PDL 1166

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1166

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA

Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero

Presentata il 18 maggio 2023

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Onorevoli Deputati! – Con la presente proposta di legge d'iniziativa regionale, ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione, si intendono apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155.
Nello specifico, il provvedimento prevede che il Ministero della giustizia debba disporre, nell'ambito di apposite convenzioni, che i tribunali soppressi ai sensi dell'articolo 1 del richiamato decreto legislativo n. 155 del 2012 riprendano a pieno la funzione giudiziaria nelle loro sedi, a condizione che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano integralmente a carico del bilancio della regione richiedente, o di enti locali, previa intesa con la stessa.
Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
In particolare, per l'Umbria, la proposta relativa alla riattivazione del tribunale di Orvieto interviene su questioni di interesse territoriale, condividendo lo spirito di analoghe iniziative adottate con riferimento al tema della geografia giudiziaria da altre regioni italiane, quali, nella XVIII legislatura, la Lombardia (atto Senato n. 2669, presentato il 12 luglio 2022), la Regione Siciliana (atto Senato n. 2613, presentato il 16 maggio 2022), la Toscana (atto Senato n. 2369, presentato il 10 agosto 2021), le Marche (atto Senato n. 2196, presentato il 30 aprile 2021) e l'Abruzzo (atto Senato n. 1948, presentato il 23 settembre 2020) e, nella XIX legislatura, la Lombardia (atto Camera n. 636; atto Senato n. 360), l'Abruzzo (atto Camera n. 360; atto Senato n. 188), la Calabria (atto Camera n. 642), la Campania (atto Camera n. 766 ) e la Toscana (atto Senato n. 477).
Il decreto legislativo n. 155 del 2012 è stato adottato al fine di operare una riorganizzazione massiva degli uffici giudiziari italiani attraverso la soppressione di 31 sedi di tribunale, che rappresentavano circa il 47 per cento del totale, su tutto il territorio nazionale.
In Umbria la soppressione delle sedi giudiziarie ha riguardato, nello specifico: il tribunale e la procura della Repubblica di Orvieto, le sezioni territoriali distaccate del tribunale di Perugia: Assisi, Città di Castello, Foligno, Gubbio e Todi.
Si consideri che attualmente, nel solo distretto regionale di corte d'appello, vi sono unicamente tre tribunali ordinari: il tribunale di Perugia, quello di Terni e quello di Spoleto.
A distanza ormai di dieci anni dalla riforma, possiamo affermare che il taglio della giustizia è stato fortemente penalizzante per molti cittadini e imprese che si sono visti allontanati dal servizio giudiziario di prossimità, sia per questioni prettamente geografiche, sia in termini di produttività, causando un riversamento dei costi sugli stessi e un costo sociale che crea forti sperequazioni.
Ciò è avvenuto in quanto la riorganizzazione attuata con la riforma non ha tenuto conto di alcuni parametri, quali: l'estensione geografica, le caratteristiche geomorfologiche di alcuni territori e l'oggettiva difficoltà di raggiungere gli uffici giudiziari da parte dell'utenza di riferimento.
Inoltre, va sottolineato come il tribunale di Orvieto sia stato accorpato all'ufficio giudiziario di Terni, ad una distanza di circa 80 chilometri.
Tutto ciò risulta essere in netto contrasto con il principio di giustizia di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Lisbona, per il quale anche l'amministrazione della giustizia deve essere esercitata il più vicino possibile alle esigenze dei cittadini. Allo scopo di garantire il pieno rispetto del suddetto principio, nonché del principio del massimo decentramento dello Stato, di cui all'articolo 5 della nostra Costituzione, si ritiene, per quanto concerne il caso della regione Umbria, che la riattivazione del tribunale di Orvieto possa rendere il servizio più efficiente ed efficace nel rispondere alle esigenze socio-economiche del territorio.
Infine, tramite la riattivazione della struttura di Orvieto verrebbe garantita un'equa accessibilità dei cittadini alla giustizia, in rapporto all'estensione territoriale.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

L'articolo 1 introduce nel decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, l'articolo 8-bis, con il quale si prevede, al comma 1, la possibilità per le regioni di chiedere al Ministero della giustizia il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto legislativo. Il Ministero della giustizia dispone tale ripristino sulla base di apposite convenzioni stipulate con le regioni richiedenti.
Al comma 2 si dispone che le convenzioni pongano a carico del bilancio della singola regione richiedente le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza, mentre restano a carico dello Stato le spese di retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
Al comma 3 si dispone che le spese in carico alle regioni possano essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione interessata.
Al comma 4 si dispone che il Ministero della giustizia provveda alla copertura delle piante organiche dei tribunali riattivati.
Al comma 5 si dispone che con il ripristino delle funzioni giudiziarie degli uffici giudiziari soppressi vengano adeguate le tabelle allegate al decreto legislativo n. 155 del 2012, con le quali si descrivono in dettaglio le sedi e le competenze territoriali degli uffici giudiziari di vario livello.
Con l'articolo 2 vengono abrogate le seguenti disposizioni:

a) il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012 che prevede quanto segue:

«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia può disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del bilancio della regione.»;

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto il citato comma 4-bis.

L'articolo 3 contiene invece le disposizioni finanziarie, con cui si dispone che dall'attuazione della proposta di legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, provvedendo nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Descrizione degli effetti finanziari.

I commi da 1 a 4 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo n. 155 del 2012, così come introdotto dall'articolo 1 della proposta di legge, possono determinare effetti di carattere finanziario, la cui genesi deriva dall'eventuale richiesta di ripristino delle sedi giudiziarie da parte delle regioni. Pertanto, la quantificazione di tali oneri eventuali, a carico delle regioni richiedenti, sarà possibile al momento della stipula delle convenzioni e sulla base di quanto previsto nei singoli atti convenzionali.
L'abrogazione del comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 155 del 2012, disposta all'articolo 2 della proposta, elimina il carattere sperimentale delle convenzioni, che potranno essere stipulate in via ordinaria, in attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria.
Per quanto attiene alle spese che restano a carico dello Stato (spese di retribuzione dei magistrati, del personale amministrativo e di polizia giudiziaria), l'articolo 3 della proposta di legge dispone che all'attuazione di quanto previsto si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155)

1. Dopo l'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, è inserito il seguente:

«Art. 8-bis.(Interventi delle regioni)1. In attesa di una più ampia e generale riforma della geografia giudiziaria, da attuare nel rispetto del principio del massimo decentramento di cui all'articolo 5 della Costituzione e del principio di prossimità di cui all'articolo 10 del Trattato sull'Unione europea, su richiesta delle regioni interessate il Ministro della giustizia dispone, sulla base di apposite convenzioni, il ripristino della funzione giudiziaria, nelle rispettive sedi, dei tribunali ordinari e delle procure della Repubblica soppressi ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto.
2. Le convenzioni di cui al comma 1 prevedono che le spese di gestione e manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di custodia e vigilanza delle strutture siano poste integralmente a carico del bilancio della regione richiedente. Rimangono a carico dello Stato le spese relative alla retribuzione dei magistrati e del personale amministrativo e di polizia giudiziaria.
3. Le spese a carico delle regioni indicate al comma 2 possono essere sostenute anche dagli enti locali, previa intesa con la regione interessata.
4. Entro cento giorni dalla stipulazione delle convenzioni di cui al comma 1, il Ministro della giustizia provvede alla riformulazione o alla riapertura delle piante organiche dei tribunali sub-provinciali riattivati, ai sensi del medesimo comma e alla loro copertura.
5. In seguito al ripristino, disposto ai sensi del comma 1, della funzione giudiziaria dei tribunali circondariali soppressi, il Ministro della giustizia provvede al conseguente adeguamento delle tabelle di cui agli allegati 1, 2 e 3 annesse al presente decreto, con ricostituzione dei relativi circondari.».

Art. 2.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155;

b) il comma 397 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

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