dell'area relazionale siano affrontati, tra gli altri, i seguenti insegnamenti:

1) psicopedagogia e sociologia;

2) relazione professionale con l'assistito, i caregiver e l'équipe sanitaria;

m) nell'ambito del percorso formativo si svolga un tirocinio con le seguenti caratteristiche:

1) identificazione della finalità del tirocinio nell'apprendimento delle competenze professionali di cui all'articolo 4, in ciascuno degli ambiti sanitario, assistenziale, socio-sanitario, sociale e scolastico, per le pertinenti attività socio-sanitarie, con il coinvolgimento diretto dei tirocinanti nelle attività di aiuto e di supporto alle persone assistite;

2) espletamento del tirocinio nelle strutture e nei servizi in cui è previsto l'impiego degli assistenti socio-sanitari, in particolare nelle aziende e negli enti del servizio sanitario regionale e del settore sociale, del privato sanitario o socio-sanitario, autorizzato e accreditato, e in ambito scolastico per le pertinenti attività socio-sanitarie;

3) programmazione e supervisione del tirocinio affidata, in qualità di tutor, a professionisti sanitari o socio-sanitari con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale, oppure a soggetti in possesso di una laurea triennale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito educativo e formativo, con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario o sociale;

n) l'incarico di realizzazione delle attività didattiche, di progettazione del tirocinio e di integrazione tra formazione teorica e tirocinio sia affidato a un direttore di corso in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente o riconosciuto equivalente, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo e con esperienza professionale di almeno tre anni in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo;

o) le docenze vengano individuate tenendo conto dei seguenti criteri preferenziali:

1) la disciplina oggetto della docenza sia coerente con l'attività professionale svolta dal docente, costituendo requisito minimo per l'affidamento l'aver esercitato in qualità di professionisti e operatori con esperienza specifica e riconosciuta in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, per almeno tre anni, oppure il possesso della laurea o titolo equipollente o equivalente per l'esercizio professionale in ambito sanitario, socio-sanitario, sociale o formativo, fatta eccezione per gli insegnamenti di informatica e inglese;

2) l'affidamento della docenza preveda, come requisito, l'aver acquisito precedenti esperienze nel campo della formazione;

3) sia consentita la fissazione di eventuali ulteriori requisiti per l'affidamento della docenza da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

p) il consiglio di corso, composto dai docenti e dai tutor, sia presieduto dal direttore del corso, concorra alla programmazione e provveda ad espletare tutte le funzioni necessarie a garantire l'apprendimento delle competenze attese per il profilo, a valutare, periodicamente e al termine del percorso formativo, il livello di acquisizione delle conoscenze e delle competenze per ciascuno studente, e a determinarne l'ammissione all'esame di qualifica;

q) le metodologie didattiche siano indirizzate a:

1) facilitare l'apprendimento mediante un approccio didattico interattivo e basato sulla problematizzazione di casistica specifica, al fine di favorire l'integrazione delle conoscenze teoriche e pratiche;

2) privilegiare la formazione in presenza, destinando alla formazione a distanza e all'apprendimento tramite piattaforme informatiche (e-learning) al massimo il 30 per cento del monte ore teorico, limitatamente alle materie del modulo base dal contenuto teorico-generale, e assicurando il monitoraggio del processo di formazione dei partecipanti, la registrazione dei dati di fruizione e dei risultati delle attività svolte e l'adeguamento dei sistemi di controllo della partecipazione alle attività formative;

r) le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possano prevedere modalità di studio e di approfondimento guidato, finalizzate a facilitare l'apprendimento dei corsisti, fino ad un massimo del 10 per cento del monte ore teorico;

s) la frequenza dei corsi sia obbligatoria;

t) per l'ammissione all'esame finale siano fissate le seguenti condizioni:

1) il rispetto di una percentuale minima di presenza; nel caso di mancato raggiungimento di tale percentuale minima il percorso formativo è interrotto e può essere completato solo secondo le modalità stabilite dalla regione o dalla provincia autonoma;

2) una valutazione positiva in tutte le materie di insegnamento e nel tirocinio;

u) le prove d'esame, definite dalle regioni e dalle province autonome, consistano in una prova teorica e in una prova pratica finalizzate a verificare, rispettivamente, l'apprendimento delle conoscenze e l'acquisizione di competenze e abilità pratiche e tecniche previste dal profilo, nel rispetto della normativa vigente;

v) le procedure d'esame rispettino i princìpi di trasparenza e di tracciabilità;

z) gli esami possano avvenire, limitatamente alla parte teorica, anche con modalità telematica, in condizioni di sicurezza e in maniera tale da poter verificare e garantire le conoscenze dei candidati;

aa) l'attività formativa, il tirocinio e il relativo esame finale si svolgano interamente nel territorio della regione o della provincia autonoma in cui è stato autorizzato il corso;

bb) la commissione d'esame, nominata dall'ente formativo, sia composta da:

1) un esperto dell'area sanitaria e un esperto dell'area sociale, esterni all'organizzazione del corso e designati dalla regione o dalla provincia autonoma;

2) il direttore del corso con funzioni di presidente;

3) un docente del corso;

4) un tutor del tirocinio del profilo professionale di assistente socio-sanitario;

5) ulteriori componenti eventualmente individuati dalla regione o dalla provincia autonoma;

cc) allo studente che supera con esito positivo entrambe le prove sia rilasciato dalla regione o dalla provincia autonoma un diploma di qualifica professionale valido in tutto il territorio nazionale;

dd) il diploma rechi gli estremi dell'atto regionale o provinciale con cui è stato autorizzato il corso, i riferimenti degli enti formativi, nonché la sottoscrizione dei legali rappresentanti delle istituzioni pubbliche o private accreditate che hanno erogato i corsi.

4. Ciascuna regione e provincia autonoma può prevedere moduli di formazione aggiuntivi, da svolgere successivamente all'acquisizione della qualifica professionale, per un massimo di 200 ore, di cui 100 ore di tirocinio e 100 ore da destinare a uno di due distinti percorsi formativi, a scelta del partecipante, dedicati rispettivamente agli ambiti sociale e sanitario. I moduli di cui al primo periodo sono mirati a specifiche tipologie di assistiti e di contesti operativi in risposta a particolari esigenze emerse o individuate nell'ambito della programmazione delle regioni o delle province autonome.
5. Ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 giugno 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 20 luglio 2015, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione prevista per il conseguimento del diploma di assistente socio-sanitario, in ragione delle competenze previamente acquisite dal soggetto interessato.
6. Resta salva la possibilità per le regioni e le province autonome, nell'ambito del proprio sistema di formazione, di valutare i titoli pregressi per l'acquisizione dei crediti formativi che consentono di ridurre, in tutto o in parte, la durata del corso di formazione prevista per il conseguimento del diploma di assistente socio-sanitario.
7. Coloro che ottengono il riconoscimento dei crediti formativi di cui ai commi 5 e 6, pari al totale delle ore di teoria, esercitazioni, laboratori e tirocinio, devono comunque conseguire il diploma di assistente socio-sanitario.
8. Al fine dell'acquisizione del diploma di assistente socio-sanitario da parte di coloro che sono già in possesso della qualifica di operatore dei servizi sociali, del titolo post qualifica di tecnico dei servizi sociali, nonché del diploma di tecnico dei servizi socio-sanitari ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato lo svolgimento di corsi di durata ridotta, il cui contenuto minimo preveda 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni in laboratorio e 400 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.
9. Al fine dell'acquisizione del diploma di assistente socio-sanitario da parte di coloro che sono già in possesso del titolo di infermiera volontaria della Croce rossa italiana, ai sensi del decreto del Ministro della salute 9 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2011, con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato lo svolgimento di corsi di durata ridotta, il cui contenuto minimo preveda 200 ore di tirocinio in ambito sociale e scolastico.
10. Al fine dell'acquisizione del diploma di assistente socio-sanitario da parte degli studenti frequentanti gli istituti professionali di Stato con indirizzo «Servizi per la sanità e l'assistenza sociale», con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione e del merito, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è autorizzato lo svolgimento di corsi integrativi il cui contenuto minimo preveda 300 ore di teoria del modulo professionalizzante, 100 ore di esercitazioni in laboratorio e 400 ore di tirocinio in ambito sanitario e socio-sanitario.
11. L'esercizio delle attività sanitarie, socio-sanitarie e sociali relative al profilo professionale di assistente socio-sanitario da parte di coloro che hanno conseguito un titolo di studio all'estero è subordinato al riconoscimento di tale titolo di studio da parte del Ministero della salute.
12. Al fine di conseguire un apprendimento e un aggiornamento continui, l'assistente socio-sanitario ha l'obbligo di svolgere una formazione annuale di almeno 15 ore, con il rilascio di un attestato di partecipazione. Gli indirizzi in materia di formazione continua sono adottati con apposito accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le aziende e gli enti del servizio sanitario regionale e gli enti privati sono tenuti a prevedere l'aggiornamento annuale del rispettivo personale, da inserire negli appositi piani formativi, secondo quanto previsto dagli obiettivi dei rispettivi piani sanitari regionali.
13. I corsi di formazione continua possono essere erogati dalle aziende e dagli enti del servizio sanitario regionale, dagli enti formativi accreditati per la formazione degli assistenti socio-sanitari, nonché dai fornitori accreditati per l'educazione continua in medicina.
14. Con apposito accordo adottato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, possono essere individuate le ulteriori competenze dell'assistente socio-sanitario da acquisire con specifica formazione teorica e pratica.
15. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al Piano sanitario nazionale, al Piano sociale nazionale e alle indicazioni programmatiche della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo confronto con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, definiscono annualmente il fabbisogno formativo e l'organizzazione dei corsi, da svolgere anche in collaborazione con gli enti formativi accreditati, qualora per lo svolgimento delle medesime attività formative intendano avvalersi di enti pubblici non appartenenti al servizio sanitario regionale, di enti del Terzo settore o di ulteriori soggetti specificamente autorizzati in base alle disposizioni adottate da ciascuna regione o provincia autonoma.

Art. 3.
(Requisiti di ammissione al corso)

1. Per l'ammissione ai corsi di assistente socio-sanitario è richiesto il compimento del diciottesimo anno di età e il diploma di scuola secondaria di secondo grado.
2. Chi ha conseguito all'estero un titolo di studio equivalente a quello di cui al comma 1, ai fini dell'ammissione ai corsi di assistente socio-sanitario, è tenuto a:

a) presentare un documento che attesti l'equivalenza del livello di istruzione o, in caso di mancato possesso di tale documento, una dichiarazione sostitutiva, previa idonea informativa rilasciata dall'ente formatore;

b) possedere una certificazione di competenza linguistica della lingua italiana orale e scritta equivalente al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. Sono esonerati dalla presentazione del predetto certificato i cittadini stranieri in possesso del titolo conclusivo del primo ciclo scolastico o di un titolo di studio di livello superiore conseguito in Italia.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano definiscono i criteri per lo svolgimento delle prove di ammissione ai corsi.
4. Per l'esposizione ai rischi connessi allo svolgimento delle attività previste dal profilo professionale di assistente socio-sanitario gli ammessi ai corsi sono sottoposti ad accertamento medico di idoneità specifica alla mansione ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei protocolli di sorveglianza sanitaria definiti a livello regionale e provinciale.

Art. 4.
(Competenze professionali dell'assistente socio-sanitario)

1. Le competenze professionali dell'assistente socio-sanitario sono finalizzate a favorire il benessere e l'autonomia delle persone assistite con problemi di salute acuti o cronici, disabilità, disturbi mentali, dipendenza patologica, disagio sociale ed emarginazione, in tutte le fasi della vita, compresa la fase terminale, e consistono nelle seguenti attività:

a) aiutare la persona assistita nell'igiene e nella cura di sé, anche in collaborazione con specifiche figure professionali, tenendo conto dei deficit psico-fisici e motori dell'assistito;

b) aiutare la persona assistita nella gestione quotidiana delle proprie risorse, anche economiche, e nel procurarsi i beni di prima necessità;

c) aiutare la persona assistita nell'alimentazione;

d) aiutare la persona assistita nel cambiare o nel mantenere la posizione corporea, nella deambulazione, nella mobilizzazione, negli spostamenti e nei trasferimenti, anche tramite il supporto di apparecchiature, ausili, protesi e ortesi e in collaborazione con specifiche figure professionali;

e) attuare pratiche per favorire l'igiene del sonno e del riposo, riducendo il più possibile l'alterazione del ritmo sonno-veglia;

f) supportare la persona assistita nelle interazioni personali, nel mantenere i rapporti parentali e amicali e i ritmi di vita nell'ambito lavorativo, scolastico e del tempo libero;

g) interagire con la persona assistita e aiutarla nelle interazioni con il caregiver, nella comunicazione verbale e non verbale, anche con l'ausilio di strumenti, in modo coerente e adeguato alle loro capacità, allo stile comunicativo e alle tecniche di contatto, alla disabilità e alle caratteristiche personali;

h) aiutare la persona assistita nella gestione del proprio tempo e delle proprie attività, nelle attività di vita sociale e ricreativa, nonché nelle pratiche religiose e spirituali;

i) aiutare la persona assistita nell'attuazione di compiti e attività connesse all'educazione, al lavoro e all'impiego, nonché nelle transazioni economiche semplici;

l) aiutare la persona assistita nelle attività funzionali alla vita quotidiana, attivando e mantenendo relazioni adeguate nel contesto di lavoro e nelle reti formali e informali e rispettando i ruoli dei soggetti coinvolti;

m) aiutare la persona assistita nel disbrigo di pratiche burocratiche e nell'accesso a servizi;

n) aiutare e supportare la persona assistita nel governo della casa, nella sistemazione nella cura degli oggetti personali e di altri oggetti se funzionali alla riabilitazione e al mantenimento dell'autonomia della persona;

o) supportare la persona assistita nella partecipazione ad attività ricreative finalizzate al mantenimento e allo sviluppo dell'integrazione sociale;

p) realizzare attività finalizzate al mantenimento delle capacità psico-fisiche residue, alla rieducazione e al recupero funzionale, secondo procedure in uso, in autonomia o in collaborazione con le figure professionali preposte;

q) realizzare attività di animazione e di socializzazione rivolte a singoli o a gruppi, in autonomia o in collaborazione con le figure professionali preposte;

r) in ambito socio-sanitario e sociale, supportare l'assistito nello svolgimento di attività fisica individuale o in piccoli gruppi, in collaborazione con specifiche figure professionali;

s) proporre attività assistenziali relative all'ambito sanitario e sociale e partecipare alla loro erogazione;

t) applicare i princìpi etici e la normativa sulla protezione dei dati personali in tutte le attività, mantenendo la propria sicurezza negli ambiti operativi;

u) utilizzare metodologie di lavoro comuni in uso nei contesti operativi sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture al fine di agevolare il lavoro di équipe;

v) lavorare in équipe, conoscendo e coinvolgendo le reti informali e rapportandosi con le strutture sociali, ricreative e culturali del territorio;

z) realizzare le attività previste nel rispetto della dignità della persona, delle differenze culturali, etniche, generazionali e di genere, nonché della riservatezza e della protezione dei dati personali degli assistiti, delle loro famiglie e dei caregiver;

aa) utilizzare modalità comunicative e relazionali idonee ai contesti organizzativi e professionali, interagendo con gli altri operatori e professionisti sanitari e socio-sanitari e riconoscendo il proprio e l'altrui ruolo;

bb) utilizzare strumenti comunicativi e informativi nell'esercizio della propria attività, anche per assicurare la continuità delle cure;

cc) rapportarsi con le reti informali di associazioni e di enti che, a vario titolo, intervengono nei processi terapeutici e riabilitativi su indicazione dei professionisti sanitari e socio-sanitari di riferimento;

dd) collaborare alla definizione dei piani di lavoro per l'organizzazione dell'attività negli ambiti di propria competenza;

ee) collaborare ai processi di valutazione della qualità del servizio, negli ambiti di propria competenza, proponendo azioni di miglioramento;

ff) verificare e registrare dati e osservazioni sugli effetti delle attività svolte, segnalando ai professionisti sanitari e socio-sanitari di riferimento le anomalie o le circostanze che possono influire sull'assistenza;

gg) contribuire alla formazione del personale sanitario e socio-sanitario in tirocinio e all'inserimento dei neoassunti, negli ambiti di propria competenza;

hh) aiutare nell'assunzione della terapia orale e topica prescritta dal medico a domicilio o presso una residenza sanitaria assistenziale;

ii) somministrare i farmaci per via orale, dopo la presa in carico del paziente da parte del personale sanitario e socio-sanitario preposto, sulla base di protocolli specifici previsti dalla struttura, previa specifica formazione in ambito farmacologico;

ll) attuare le procedure per lo stoccaggio di dispositivi, medicinali e altri materiali impiegati per l'erogazione dell'assistenza;

mm) eseguire le attività per la pulizia, la disinfezione, la sterilizzazione o l'alta disinfezione di materiali e dispositivi, nonché per la loro conservazione, secondo le procedure in uso;

nn) effettuare la raccolta e lo stoccaggio dei rifiuti nel rispetto della normativa vigente;

oo) attuare i comportamenti necessari per la tutela della propria sicurezza;

pp) aiutare la persona assistita, o sostituirsi a essa, nella cura della propria salute, secondo diversi livelli di operatività: in autonomia e in collaborazione e su prescrizione dei professionisti sanitari e socio-sanitari responsabili dell'assistenza sanitaria e sociale;

qq) applicare le precauzioni standard e le precauzioni basate sulla via di trasmissione delle infezioni e delle malattie infettive;

rr) collaborare nel fornire informazioni agli assistiti e ai caregiver per l'appropriata fruizione dei servizi socio-sanitari e assistenziali;

ss) riconoscere i segni e i sintomi di alterazione psico-fisica;

tt) rilevare i parametri vitali quali la pressione arteriosa, la frequenza cardiaca e respiratoria, la temperatura, la saturazione e il dolore, nonché riconoscerne le alterazioni;

uu) comunicare e registrare i parametri vitali nella cartella clinica sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

vv) predisporre i materiali, gli ausili, le attrezzature e gli apparecchi elettromedicali per le indagini e le attività di assistenza e cura, purché non invasivi per l'assistito, e utilizzarli sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

zz) utilizzare gli apparecchi elettromedicali di semplice uso che non siano invasivi per l'assistito, sulla base dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

aaa) prelevare i campioni biologici la cui raccolta non richiede manovre invasive e provvedere al loro trasporto, ove previsto;

bbb) rilevare, secondo le procedure in uso, la quantità e la qualità delle escrezioni, sostituendo al bisogno i dispositivi di raccolta;

ccc) eseguire le medicazioni semplici e i bendaggi, secondo le procedure in uso, e collaborare con l'équipe professionale nelle medicazioni complesse;

ddd) utilizzare le apparecchiature e gli strumenti per la rilevazione di glicemia e glicosuria, secondo le procedure in uso, e registrare i dati nella cartella clinica sulla base delle procedure e dei protocolli definiti per iscritto dalle aziende e dalle strutture sanitarie;

eee) attuare le misure di primo soccorso e di pronto intervento secondo le procedure in uso;

fff) collaborare alla cura della salma.

Art. 5.
(Disciplina transitoria)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 2, comma 3, sono disapplicati i previgenti accordi tra lo Stato e le regioni concernenti il profilo professionale e la formazione dell'operatore socio-sanitario.
2. I corsi di formazione per operatore socio-sanitario già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi degli accordi di cui al comma 1, sono condotti a termine.
3. Gli attestati conseguiti ai sensi della normativa previgente alla data di entrata in vigore della presente legge sono considerati equivalenti agli attestati di qualifica di cui all'articolo 1, comma 1.

Art. 6.
(Osservatorio nazionale della figura professionale di assistente socio-sanitario)

1. Il Ministro della salute, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce, con proprio decreto, l'Osservatorio nazionale della figura professionale di assistente socio-sanitario, per la verifica e il monitoraggio dell'attuazione della presente legge.
2. L'Osservatorio nazionale è composto da dieci assistenti socio-sanitari, proposti dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, da un rappresentante per ciascuna delle federazioni nazionali degli ordini provinciali degli infermieri, delle ostetriche, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche della riabilitazione e della prevenzione e da un rappresentante del Consiglio nazionale dell'ordine degli assistenti sociali. L'Osservatorio nazionale è presieduto dal direttore della Direzione generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome possono costituire osservatori per lo svolgimento di analoghe funzioni a livello regionale.

Art. 7.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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