PDL 1165

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1165

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 18 maggio 2023

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Onorevoli Deputati! – La proposta di legge nazionale n. 10, recante «Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, concernenti l'istituzione delle circoscrizioni Sicilia e Sardegna per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia», presentata dai consiglieri Cossa, Giagoni, Caredda, Lai, Meloni, Agus, Li Gioi, Mundula, Cocciu, componenti della Commissione speciale per il principio d'insularità, il 3 novembre 2022, è stata iscritta all'ordine del giorno della prima Commissione del Consiglio regionale della Sardegna nella seduta del 15 dicembre 2022. Nello stesso giorno, a seguito dell'illustrazione del testo da parte del primo firmatario, la Commissione ha esaminato la proposta e l'ha approvata all'unanimità con alcune modifiche.
In particolare, il testo approvato dalla Commissione proponeva all'articolo 1 la sostituzione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, con la tabella riportata nell'allegato 1 annesso alla presente proposta di legge nella quale si sostituisce l'attuale circoscrizione elettorale V «Italia insulare (Sicilia-Sardegna)» con due distinte circoscrizioni elettorali: «Sicilia», con capoluogo di circoscrizione Palermo, e «Sardegna», con capoluogo di circoscrizione Cagliari. La Commissione ha accolto, altresì, una proposta emendativa di natura tecnica all'articolo 2 del testo inizialmente presentato, che incide principalmente sulla disciplina delle operazioni per il riequilibrio nazionale fra liste eccedentarie e liste deficitarie. Il testo include, infine, la tabella riportata nell'allegato 1 sopracitato. Concluso l'esame degli articoli e degli emendamenti, la Commissione ha sospeso il voto finale e ha deliberato di trasmettere la proposta di legge alla Giunta regionale per la predisposizione della relazione tecnica ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, della legge regionale n. 11 del 2006.
La prima Commissione consiliare, in base alle risultanze della relazione tecnica sulla quantificazione degli oneri finanziari, nella quale si dà atto che dalla proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ha introdotto un articolo contenente la clausola di invarianza finanziaria; ha, infine, licenziato il testo per l'Aula, all'unanimità dei presenti, nella seduta del 1° marzo 2023. Il Consiglio regionale della Sardegna ha conseguentemente approvato la proposta di legge nella seduta del 17 maggio 2023.
Con la presente proposta di legge si contribuisce all'avvio del complesso processo attuativo del principio costituzionale d'insularità finalmente inserito nell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione che ora, espressamente, riconosce la peculiarità delle isole e promuove il superamento degli svantaggi derivanti dall'insularità. Se, infatti, sono oggetto di immediata percezione gli aspetti che investono negativamente lo sviluppo economico e sociale delle isole, nella concreta attuazione del principio non si può trascurare, altresì, il tema della rappresentanza istituzionale della Sardegna, che non sempre viene garantita in modo efficace all'interno del Parlamento europeo.
È evidente, infatti, che le principali problematiche che caratterizzano la condizione insulare, con particolare riferimento alla continuità territoriale, all'energia, al deficit infrastrutturale possono trovare una soluzione efficace soltanto in ambito europeo.
L'attuale sistema di elezione dei membri del Parlamento europeo, strutturato su un'unica circoscrizione per l'Italia insulare, a cagione della smaccata disomogeneità demografica delle due isole, che non trova nella legge vigente alcun meccanismo correttivo, ha sovente impedito alla Sardegna di avere propri rappresentanti in seno alla massima Assemblea europea.
Il tema, inoltre, è stato oggetto della più ampia condivisione in sede di Consiglio regionale, anche prima dell'approvazione della presente proposta di legge. Sull'opportunità della riforma si è infatti svolta una apposita discussione anche in seno alla Commissione speciale per il principio d'insularità nella seduta del 9 novembre 2022; la Commissione, conseguentemente, ha promosso un incontro sul tema che si è tenuto il 28 novembre 2022 in sede di Consiglio regionale, alla presenza del Presidente del Consiglio regionale, dei consiglieri regionali e dei parlamentari eletti in Sardegna. Questi ultimi hanno condiviso l'opportunità di promuovere, prima delle prossime elezioni del Parlamento europeo, un riordino delle circoscrizioni elettorali in maniera tale da porre rimedio all'attuale vulnus democratico della legge elettorale vigente che non garantisce un'adeguata rappresentanza alla Sardegna ed hanno rilevato che in merito sono state presentate analoghe proposte di iniziativa parlamentare. In quella sede lo stesso Presidente del Consiglio regionale ha, inoltre, sottolineato che il tema è stato posto all'attenzione, anche alla presenza della Regione Siciliana, in sede di Coordinamento dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni a statuto speciale e delle province autonome.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

Con la presente proposta di legge si intende apportare delle modifiche alla legge n. 18 del 1979, che disciplina l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Si prevede l'istituzione di due nuove circoscrizioni, al fine di garantire la rappresentanza della Sardegna nel Parlamento europeo.
Più precisamente, all'articolo 1, con la sostituzione della tabella A allegata alla predetta legge, si procede alla scissione dell'attuale quinta circoscrizione «V – Italia insulare (Sicilia-Sardegna)», con capoluogo della circoscrizione presso la città di Palermo, nelle due seguenti circoscrizioni:

«V – Sicilia», con capoluogo della circoscrizione presso la città di Palermo;

«VI – Sardegna», con capoluogo della circoscrizione presso la città di Cagliari.

Gli oneri finanziari derivanti dalla gestione del procedimento elettorale, relativo alla soppressa quinta circoscrizione, «V – Italia insulare (Sicilia-Sardegna)», verrebbero ripartiti tra le due circoscrizioni di nuova istituzione.
All'articolo 2:

al comma 1, si modifica l'ottavo comma dell'articolo 12 della legge n. 18 del 1979, che disciplina la composizione delle liste dei candidati;

al comma 2, viene aggiunto un comma all'articolo 51 della legge n. 18 del 1979, disciplinando le operazioni per il riequilibrio nazionale fra liste eccedentarie e liste deficitarie, previste dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

Dalle disposizioni contenute nella presente proposta di legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In ogni caso, si precisa che le spese per la gestione del procedimento relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo, disciplinato dalla legge n. 18 del 1979, sono a carico dello Stato.

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PROPOSTA DI LEGGE
D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Sostituzione della tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18)

1. La tabella A allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, è sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 1 annesso alla presente legge.

Art. 2.
(Modifiche agli articoli 12 e 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, in materia di operazioni di riequilibrio territoriale)

1. Al primo periodo dell'ottavo comma dell'articolo 12 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora esso sia superiore a tre».
2. All'articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Nelle operazioni per il riequilibrio nazionale tra liste eccedentarie e liste deficitarie, previste dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, non si tiene conto delle circoscrizioni nelle quali, ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, è assegnato un numero di seggi inferiore a tre».

Art. 3.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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Allegato 1

«Tabella A
(Articolo 2, primo comma)

CIRCOSCRIZIONI ELETTORALI

CIRCOSCRIZIONI

Capoluogo della circoscrizione

I – Italia nord-occidentale (Piemonte - Valle d'Aosta - Liguria - Lombardia)

Milano

II – Italia nord-orientale (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna)

Venezia

III – Italia centrale (Toscana - Umbria - Marche - Lazio)

Roma

IV – Italia meridionale (Abruzzo - Molise -
Campania - Puglia - Basilicata - Calabria)

Napoli

V – Sicilia

Palermo

VI – Sardegna

Cagliari

».

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