PDL 1178

FRONTESPIZIO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1178

PROPOSTA DI LEGGE

APPROVATA DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 23 maggio 2023 (v. stampato Senato n. 551)

d'iniziativa dei senatori
SEGRE, NAPOLITANO, CATTANEO, MONTI, PIANO, RUBBIA,
VERDUCCI, PATTON

Celebrazioni per il centesimo anniversario
della morte di Giacomo Matteotti

Trasmessa dal Presidente del Senato della Repubblica
il 25 maggio 2023

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La Repubblica, nell'ambito delle finalità di salvaguardia e promozione del proprio patrimonio culturale, storico e letterario, celebra la figura di Giacomo Matteotti nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, promuovendo e valorizzando la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale.

Art. 2.
(Iniziative)

1. Lo Stato riconosce meritevoli di sostegno e finanziamento, eventualmente anche attraverso apposite campagne di comunicazione istituzionale, i progetti di promozione, ricerca, tutela e diffusione della conoscenza della vita, dell'opera, del pensiero e dei luoghi più strettamente legati alla figura di Giacomo Matteotti, da realizzare in occasione del centesimo anniversario della sua morte, anche in collaborazione con enti locali, soggetti pubblici, associazioni, fondazioni e istituzioni culturali, attraverso le seguenti iniziative, oltre a quella di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 5 ottobre 2004, n. 255:

a) il sostegno ad attività celebrative, convegni nazionali e internazionali, iniziative didattico-formative e culturali, con particolare riguardo allo sviluppo delle iniziative già in corso, mostre, conferenze, seminari, proiezioni cinematografiche e spettacoli teatrali dedicati, intitolazione di strade o piazze, volti a promuovere, in Italia e all'estero, la conoscenza della vita, del pensiero e dell'opera di Giacomo Matteotti;

b) la promozione, anche mediante l'assegnazione di apposite borse di studio rivolte a studenti universitari e delle scuole secondarie di secondo grado, della ricerca storica e dello studio aventi ad oggetto la vita, il pensiero e l'opera di Giacomo Matteotti, con particolare riferimento alle sue attività in ambito sindacale, come amministratore locale, come studioso e come parlamentare, nonché al periodo storico compreso tra la Prima guerra mondiale e la sua morte;

c) la raccolta, la conservazione, il restauro, la manutenzione e la digitalizzazione dei documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti, nonché la pubblicazione di materiali inediti;

d) la promozione di iniziative didattiche e formative, anche in sinergia con biblioteche, musei e istituzioni culturali, attraverso il coinvolgimento diretto degli istituti scolastici dell'intero territorio nazionale, in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito;

e) la realizzazione di eventi e di ogni altra iniziativa, con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il conseguimento delle finalità della presente legge, da svolgere prioritariamente nei comuni di Fratta Polesine, Villamarzana, Boara Polesine, Rovigo, Messina, Ferrara, Varazze, Chieti, Riano, Monterotondo, Rodi Garganico, Vieste, Peio (frazione di Comasine) e Roma.

Art. 3.
(Selezione delle iniziative)

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'istruzione e del merito, provvede, con proprio decreto, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e mediante l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, all'istituzione di un bando di selezione di progetti per la realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2.
2. I progetti di cui al comma 1 sono finanziati nel limite massimo di euro 350.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
3. I progetti di cui al comma 1 sono esaminati da un organismo collegiale individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Per le attività di cui alla presente legge, ai componenti dell'organismo collegiale di cui al comma 3 non spetta alcun compenso, rimborso di spese, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato.

Art. 4.
(Misure per la Casa Museo Matteotti)

1. Alla Casa Museo Matteotti in Fratta Polesine, nella provincia di Rovigo, è attribuito un contributo straordinario di euro 50.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 per interventi di restauro e manutenzione straordinaria della Casa Museo e del parco annesso, per la promozione di iniziative in occasione del centesimo anniversario della morte di Giacomo Matteotti e per la raccolta, la catalogazione e la digitalizzazione di documenti relativi all'attività di Giacomo Matteotti.

Art. 5.
(Risorse finanziarie)

1. Per le iniziative celebrative dei cento anni dalla morte di Giacomo Matteotti, selezionate ai sensi dell'articolo 3, e per le misure di cui all'articolo 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Alla realizzazione delle iniziative di cui alla presente legge possono altresì essere destinati contributi di enti pubblici e privati, lasciti, donazioni e liberalità di ogni altro tipo, anche da parte di soggetti privati. Gli atti di donazione e ogni altra forma di liberalità di cui al secondo periodo sono esenti da ogni forma di imposizione fiscale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. All'onere di cui all'articolo 5, pari a 400.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede, per l'anno 2023, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 785, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 317, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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