PDL 1170

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1170

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMIANI

Istituzione del Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio

Presentata il 22 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La tradizione legata alla produzione enologica e olearia italiana è parte integrante del più ampio patrimonio culturale, storico e artistico del nostro Paese. L'olio e il vino sono la porta di accesso più immediata a un territorio, sono la prima esperienza attraverso la quale cercare un contatto con la cultura e con le tradizioni di un luogo. Nello specifico, la grande varietà dei paesaggi italiani e la loro storia riflettono la qualità, la varietà, l'autenticità del prodotto delle nostre viti e dei nostri ulivi, nonché il valore indiscusso della dieta mediterranea, grande attrattiva per tutte le persone che visitano la penisola. Non è un caso se, a muovere i viaggiatori verso il nostro Paese, non c'è soltanto il desiderio di conoscere l'immenso patrimonio artistico ma anche la tradizione della cultura enogastronomica. Vino e olio sono, quindi, elementi imprescindibili dell'esperienza italiana. Il vino, in particolare, è una componente essenziale della civiltà mediterranea e non solo, tanto che le radici della storia si intrecciano in modo inestricabile con quelle delle viti. I filari delle vigne che storicamente connotano l'aspetto dei territori, i diversi tipi di coltura, il ricco sistema dei luoghi produttivi coltivati e degli insediamenti tradizionali evidenziano un paesaggio «vivente», in cui ogni evoluzione avviene nel costante rispetto ed equilibrio di tradizione e di innovazione. Fernand Braudel scrive di una «civiltà dell'olivo» nel «mare degli oliveti» e osserva che ovunque nel Mediterraneo «si ritrova la medesima trinità, figlia del clima e della storia: il grano, l'olivo, la vite, ossia la stessa civiltà agraria, la medesima vittoria degli uomini sull'ambiente fisico». La vite, come la «civiltà dell'olio», partecipa, dunque, alla storia dell'uomo da millenni.
In Italia operano realtà associative a carattere comunale con lo specifico scopo di promuovere e valorizzare le identità colturali più autentiche dei rispettivi territori, in particolare le colture dell'olivo e della vite unitamente alle relative produzioni, l'olio extravergine di oliva ed il vino.
Le associazioni nazionali in questione rappresentano una unicità del nostro Paese e possono identificarsi come specifici organismi rappresentativi delle città dell'olio e delle città del vino. Le città identitarie di produzione enologica e olearia hanno un ruolo fondamentale nelle politiche di promozione dei territori, proponendosi come strumento di progettualità e di attrazione di investimenti per realizzare occasioni, eventi e progetti di marketing territoriale che permettono ad un singolo territorio o a più territori di un'area omogenea di condividere una strategia comune nella difesa della cultura, della storia, delle origini, del territorio, del paesaggio e, soprattutto, delle loro specificità produttive agricole e alimentari d'eccellenza.
Le associazioni nazionali delle città dell'olio e del vino rappresentano un bacino di oltre mille enti territoriali e piccoli e medi comuni diffusi in tutta Italia, che non godono di uno strumento di coordinamento e di rappresentanza per la partecipazione ai processi decisionali e di programmazione.
Per questo motivo, l'articolo 1 della presente proposta di legge provvede a istituire, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e a riconoscere il loro operato, in modo da capitalizzare le loro attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio enogastronomico italiano nonché di superare la frammentazione dell'offerta attraverso la promozione di progetti nazionali di eccellenza legati direttamente alle produzioni.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di assicurare la più ampia partecipazione degli operatori dei settori agricoli e della filiera agroalimentare alla pianificazione strategica degli interventi di valorizzazione e di promozione delle produzioni di pregio e di alta rinomanza, è istituito presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il Registro delle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio.
2. I comuni nel cui territorio sono situati i luoghi della produzione enologica e olivicola italiana come parte fondamentale del più ampio patrimonio culturale, artistico, storico e paesaggistico italiano, che possiedono i requisiti individuati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e che aderiscono alle associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio assumono la denominazione di città del vino e dell'olio e sono iscritti nel Registro di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con il decreto di cui al comma 2 sono altresì definiti i requisiti che devono possedere le associazioni nazionali delle città del vino e dell'olio e le modalità di iscrizione al Registro di cui al comma 1.
4. All'istituzione e alla tenuta del Registro di cui al comma 1 si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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