PDL 1174

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1174

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
MANES, SCHULLIAN, GEBHARD, STEGER, GALLO

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione della circoscrizione Valle d'Aosta per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 24 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è dettata dall'esigenza di tutelare le minoranze etniche e linguistiche fortemente penalizzate dalle disposizioni vigenti per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo. Dopo le modifiche introdotte nel 1997 con il Trattato di Amsterdam e successivamente con il Trattato di Lisbona, i quali hanno tra l'altro conferito al Parlamento europeo maggiori poteri, deve ritenersi indispensabile un corrispondente adeguamento della legislazione interna in materia di elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti al nostro Paese, attraverso il riconoscimento alla Valle d'Aosta del diritto a esprimere una rappresentanza differenziata in seno alle istituzioni europee.
L'elezione dei parlamentari europei nell'ordinamento italiano è ancora disciplinata dalla legge 24 gennaio 1979, n. 18, ossia la prima legge elettorale europea approvata dal Parlamento italiano e solo in alcuni punti modificata nel corso dei decenni. Il territorio nazionale è suddiviso in cinque grandi circoscrizioni elettorali macroregionali: Nord-Ovest; Nord-Est; Centro; Sud; Isole. I 76 seggi spettanti all'Italia, su 705 in totale, sono assegnati a ciascuna circoscrizione in proporzione alla popolazione, sulla base dei risultati dell'ultimo censimento generale. In occasione delle ultime elezioni del Parlamento europeo del 2019, i seggi erano così ripartiti tra le circoscrizioni:

I) Nord-Ovest (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Piemonte, Liguria, Lombardia): 20 seggi;

II) Nord-Est (Emilia-Romagna, Trentino-Alto Adige/Sudtirol, Veneto, Friuli-Venezia Giulia): 15 seggi;

III) Centro (Toscana, Marche, Umbria, Lazio): 15 seggi;

IV) Sud (Campania, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria): 18 seggi;

V) Isole (Sicilia, Sardegna): 8 seggi.

Il sistema elettorale è di tipo proporzionale con scrutinio di lista e facoltà di esprimere fino a tre preferenze, con preferenza di genere. L'attribuzione dei seggi ai partiti avviene secondo il metodo dei quozienti interi e più alti resti tra le liste che a livello nazionale hanno superato la soglia di sbarramento, introdotta nel 2009, e fissata al 4 per cento dei voti validi; i seggi assegnati a ciascuna lista sono ripartiti tra le cinque circoscrizioni elettorali in proporzione ai voti che vi abbia ottenuto.
Per quanto riguarda le minoranze linguistiche sono stabilite alcune norme speciali. Alle liste dei partiti o gruppi politici espressi dalle (sole) minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, è possibile presentare una lista di candidati autonomi, cosiddetto «listino», collegata a una lista nazionale all'interno della circoscrizione macroregionale. Il listino di minoranza linguistica collegato deve comprendere tre candidati. Chi intende votare per i candidati del listino collegato può esprimere una sola preferenza in luogo delle normali tre preferenze. Concluse le elezioni, i candidati delle due liste (nazionale e collegata) della stessa circoscrizione sono unite in un'unica graduatoria sulla base delle preferenze personali. Il collegamento può far scattare un sofisticato meccanismo di sostituzione, per mezzo del quale il candidato della minoranza linguistica, che abbia ottenuto almeno 50.000 preferenze personali e che tuttavia non risulti direttamente eletto sulla base della graduatoria complessiva, occupa l'ultimo seggio assegnato in quella circoscrizione alla lista nazionale di riferimento, accedendo dunque al Parlamento europeo al posto dell'ultimo «eletto».
La ripartizione dei seggi quindi ha luogo nell'ambito di circoscrizioni elettorali composte da più regioni con un corpo elettorale quantitativamente non omogeneo. Tale criterio è particolarmente penalizzante per la regione Valle d'Aosta, che è compresa nella I circoscrizione con regioni come il Piemonte e la Lombardia. Anche se l'articolo 12, nono comma, della legge n. 18 del 1979 prevede, per l'assegnazione dei seggi, la possibilità di collegamento di ciascuna delle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza linguistica francese con altra lista della stessa circoscrizione presentata da partito o gruppo politico presente in tutte le circoscrizioni con lo stesso contrassegno, tale facoltà non garantisce l'eguaglianza sostanziale richiesta dall'articolo 3 della Costituzione e tanto meno corrisponde al dettato dell'articolo 6 della stessa Carta, secondo il quale la Repubblica italiana deve tutelare le minoranze linguistiche con norme specifiche.
Il meccanismo previsto all'articolo 22 della medesima legge n. 18 del 1979 è certamente discriminatorio per la Valle d'Aosta, poiché al terzo comma recita: «Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000». Questa cifra è certamente irraggiungibile per un candidato valdostano, che in Valle d'Aosta conta su circa 98.187 elettori, composti, secondo i dati delle elezioni politiche del 2022, da 47.901 uomini e da 50.286 donne, e che, dunque, non può raggiungere il numero enorme di preferenze richiesto dal meccanismo di collegamento.
Dal 1979 la Valle d'Aosta ha espresso un solo parlamentare europeo nel periodo dal 2000 al 2003 della V legislatura europea: si tratta del deputato Luciano Caveri, eletto alla Camera dei deputati dal 1987 al 2001, che fu candidato nella lista dell'Union Valdôtaine (UV), collegata nel 1999 con la lista nazionale dei Democratici di Romano Prodi, e ottenne quasi 29.000 preferenze personali su circa 41.000 voti espressi a favore del simbolo dell'UV nella circoscrizione Nord-Ovest. Un risultato, le 29.000 preferenze, che ancora oggi è ricordato come eclatante.
Va ricordato, però, che le preferenze espresse nel 1999 non furono comunque sufficienti a garantire direttamente l'elezione del deputato Caveri, il quale risultò comunque il primo degli esclusi nella graduatoria finale dei Democratici nella circoscrizione Nord-Ovest e poté accedere al Parlamento europeo soltanto nel 2000 a seguito delle dimissioni di Massimo Cacciari.
La presente proposta di legge mira proprio all'introduzione di un meccanismo di tutela delle minoranze linguistiche, volendo evitare cioè che il collegio elettorale di una piccola regione venga allargato con la conseguente messa in minoranza della popolazione francofona. Da qui la necessità di istituire un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche delle zone interessate.
Anche in Belgio è stata creata una circoscrizione a sé stante per il territorio ove risiede la minoranza germanofona, per favorire l'elezione di un proprio rappresentante al Parlamento europeo.
Contestualmente, a firma dei proponenti, è stata presentata una proposta di legge costituzionale (atto Camera n. 1173) per la modifica dello Statuto speciale della Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, allo scopo di colmare un «vuoto» dello Statuto, prevedendo un collegio elettorale per la Valle d'Aosta agli effetti delle elezioni europee, garantendo così alla regione autonoma di eleggere un proprio europarlamentare.
A tal proposito si ricorda che il prossimo anno, nel 2024, si terranno le consultazioni elettorali per il rinnovo del Parlamento europeo eletto nel 2019, pertanto si auspica che la presente proposta di legge venga approvata e si possa prevedere una circoscrizione elettorale distinta per la regione Valle d'Aosta.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo comma è inserito il seguente:

«La regione autonoma Valle d'Aosta costituisce una circoscrizione elettorale»;

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Alla circoscrizione elettorale Valle d'Aosta è assegnato un seggio».

Art. 2.

1. All'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la VI circoscrizione le liste dei candidati devono essere sottoscritte da non meno di 1.000 e non più di 1.500 elettori»;

b) all'ottavo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella VI circoscrizione ciascuna lista deve comprendere due candidati»;

c) al nono comma, le parole: «di lingua francese della Valle d'Aosta,» sono soppresse.

Art. 3.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 14 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituito dal seguente: «L'elettore può esprimere non più di tre preferenze in ciascuna circoscrizione, ad esclusione della VI circoscrizione nella quale la votazione avviene con scheda che contiene il solo contrassegno di ciascun candidato e l'elettore vota tracciando un segno con la matita copiativa sul contrassegno del candidato da lui prescelto o comunque nel rettangolo che lo contiene».

Art. 4.

1. All'articolo 21, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il seggio assegnato alla VI circoscrizione è attribuito alla lista che ha conseguito il maggior numero di voti validi espressi».

Art. 5.

1. All'articolo 41, secondo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nella VI circoscrizione si procede ad elezioni suppletive».

Art. 6.

1. La tabella A annessa alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 7.

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è rideterminato, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, il numero dei seggi assegnati alle circoscrizioni elettorali di cui alla tabella A annessa alla medesima legge n. 18 del 1979, come sostituita dalla presente legge, ed è approvato, ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge n. 18 del 1979, il modello della scheda di votazione per la VI circoscrizione.

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ALLEGATO 1
(articolo 6, comma 1)
«TABELLA A
(articolo 2, primo comma)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

Circoscrizioni

Capoluogo della Circoscrizione

I

Italia nord-occidentale
(Piemonte – Liguria – Lombardia)

Milano

II

Italia nord-orientale
(Veneto – Trentino-Alto Adige – Friuli-Venezia Giulia – Emilia-Romagna)

Venezia

III

Italia centrale
(Toscana – Umbria – Marche – Lazio)

Roma

IV

Italia meridionale
(Abruzzo – Molise – Campania – Puglia – Basilicata – Calabria)

Napoli

V

Italia insulare
(Sicilia – Sardegna)

Palermo

VI

Valle d'Aosta

Aosta

».

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