PDL 1162

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1162

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
SERRACCHIANI, GHIO, SIMIANI

Modifica all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di soppressione del contributo versato all'Autorità di regolazione dei trasporti dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto

Presentata il 18 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con il decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, recante disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze, all'articolo 16, comma 1, lettera a-ter), è stato modificato il meccanismo di finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti per includervi anche il settore dell'autotrasporto.
La predetta disposizione è intervenuta sul meccanismo di finanziamento dell'Autorità, sostituendo il primo periodo della lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, prevedendo che il contributo per il finanziamento sia versato, anziché dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, come prevedeva la precedente formulazione, dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato, nel mercato in cui essi operano, l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge. L'entità del contributo, previsto in misura non superiore all'1 per mille del fatturato, non viene modificata, ma si introduce la possibilità di prevedere soglie di esenzione, che tengano conto della dimensione del fatturato, e si specifica che il computo del fatturato deve essere effettuato in modo da evitare duplicazioni di contribuzione a carico degli operatori economici.
L'applicazione di tale disposizione alle imprese di autotrasporto di anno in anno è stata sospesa, da ultimo con l'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, con l'intenzione dichiarata di sopprimere questo iniquo prelievo in capo alle imprese del predetto settore.
In considerazione del fatto che la normativa italiana, nonché numerose pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea, hanno stabilito in maniera inequivocabile che nel settore dell'autotrasporto e della logistica vige il principio del libero mercato, che impedisce qualsiasi attività di regolazione economica da parte di soggetti terzi, le imprese iscritte all'Albo degli autotrasportatori chiedono da tempo di essere esplicitamente escluse dall'elenco dei soggetti tenuti alla contribuzione per il funzionamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti.
Con la presente proposta di legge si chiede, quindi, di sopprimere il contributo per il finanziamento dell'Autorità di regolazione dei trasporti versato dagli operatori economici operanti nel settore del trasporto e per i quali l'Autorità, con propria delibera, abbia concretamente avviato nel mercato in cui essi operano l'esercizio delle competenze o il compimento delle attività previste dalla legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera b) del comma 6 dell'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è abrogata.
2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 1,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede, per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui al Fondo di parte corrente istituito ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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