PDL 1163

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

ALLEGATO

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1163

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DE PALMA

Istituzione della figura professionale dell'assistente per la salute

Presentata il 18 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! — La corposa evoluzione della formazione e dello status giuridico dell'infermiere richiede una ridefinizione delle competenze, delle responsabilità e dell'attuale percorso formativo dell'operatore socio-sanitario che superi anche la frammentazione degli attuali contenuti formativi e dell'operatività (operatore socio-sanitario e operatore socio-sanitario con formazione complementare). Una maggiore coerenza formativa, oltre che una più flessibile manifestazione delle competenze richieste, può essere raggiunta superando i due attuali livelli formativi dell'operatore socio-sanitario e definendo un univoco ed omogeneo percorso formativo sull'intero territorio nazionale per un innovato profilo professionale. Tale scenario richiede alle professioni sanitarie e sociali l'adeguamento delle competenze e la capacità di collaborare e cooperare su obiettivi e programmi assistenziali predefiniti e valutabili attraverso indicatori di processo e di risultato. L'assistente per la salute è una figura professionale che si forma attraverso un percorso di studio che dà la possibilità di ridurre la disoccupazione, di risolvere la carenza di personale infermieristico e di equilibrare le carenze delle residenze sanitarie assistenziali, eliminando l'«abuso di professione» da parte dell'operatore socio-sanitario. Investire nella formazione professionale delle risorse umane nel settore sanitario e socio-sanitario è oggi una necessità sempre più evidente. Istruzione, formazione e lavoro sono oggi legati tra loro, per cui diventa decisiva una sempre maggiore collaborazione fra le istituzioni, le aziende ospedaliere e le università, per una crescita che interessa soprattutto i giovani. Una nuova figura in ambito sanitario, l'assistente per la salute, che superi le criticità rilevate con l'attuale figura dell'operatore socio-sanitario (estrema variabilità territoriale di competenze e formazione), attraverso una legislazione-quadro determinata a livello nazionale che dia uniformità alla disciplina, in quanto non tutti possono permettersi un percorso universitario.
La presente proposta di legge vuole sottolineare l'importanza, in ambito sanitario, dell'istituzione e della formazione della figura dell'assistente per la salute, per favorire i processi di miglioramento dell'organizzazione assistenziale e degli aspetti organizzativi e quelli clinici assistenziali, in un nuovo asset professionale.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della figura professionale dell'assistente per la salute e obiettivi)

1. La presente legge istituisce la figura professionale dell'assistente per la salute.
2. L'assistente per la salute è colui che, a seguito del conseguimento di un apposito attestato di qualifica al termine di una specifica formazione professionale, svolge attività indirizzate a:

a) soddisfare i bisogni primari della persona, nell'ambito delle proprie aree di competenza, nel contesto sociale e sanitario;

b) svolgere tutte le funzioni infermieristiche di primo livello nell'ambito dell'assistenza ospedaliera, domiciliare e territoriale, collaborando con le altre figure professionali operanti in ambito sanitario;

c) favorire il benessere e l'autonomia dell'utente.

Art. 2.
(Contesto operativo dell'assistente
per la salute)

1. L'assistente per la salute collabora con le altre figure professionali di ambito sanitario e socio-sanitario nel campo dell'educazione alla salute, della epidemiologia e della prevenzione primaria, operando all'interno di équipe socio-sanitarie interdisciplinari.
2. L'assistente per la salute opera nei contesti sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali, presso le strutture ospedaliere e distrettuali, territoriali, residenziali, semi-residenziali, le strutture scolastiche, le strutture penitenziarie, a domicilio dell'assistito, nel servizio sanitario di urgenza ed emergenza, nelle case famiglia, nelle comunità familiari nonché presso ulteriori contesti individuate in relazione all'evoluzione delle organizzazioni e delle necessità assistenziali.

Art. 3.
(Aree di attività dell'assistente per la salute)

1. L'assistente per la salute opera nelle seguenti aree:

a) sanità pubblica;

b) pediatria;

c) salute mentale e psichiatria;

d) geriatria;

e) ulteriori aree individuate dal Ministero della salute, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano in relazione a motivate esigenze del Servizio sanitario nazionale.

2. Le attività dell'assistente per la salute, indirizzate all'assistenza primaria e a favorire il completo ristabilimento dello stato di salute, delle condizioni di benessere e dell'autonomia della persona, sono indicate nell'allegato A annesso alla presente legge.

Art. 4.
(Competenze dell'assistente per la salute)

1. Le competenze dell'assistente per la salute sono indicate nell'allegato B annesso alla presente legge.

Art. 5.
(Formazione professionale dell'assistente per la salute)

1. La formazione professionale dell'assistente per la salute è di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono all'organizzazione dei corsi e delle attività didattiche, nel rispetto delle disposizioni della presente legge.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base del proprio fabbisogno annualmente determinato, accreditano le aziende sanitarie locali e ospedaliere e le istituzioni pubbliche e private, in possesso dei requisiti minimi individuati da apposite linee guida, adottate con decreto del Ministro della salute e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, all'effettuazione delle attività di formazione professionale previste dal presente articolo.
3. Per l'accesso ai corsi di formazione professione di cui al presente articolo è richiesto il diploma di scuola dell'obbligo e il compimento del diciottesimo anno di età alla data di iscrizione al corso.

Art. 6.
(Formazione didattica)

1. La formazione didattica degli assistenti per la salute è suddivisa in insegnamenti teorici e pratici.
2. La durata dei corsi di formazione professionale è di tre anni, con un numero di 2.000 ore, di cui 700 di tirocinio, al termine del quale si consegue il diploma di assistente per la salute con superamento di un esame finale.
3. Le aree di attività relative ai moduli didattici sono le seguenti:

a) intervento terapeutico e di pronto soccorso;

b) assistenza infermieristica di base;

c) intervento igienico-sanitario;

d) intervento amministrativo, gestionale, e formativo;

e) assistenza in pediatria;

f) assistenza in psichiatria;

g) collaborazione nel campo epidemiologico, della prevenzione e dell'educazione alla salute.

4. Per gli operatori dei settori socio-sanitario e socio-assistenziale, per le puericultrici e per tutte le figure equipollenti che operano nel settore sanitario con qualifiche differenti, che hanno già frequentato corsi qualificanti, è prevista una formazione didattica non superiore a 800 ore di cui 300 ore di tirocinio.

Art. 7.
(Materie di insegnamento)

1. Le materie di insegnamento relative alla formazione didattica di cui all'articolo 6 sono articolate nelle seguenti aree disciplinari:

a) istituzionale, legislativa e di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro;

b) pediatrica;

c) tecnico-operativa;

d) socio-sanitaria e sanitaria;

e) delle tecniche infermieristiche e di anatomia e fisiologia dell'uomo;

f) della salute mentale e della psichiatria;

g) dell'etica professionale;

h) epidemiologica e preventiva e dell'area igienico-sanitaria.

2. Le materie di insegnamento relative alle aree disciplinari di cui al comma 1 sono indicate nell'allegato C annesso alla presente legge.

Art. 8.
(Tirocinio)

1. I corsi di formazione professionale comprendono un periodo di tirocinio da svolgere presso le strutture e i servizi nel cui ambito è prevista la figura professionale dell'assistente per la salute.

Art. 9.
(Esame finale e rilascio dell'attestato)

1. La frequenza ai corsi di formazione professionale è obbligatoria e non possono essere ammessi alle prove di valutazione finale coloro che abbiano superato il tetto massimo di assenze indicato dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi. Il tetto massimo di assenze è individuato in misura comunque non superiore al 10 per cento delle ore complessive. In caso di assenze superiori al 10 per cento delle ore complessive, o al diverso limite individuato dalla regione o provincia autonoma, il corso si considera interrotto e la sua eventuale successiva ripresa avviene secondo modalità stabilite dalla struttura didattica.
2. Al termine del corso di formazione gli allievi sono sottoposti a una prova teorica e a una prova pratica da parte di una apposita commissione d'esame, la cui composizione è individuata dalla regione o provincia autonoma nel provvedimento istitutivo dei corsi e della quale fanno comunque parte un esperto designato dall'assessorato regionale o provinciale alla sanità e un esperto designato dall'assessorato regionale o provinciale alle politiche sociali.
3. All'allievo che supera le prove di cui al comma 2, è rilasciato dalla regione o provincia autonoma un attestato di qualifica valido in tutto il territorio nazionale, ai fini dello svolgimento dell'attività di assistente per la salute presso le strutture e i servizi sanitari, socio-sanitari e socio-assistenziali.

Art. 10.
(Titoli e servizi pregressi)

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione alle caratteristiche dei rispettivi sistemi di formazione professionale, definiscono il numero di crediti formativi da attribuire ai titoli e ai servizi pregressi ai fini dell'acquisizione dell'attestato di qualifica di cui all'articolo 9, comma 3, prevedendo misure compensative in tutti i casi in cui la formazione pregressa risulti insufficiente, per la parte sanitaria o per quella sociale, rispetto a quella prevista dalla presente legge.

Art. 11.
(Ordine professionale)

1. È istituito l'ordine professionale degli assistenti per la salute e degli operatori socio-sanitari, costituito su base nazionale e provvisto di un proprio codice deontologico. L'ordine cura la tenuta del registro nazionale degli assistenti per la salute e degli operatori socio-sanitari, cui è obbligatorio essere iscritti per svolgere le relative attività.

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Allegato A

ELENCO DELLE ATTIVITÀ DELL'ASSISTENTE PER LA SALUTE

1) Sanità pubblica:

respirazione artificiale, massaggio cardiaco esterno, manovre emostatiche di emergenza, seguiti da immediata richiesta di intervento medico;

assistenza al medico nelle varie attività di reparto e di sala operatoria;

rilevamento e annotazione dei parametri vitali del paziente;

ossigenoterapia;

attività finalizzate al mantenimento delle capacità psicofisiche residue, nonché alla rieducazione, alla riattivazione e al recupero funzionali;

somministrazione dei medicinali prescritti ed esecuzione dei trattamenti curativi su prescrizione del medico e, se del caso, sotto il suo controllo;

iniezioni ipodermiche, intramuscolari, fleboclisi, prelievi di sangue;

vaccinazioni per via orale;

frizioni, massaggi e ginnastica medica;

medicazioni e bendaggi;

alimentazione con sonda gastrica;

applicazioni elettriche più semplici, esecuzioni di elettrocardiogrammi e interventi similari;

lavanda gastrica, traumatologia conseguente a choc traumatico e respirazione artificiale;

prelevamento di escrezioni e secrezioni a scopo diagnostico;

esecuzione di clisteri.

2) Pediatria:

pulizia, alimentazione e sorveglianza del neonato sano;

posizionamento e assistenza del neonato in incubatrice anche in caso di ossigenoterapia;

assistenza del neonato sottoposto a fototerapia anche in caso di ossigenoterapia;

posizionamento e lettura saturimetro;

assistenza del neonato in terapia intensiva;

terapie orali;

prelievi capillari;

profilassi oculari e intramuscolo;

medicazione ombelicale;

controllo del peso;

assistenza nell'allattamento al seno;

collaborazione con il pediatra in relazione ai tempi e modi dello svezzamento e assistenza nell'attività psicomotoria;

partecipazione a corsi di massaggio infantile;

assistenza al neonato sano e malato;

assistenza alle degenti nel reparto ostetrico, sterilizzazione e svolgimento di altri compiti nella sala operatoria;

assistenza ai fini dell'alimentazione artificiale.

3) Salute mentale e psichiatria:

collaborazione con il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato;

gestione dell'utente nel suo ambito di vita;

riconoscimento e utilizzazione di linguaggi e sistemi di comunicazione appropriati in relazione alle condizioni operative.

4) Geriatria:

assistenza alla persona, in particolare non autosufficiente o costretta a letto, nelle attività quotidiane e di igiene personale;

attività di animazione e socializzazione di singoli e gruppi;

collaborazione con il personale sanitario e sociale nell'assistenza al malato anche terminale e morente.

Allegato B

COMPETENZE DELL'ASSISTENTE PER LA SALUTE

L'assistente per la salute è un operatore sanitario qualificato responsabile delle attività preventiva, curativa, palliativa, riabilitativa ed educativa, come definite nell'ambito del percorso assistenziale infermieristico.
Le sue competenze rientrano nelle attività volte alla prevenzione delle malattie, all'assistenza ai malati e ai disabili e all'educazione sanitaria. In particolare, l'assistente per la salute:

partecipa all'individuazione dei bisogni di salute della persona e della collettività;

identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e della collettività e formula i relativi obiettivi;

pianifica, gestisce e valuta l'intervento assistenziale infermieristico;

garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico-terapeutiche e agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali;

si avvale, ove necessario, dell'opera di altre figure;

svolge la sua attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, nell'assistenza domiciliare, in regime di dipendenza o in autonomia;

concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprio profilo professionale e alla ricerca e contribuisce alla formazione delle altre categorie, fornendo conoscenze cliniche avanzate e rispetto a specifiche prestazioni infermieristiche.

In ambito igienico-sanitario, l'assistente per la salute:

cura la pulizia e l'igiene ambientale;

attua i protocolli di sterilizzazione e preparazione del materiale sanitario;

osserva e rileva i bisogni e le condizioni di rischio o danno per l'utente;

attua gli interventi assistenziali;

valuta, per quanto di competenza, gli interventi più appropriati da attuare;

attua i sistemi di verifica degli interventi;

collabora nel campo epidemiologico, della prevenzione e dell'educazione alla salute.

In ambito amministrativo, gestionale e formativo:

riconosce e utilizza linguaggi e sistemi di comunicazione appropriati in relazione alle condizioni operative;

mette in atto relazioni e comunicazioni di aiuto con l'utente e la sua famiglia, per l'integrazione sociale e il mantenimento e il recupero dell'identità personale;

collabora alla verifica della qualità del servizio;

raccoglie i dati relativi all'accesso e alle dimissioni degli assistiti e rileva i dati statistici relativi al servizio svolto;

controlla la pulizia, la ventilazione, l'illuminazione e il microclima di tutti i locali del reparto o della struttura in cui opera;

promuove, per quanto di competenza, iniziative per soddisfare le esigenze psicologiche del malato e della sua famiglia;

concorre, rispetto agli operatori dello stesso profilo, alla realizzazione dei tirocini e alla loro valutazione;

collabora alla definizione dei propri bisogni di formazione e frequenta corsi di aggiornamento;

collabora, anche nei servizi assistenziali non di ricovero, alla realizzazione di attività semplici.

Allegato C

MATERIE DI INSEGNAMENTO

a) Area istituzionale, legislativa e di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.

Legislazione sanitaria e medicina legale: ordinamento sanitario dello Stato, organizzazione ospedaliera, organizzazione mondiale della sanità, legislazione sulle professioni, cenni di medicina legale.

b) Area pediatrica.

Elementi di pediatria: crescita del neonato, prematurità e immaturità; alimentazione infantile; vaccinazioni; malattie infettive dell'infanzia; anatomia e fisiologia del neonato; allattamento materno e artificiale, malattie della nutrizione, dispepsie, distrofie, avitaminosi; mortalità infantile; assistenza al neonato sano e malato.

Elementi di ostetricia: le più importanti manifestazioni patologiche della gravidanza, del parto e del puerperio; profilassi prenatale.

c) Area tecnico-operativa.

Pronto soccorso e rianimazione: pronto soccorso in caso di incidenti e trasporto feriti; fratture, emorragie, lipotimia collasso, folgorazione, arresto respiratorio e circolatorio; respirazione artificiale; massaggio cardiaco.

d) Area socio-sanitaria e sanitaria.

Elementi di patologia: malattie degli apparati respiratorio, circolatorio, digerente e urinario; malattie del sangue, del sistema nervoso, del ricambio e delle ghiandole a secrezione interna; principali avvelenamenti; disturbi dell'alimentazione.

e) Area delle tecniche infermieristiche e di anatomia e fisiologia dell'uomo.

Patologia chirurgica-medica-generale, anatomia e fisiologia umana: lesioni da infezioni, da agenti fisici e chimici e da cause traumatiche; ulcere, gangrene ed ernie; malattie chirurgiche dell'apparato digerente, dell'apparato respiratorio, dell'apparato urogenitale, del sistema nervoso e del sistema scheletrico; malattie neoplastiche; radiodermiti, ustioni, congelamenti; cause principali di malattie e princìpi di termoregolazione; febbre, ipertrofia, atrofia e necrosi; gotta; diabete; sistema muscolare.

Farmacologia: definizione e azione di farmaci, veleni, sieri e vaccini; disposizioni legislative concernenti gli stupefacenti.

f) Area della salute mentale e della psichiatria.

Elementi di psicologia, con particolare riferimento all'attività lavorativa e all'educazione; psicologia individuale e sociale; sociologia; salute mentale; psichiatria.

g) Area dell'etica professionale.

Etica professionale, tecnica, direttiva e didattica, con particolare riferimento al lavoro specifico e alla responsabilità professionale; formazione del personale; definizione dei compiti per ogni singola categoria.

h) Area epidemiologica e preventiva e area igienico-sanitaria.

Elementi di igiene ed epidemiologia: nozioni di epidemiologia delle malattie infettive; elementi di igiene ambientale con particolare riguardo per gli aspetti ospedalieri; elementi di igiene degli alimenti e di profilassi delle tossinfezioni alimentari; igiene della persona; elementi di educazione sanitaria.

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