PDL 1173

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1173

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa dei deputati
MANES, SCHULLIAN, GEBHARD, STEGER, GALLO

Modifica all'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, concernente l'istituzione di una circoscrizione elettorale regionale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 24 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con la presente proposta di legge costituzionale si intende risolvere l'annosa questione di garantire una rappresentanza nel Parlamento europeo a favore della regione Valle d'Aosta in analogia con quanto previsto dalla Statuto speciale per il seggio di deputato e di senatore che sono garantiti sulla base di una apposita circoscrizione elettorale.
L'Assemblea Costituente stabilì e decise di assegnare alla Valle d'Aosta, che ne aveva fatto richiesta, una rappresentanza nel Parlamento italiano, così si definì un meccanismo di tutela che permettesse di evitare che il collegio elettorale della piccola regione autonoma venisse allargato, causando di conseguenza una messa in minoranza del numero di elettori relativamente piccolo della regione medesima. Pertanto l'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta recita: «Agli effetti delle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato, la Valle d'Aosta forma una circoscrizione elettorale».
In tempi in cui l'Europa unita appariva piuttosto distante lo stesso meccanismo non poteva essere previsto per il Parlamento europeo. Oggi, invece, l'Italia ha diritto ad eleggere settantasei rappresentanti nel Parlamento europeo, che è destinato necessariamente nei prossimi anni ad aumentare il proprio ruolo e le proprie competenze. Tuttavia, l'assenza di specifici obblighi derivanti dallo Statuto speciale per la Valle d'Aosta ha purtroppo indotto il legislatore italiano, nonostante le ripetute richieste del Consiglio regionale della Valle d'Aosta, a non tenere conto nella legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, e nelle modifiche adottate con la legge 9 aprile 1984, n. 61, recante disposizioni tecniche concernenti l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, della necessità di dare alla Valle d'Aosta un proprio collegio elettorale a tutela delle specificità linguistiche, giuridiche e politiche della regione autonoma.
Al contrario, è avvenuto quanto il Costituente mirava espressamente ad evitare: la Valle d'Aosta è stata infatti inserita in un enorme collegio elettorale comprendente anche il Piemonte, la Liguria e la Lombardia. Si rileva, inoltre, che l'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, cosiddetta «legge elettorale per le elezioni europee», prevede la facoltà di collegamento per le liste di candidati presentate «da partiti o gruppi politici espressi dalla minoranza di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia».
Infatti per le minoranze linguistiche sono stabilite delle norme speciali. Ai partiti o gruppi politici espressi dalle (sole) minoranze di lingua francese della Valle d'Aosta, di lingua tedesca della provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli Venezia Giulia, è possibile presentare una lista di candidati autonomi, cosiddetto «listino», collegata a una lista nazionale all'interno della circoscrizione macroregionale. Il listino di minoranza linguistica collegato deve comprendere tre candidati. Chi intende votare per i candidati del listino collegato può esprimere, però, una sola preferenza, in luogo delle tre preferenze ordinarie. Concluse le elezioni, i candidati delle due liste (nazionale e collegata) della stessa circoscrizione sono unite in un'unica graduatoria sulla base delle preferenze personali. Il collegamento può far scattare un sofisticato meccanismo di sostituzione, per mezzo del quale il candidato della minoranza linguistica che abbia ottenuto almeno 50.000 preferenze personali e che tuttavia non risulti direttamente eletto sulla base della graduatoria complessiva occupa l'ultimo seggio assegnato in quella circoscrizione alla lista nazionale di riferimento, accedendo dunque al Parlamento europeo al posto dell'ultimo «eletto».
Tuttavia, il meccanismo previsto all'articolo 22 della medesima legge è certamente discriminatorio per la Valle d'Aosta, poiché al terzo comma recita: «Qualora nessuno dei candidati della lista di minoranza linguistica collegata sia compreso nella graduatoria dei posti ai quali il gruppo di liste ha diritto, l'ultimo posto spetta a quel candidato di minoranza linguistica che abbia ottenuto la maggior cifra individuale, purché non inferiore a 50.000». Questa cifra è certamente irraggiungibile per un candidato valdostano, che in Valle d'Aosta conta su circa 98.187 elettori, composti, secondo i dati delle elezioni politiche del 2022, da 47.901 uomini e da 50.286 donne, e che, dunque, non può raggiungere il numero enorme di preferenze richiesto dal meccanismo di collegamento.
Dal 1979 la Valle d'Aosta ha avuto un solo parlamentare europeo nel periodo dal 2000 al 2003 della V legislatura europea: si tratta del deputato Luciano Caveri, eletto alla Camera dei deputati dal 1987 al 2001, che fu candidato nella lista dell'Union Valdôtaine (UV), collegata nel 1999 con la lista nazionale dei Democratici di Romano Prodi, e ottenne quasi 29.000 preferenze personali su circa 41.000 voti espressi a favore del simbolo dell'UV nella circoscrizione Nord-Ovest. Un risultato, le 29.000 preferenze, che ancora oggi è ricordato come eclatante.
Va ricordato, però, che le preferenze espresse nel 1999 non furono comunque sufficienti a garantire direttamente l'elezione del deputato Caveri, il quale risultò comunque il primo degli esclusi nella graduatoria finale dei Democratici nella circoscrizione Nord-Ovest e poté accedere al Parlamento europeo soltanto nel 2000 a seguito delle dimissioni di Massimo Cacciari.
Ogni sforzo di intervento a livello di legislazione ordinaria, pur intrapreso anche in passato, rischia di infrangersi contro la mancanza di volontà dei partiti, in Italia, di assegnare alla Valle d'Aosta un proprio collegio per esprimere una propria rappresentanza. Lo dimostra anche il dibattito sull'argomento svolto in Senato in chiusura della XI legislatura, quando si è persa l'occasione storica di modificare la legge elettorale per le elezioni europee in senso regionalista con una sua applicazione sin dalle consultazioni del giugno 1994. Per le ragioni richiamate è necessaria una norma di rango costituzionale che rappresenti una tutela di questo diritto della Valle d'Aosta sia rispetto alla normativa italiana sia nel caso in cui, finalmente, il Parlamento europeo esercitasse il potere di adottare, com'è possibile, una legge per la disciplina dell'elezione dei propri membri. La presente proposta di legge costituzionale mira pertanto a colmare un «vuoto» dello Statuto, prevedendo un collegio elettorale per la Valle d'Aosta agli effetti dell'elezione dei membri del Parlamento europeo, con ciò consentendo, implicitamente, alla regione autonoma di eleggere un proprio europarlamentare.
La proposta di modifica dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta deve necessariamente assumere la forma di proposta di legge costituzionale. Contestualmente, a firma dei proponenti, è stata presentata una proposta di legge ordinaria (atto Camera n. 1174) per permettere di adeguare la legislazione interna, nello specifico la legge n. 18 del 1979, e prevedere la creazione di una circoscrizione elettorale per la Valle d'Aosta.

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PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

1. All'articolo 47 dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«La disposizione del primo comma si applica anche agli effetti dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia».

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