PDL 1161

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                        Articolo 13
                Capo III
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19
                        Articolo 20
                        Articolo 21

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1161

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CANGIANO, AMICH, ANTONIOZZI, BENVENUTI GOSTOLI, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, FRIJIA, LAMPIS, LONGI, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, SCHIANO DI VISCONTI, ZURZOLO

Disciplina delle attività subacquee e iperbariche

Presentata il 18 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce dall'esame approfondito di una tematica complessa, oggetto di molti progetti di legge depositati presso i due rami del Parlamento nel corso delle ultime quattro legislature che, pur condivisi in modo bipartisan da tutte le componenti politiche e oggetto, in alcune occasioni, di effettivo esame parlamentare, non sono mai arrivati all'auspicata approvazione.
La presente proposta di legge parte dall'esigenza di dare chiarezza e organicità a una materia priva di un quadro normativo chiaro e specifico su tutte le aree operative delle attività subacquee e iperbariche, dettando la relativa normativa di principio e individuando requisiti, obblighi e diritti posti in capo agli operatori e alle imprese operanti nel settore.
Si ritiene opportuno evidenziare, infatti, che l'Italia è l'unico Paese dell'Unione europea privo di una disciplina legislativa delle attività subacquee e iperbariche che identifichi i soggetti imprenditoriali e i diversi operatori, specificando i rispettivi requisiti, compiti e doveri. E, se si considera che le attività subacquee in Italia interessano milioni di praticanti suddivisi fra i comparti ludico-ricreativo-turistico e quello degli operatori subacquei professionali che svolgono la loro attività lungo gli 8.000 chilometri di costa, si comprende bene quanto sia rilevante normare questo settore che, nonostante una gloriosa ed importante storia pionieristica ed industriale, fra le attività sportive e professionali, sembra essere considerata «figlia di un dio minore» dalla legislazione. È grazie ad una norma tecnica, la UNI 11366/2010, che il settore professionale ha cercato di regolamentare le procedure di sicurezza, ma la mancanza di una legge che la indichi quale buona regola per tutto il territorio nazionale ne fa uno strumento utilizzato prevalentemente in ambito offshore dimenticando che l'Italia ha 8.000 chilometri di coste dove operano migliaia di aziende spesso senza seguire alcuna procedura di buona regola sullo stato dell'arte. La specificità delle attività subacquee e iperbariche non le rende assimilabili ad altre attività in termini di istanze di sicurezza e di dinamiche operative, rendendo nei fatti assolutamente impraticabile l'ipotesi di applicare al comparto le medesime norme e i medesimi vincoli vigenti per altre attività per quanto concerne sia l'osservanza delle norme di sicurezza sia la formazione professionale e i requisiti tecnico-operativi. L'unico appiglio è quello dei princìpi generali che sono definiti dal cosiddetto testo unico per la sicurezza sul lavoro (decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).
Partendo da tali presupposti, si è inteso trarre ispirazione dal testo unificato atto Camera n. 344-2369-2509-A approvato in sede referente dalla Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati nel corso della XVI legislatura, a seguito dell'abbinamento di diverse proposte di legge e della decisione di individuare, tra queste, gli elementi di maggiore rilevanza e opportunità.
Infatti, nel corso dell'esame allora svolto, il relatore aveva istituito un «tavolo tecnico» composto da tutti i referenti nazionali del settore: dalle associazioni che raggruppano le imprese e che operano nella cosiddetta «subacquea industriale» alle federazioni sportive del comparto ricreativo. Il testo unificato, che rappresenta la base da cui si è partiti per redigere la presente proposta di legge, è stato considerato rivoluzionario dagli addetti ai lavori, in quanto prevedeva finalmente una disciplina organica e completa di una materia sulla quale fino ad allora aveva regnato una sorta di confusione e di anarchia normativa. Nell'ambito delle attività subacquee e iperbariche, afferenti sia al comparto industriale che a quello ricreativo, è prioritario rispondere all'esigenza di sicurezza senza stravolgere la libertà di operare e di lavorare; partendo da tale esigenza si è ritenuto prioritario predisporre un vademecum operativo che non mortifichi gli amanti delle attività subacquee e che non ne restringa in modo errato gli ambiti di azione. L'elemento di fondo che si è cercato di salvaguardare è che in tutte le attività che si svolgono nell'ambito subacqueo e iperbarico è imprescindibile e inderogabile il diritto e il dovere di garantire, da parte di tutti, la sicurezza contro eventuali infortuni, strettamente legata all'attività specifica, applicando criteri operativi che possono anche essere differenti a seconda del tipo di attività, senza però creare un vuoto normativo che potrebbe comportare gravi rischi per l'incolumità degli operatori.
Indipendentemente dall'attività condotta sott'acqua, quindi, la sicurezza deve essere sempre garantita, ma si deve tenere conto della specificità delle diverse attività. La presente proposta di legge si suddivide in tre capi al fine di assicurare la massima chiarezza della disciplina delle diverse aree operative considerate, arrivando così a proporre una legge quadro completa.
Nel capo I si individuano gli ambiti di applicazione della legge, identificando gli aspetti di portata generale delle disposizioni, l'oggetto della legge stessa e le sue finalità.
Nel capo II si interviene sulle attività subacquee e iperbariche di tipo tecnico-industriale, identificando le qualifiche professionali degli operatori tecnici e iperbarici, le imprese di lavoro subacqueo e i loro ambiti operativi.
Nel capo III si interviene sulle attività subacquee e iperbariche di tipo ricreativo, che sono caratterizzate da una notevole varietà di aspetti.
La presente proposta di legge ha l'ambizione di difendere la professionalità di coloro che operano nel complesso mondo delle attività subacquee e iperbariche, senza tralasciare i parametri di sicurezza entro cui essi sono chiamati a operare, tenendo presente che negli altri Paesi europei è già stata approvata una normativa specifica per le medesime attività.
L'assenza di un quadro normativo a livello nazionale complica anche le relazioni economiche e commerciali con i nostri competitor in Europa e non solo in Europa, essendo le attività subacquee praticate ormai a tutte le latitudini, per motivi turistici ma soprattutto per motivi professionali, campo nel quale le aziende italiane sono considerate delle vere eccellenze in termini di qualità dei servizi ad altissima tecnologia e specializzazione.
In tale senso l'auspicio è che si possa approdare in tempi celeri alla conclusione dell'iter legislativo, al fine di fornire al mondo dell'associazionismo, ai lavoratori e ai molti appassionati un quadro normativo di riferimento capace di dare sicurezza e opportune garanzie nel settore.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I

Art. 1.
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge stabilisce i princìpi fondamentali in materia di attività subacquee e iperbariche, come definite dall'articolo 2 della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione e in conformità con i princìpi della normativa dell'Unione europea. Sono fatte salve le competenze amministrative delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di attività subacquee e iperbariche svolte a titolo professionale individuate dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
2. L'attività subacquea e iperbarica è libera. Lo Stato e le regioni, d'intesa con i comuni interessati, nell'ambito delle rispettive competenze, garantiscono la libera concorrenza, la trasparenza e la libertà di impresa, anche tutelando la parità di condizioni per l'accesso alle strutture nonché l'adeguatezza della qualità dei servizi agli utenti, assicurando le informazioni a essi relativi.

Art. 2.
(Ambito di applicazione)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per attività subacquee e iperbariche si intendono le attività svolte, con l'ausilio di autorespiratori, in ambiente iperbarico, acqueo o gassoso. Le attività subacquee e iperbariche sono suddivise nei seguenti settori:

a) lavori subacquei e iperbarici, effettuati da operatori subacquei e iperbarici e da imprese subacquee e iperbariche, regolamentati dal capo II;

b) servizi subacquei di carattere ricreativo, effettuati da istruttori subacquei, da guide subacquee, da centri di immersione e di addestramento subacqueo nonché da organizzazioni didattiche subacquee, regolamentati dal capo III.

2. Le attività svolte nell'ambito delle Forze armate e di polizia, dei servizi di protezione civile, delle strutture giudiziarie e penitenziarie nonché delle strutture sanitarie e ospedaliere sono regolamentate, anche in deroga alle disposizioni della presente legge, dalle normative relative alle amministrazioni di appartenenza. Al fine di tenere conto delle particolari esigenze connesse al servizio svolto o alle peculiarità organizzative esistenti, sono assicurate specifiche modalità di applicazione della presente legge da parte delle università, degli istituti di istruzione universitaria, degli istituti di ricerca scientifica, ambientale e archeologica, degli istituti di istruzione e di educazione di ogni ordine e grado, nonché degli enti previsti dal codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, da definire con regolamenti adottati mediante decreti del Ministro dell'istruzione e del merito e del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentito il Comitato di cui all'articolo 12 della presente legge.

Capo II

Art. 3.
(Definizioni)

1. Sono operatori subacquei e iperbarici professionali coloro i quali compiono, a titolo professionale, anche se in modo non esclusivo o non continuativo, attività connesse a lavori subacquei in mare e in acque interne, a profondità con pressione superiore a quella atmosferica, ovvero a pressione atmosferica con l'ausilio di appositi mezzi, strutture o veicoli subacquei, ovvero in ambienti iperbarici gassosi.
2. Sono imprese subacquee e iperbariche le imprese che eseguono lavori subacquei o iperbarici, comprese quelle che producono impianti iperbarici.

Art. 4.
(Qualifiche professionali e ambiti operativi)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per operatore tecnico subacqueo (OTS) si intende colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di effettuare immersioni subacquee a scopo lavorativo a profondità e a pressione variabili, in rapporto al proprio livello di qualificazione, utilizzando attrezzature individuali di protezione termica e sistemi e attrezzature per la respirazione di gas compressi; per operatore tecnico iperbarico (OTI) si intende colui che è addetto alla manovra delle camere iperbariche e agli impianti di saturazione ovvero colui che, avendo acquisito le necessarie competenze attraverso un apposito percorso formativo, è in grado di manovrare e di utilizzare l'impianto iperbarico di supporto alle attività subacquee professionali, in modo tale che agli OTS, soggetti agli agenti iperbarici, siano in ogni momento assicurate ottimali condizioni fisiologiche.
2. L'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 avviene per le seguenti qualifiche professionali:

a) operatore di basso fondale, che effettua immersioni fino alla profondità di 50 metri anche con il supporto di impianti iperbarici;

b) operatore di alto fondale, che effettua immersioni anche oltre 50 metri di profondità con il supporto di impianti iperbarici;

c) operatore tecnico iperbarico.

Art. 5.
(Registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Il registro dei sommozzatori in servizio locale, tenuto dal comandante del porto ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Ministro della marina mercantile 13 gennaio 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 16 febbraio 1979, assume la denominazione di registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali.
2. È fatto divieto a chiunque non sia iscritto nel registro di cui al comma 1 di svolgere a titolo professionale, anche in modo non esclusivo o non continuativo, l'attività di OTS e di OTI.
3. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 consente all'operatore di esercitare la sua attività nel territorio nazionale e dell'Unione europea.

Art. 6.
(Requisiti per l'iscrizione nel registro degli operatori subacquei e iperbarici professionali)

1. Per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 sono necessari i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea. Possono chiedere l'iscrizione anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) possesso di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado o di una qualifica professionale di durata almeno triennale, compresi quelli conseguiti all'estero e riconosciuti;

d) possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato al termine di corsi effettuati dagli assessorati regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano preposti alla formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, ovvero da scuole o centri di formazione professionale, aventi strutture tecniche e didattiche idonee, autorizzati dalle regioni o delle province autonome territorialmente competenti;

e) in alternativa al requisito di cui alla lettera d), possesso di un attestato di qualificazione professionale rilasciato da una scuola militare o da una scuola di un Corpo dello Stato;

f) sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti dell'apparato cardio-vascolare e otorino-laringoiatrico nonché da alterazioni del sistema neurologico e psichico, accertata da un medico del Ministero della salute in servizio presso gli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (USMAF) o presso i servizi territoriali per l'assistenza sanitaria al personale navigante (SASN), da un medico di un centro o di un servizio di medicina iperbarica delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere o delle strutture universitarie provviste delle necessarie autorizzazioni regionali per la specifica attività, da un ufficiale medico appartenente alle Forze armate che abbia conseguito l'abilitazione o la specializzazione in medicina subacquea ovvero da un medico specialista in medicina del nuoto e delle attività subacquee o da un medico diplomato con master universitario di II livello in medicina subacquea e iperbarica, entrambi in possesso anche di una certificazione di livello IID riconosciuta dal Diving Medical Advisory Committee (DMAC) e dal sottocomitato medico dello European Diving Technology Committee (EDTC) e convenzionati o accreditati presso il Servizio sanitario nazionale; i medici cui alla presente lettera sono di seguito denominati «medici subacquei»;

g) assenza di condanne per un delitto punibile con una pena superiore a tre anni di reclusione o per un delitto contro la fede pubblica che preveda l'interdizione dai pubblici uffici, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

2. Per i cittadini stranieri il titolo di qualificazione professionale per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 5 è valido solo se è legalmente riconosciuto nello Stato che lo ha rilasciato.

Art. 7.
(Sorveglianza sanitaria e ricorso avverso gli accertamenti medico-sanitari)

1. Il possesso dei requisiti fisici di cui all'articolo 6, comma 1, lettera f), è condizione per l'esercizio della professione di operatore subacqueo e iperbarico.
2. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico deve essere sottoposto, a carico suo o dell'impresa subacquea e iperbarica, a una visita medica dettagliata per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, effettuata da un medico subacqueo, in seguito a infortunio o malattia prolungata, quale condizione per la riammissione all'esercizio dell'attività professionale.
3. L'inosservanza di quanto disposto dal presente articolo comporta la sospensione della validità del libretto di cui all'articolo 8 e della relativa attività fino alla regolarizzazione della posizione dell'interessato.

Art. 8.
(Libretto personale degli operatori subacquei e iperbarici)

1. Ciascun operatore subacqueo e iperbarico è dotato di un libretto personale.
2. L'onere del rilascio e della tenuta del libretto personale è posto a carico dell'operatore subacqueo e iperbarico o dell'impresa subacquea e iperbarica. Nel libretto personale devono essere annotati, in lingua italiana e in lingua inglese:

a) la qualifica professionale;

b) l'eventuale conseguimento di specializzazioni professionali;

c) l'idoneità medica con l'indicazione del medico subacqueo certificatore;

d) la qualifica professionale, tra quelle di cui all'articolo 4, comma 2;

e) le eventuali ulteriori specializzazioni acquisite tramite la frequenza di corsi professionali, di corsi di aggiornamento, di stage o di apprendistato presso aziende e imprese, in Italia o all'estero. Gli attestati di qualifica acquisiti all'estero devono essere legalmente riconosciuti dallo Stato nel quale sono conseguiti;

f) le singole immersioni effettuate, con l'indicazione della massima profondità raggiunta, o la data di inizio e fine nel caso di immersioni che superino le ventiquattro ore di durata complessiva;

g) i periodi di compressione in camera iperbarica;

h) l'autorizzazione annuale allo svolgimento delle attività subacquee e iperbariche da parte del compartimento marittimo competente, in caso di lavoratore autonomo;

i) la vidimazione autografa da parte del datore di lavoro o di un suo rappresentante, o del committente in caso di lavoratore autonomo, delle singole immersioni o compressioni in camera iperbarica;

l) la descrizione sommaria del lavoro eseguito;

m) gli eventuali infortuni subiti.

3. Il libretto personale, conforme al modello approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, è vidimato, per gli operatori subacquei e iperbarici, dal compartimento marittimo competente.
4. L'operatore subacqueo e iperbarico è tenuto a portare con sé il libretto personale in ogni occasione in cui sia chiamato a svolgere prestazioni professionali ed è tenuto a esibirlo, in qualsiasi momento, ai funzionari pubblici addetti al controllo del rispetto della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e alle autorità di pubblica sicurezza che svolgono funzioni di polizia terrestre e marittima.
5. Il libretto personale deve essere presentato, a cura dell'interessato, con cadenza annuale al compartimento marittimo competente al fine di rinnovare l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività lavorativa, previo superamento dell'esame di idoneità psicofisica.
6. In caso di infortunio, di qualsiasi genere e natura e da qualunque causa determinato, ovvero in caso di malattia che comporti un'interruzione dell'attività lavorativa, l'operatore subacqueo e iperbarico deve consegnare il libretto personale al datore di lavoro affinché questi provveda, in seguito al rilascio di un certificato sanitario da parte di un medico subacqueo, all'annotazione dell'interruzione dell'attività lavorativa, specificandone la durata e la causa.
7. Nel caso di lavoratore autonomo, l'annotazione sul libretto personale è effettuata da un medico subacqueo, che attesta altresì l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.
8. Il libretto personale è trattenuto dal datore di lavoro, nel caso di lavoratore dipendente, per tutto il periodo di interruzione del lavoro ed è riconsegnato all'operatore subacqueo o iperbarico interessato previa presentazione da parte di questi della certificazione medica, rilasciata da un medico subacqueo, attestante l'idoneità psicofisica allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 9.
(Obblighi e sanzioni)

1. Il libretto personale di cui all'articolo 8 deve essere esibito ai funzionari della sanità marittima o alle competenti autorità marittime che ne fanno richiesta. Il libretto personale deve essere aggiornato annualmente dal compartimento marittimo che lo ha vidimato, il quale provvede ad annotare le eventuali variazioni avvenute nel corso dell'anno.
2. L'omessa presentazione del libretto personale su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 comporta il divieto di svolgere qualsiasi attività subacquea e iperbarica fino all'avvenuta regolarizzazione della posizione del soggetto inadempiente.
3. Lo svolgimento di qualsiasi attività oggetto della presente legge in assenza della regolare vidimazione del libretto personale è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da 1.000 euro a 1.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
4. In caso di recidiva del reato di cui al comma 3 del presente articolo è disposta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5, ferma restando l'applicazione delle sanzioni di cui al medesimo comma 3, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
5. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 8 comporta la cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 e l'applicazione dell'ammenda da 1.000 euro a 3.500 euro.
6. Avverso i provvedimenti di cancellazione dal registro di cui all'articolo 5 e di applicazione dell'ammenda di cui ai commi 4 e 5 del presente articolo l'interessato può proporre ricorso al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia.
7. Nessun lavoro di alcun genere, tipo, natura ed entità economica di carattere subacqueo o iperbarico può essere effettuato senza l'impiego di OTS e di OTI regolarmente in possesso dei requisiti previsti dal presente capo e senza l'osservanza di quanto prescritto dalle apposite norme in materia di igiene e sicurezza emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. L'inosservanza di quanto disposto dal comma 7 comporta, nei confronti del titolare o del responsabile dei lavori o dei relativi cantieri, la decadenza dal diritto a effettuare i lavori stessi e l'applicazione dell'ammenda da 5.000 euro a 12.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato. In caso di recidiva l'ammenda è da 8.000 euro a 25.000 euro per ciascun lavoratore irregolarmente impiegato.
9. Gli operatori che svolgono attività subacquee e iperbariche senza essere iscritti nel registro di cui all'articolo 5 sono puniti con l'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da 4.000 euro a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
10. In caso di recidiva del reato di cui al comma 9 l'arresto è da sei a dodici mesi e l'ammenda è da 5.000 euro a 12.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.

Art. 10.
(Requisiti delle imprese subacquee e iperbariche)

1. Le imprese subacquee e iperbariche devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) un sistema di gestione della sicurezza, con procedure che garantiscano il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela dell'ambiente nonché delle disposizioni della presente legge;

b) un sistema di gestione della qualità, in conformità alle norme dell'Unione europea;

c) la stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento di attività subacquee e iperbariche;

d) lo svolgimento delle procedure operative durante l'esecuzione di opere e interventi subacquei per fini commerciali e relative alla gestione delle risorse umane e all'utilizzo di attrezzature subacquee e iperbariche e di mezzi nautici di supporto secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma UNI 11366.

2. Le attività subacquee e iperbariche svolte dal Centro nazionale delle ricerche, dall'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile, dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e dalle agenzie regionali per la protezione ambientale sono eseguite secondo i criteri definiti dalle procedure operative adottate dai medesimi enti.

Art. 11.
(Divieto di svolgimento di attività diverse da quelle corrispondenti alla propria qualifica)

1. Gli OTS e gli OTI non possono svolgere attività subacquee e iperbariche diverse da quelle specificamente corrispondenti ai rispettivi livelli di qualifica.

Art. 12.
(Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche)

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti provvede, con proprio decreto, a istituire il Comitato tecnico per le attività subacquee e iperbariche, che ha il compito di proporre le norme tecniche concernenti:

a) le procedure operative per il lavoro subacqueo;

b) le procedure operative per il supporto iperbarico alle attività subacquee professionali;

c) le procedure di emergenza per le attività subacquee e per le connesse attività iperbariche;

d) la formazione e la qualificazione professionali degli operatori subacquei e iperbarici;

e) le attrezzature e gli equipaggiamenti degli operatori subacquei e iperbarici;

f) la medicina subacquea e iperbarica;

g) le norme per la sicurezza e l'igiene nei lavori subacquei e iperbarici nelle connesse attività.

3. Il Comitato di cui al comma 1 può avvalersi di esperti di comprovata esperienza, maturata nel settore dei lavori subacquei e iperbarici.
4. Il Comitato di cui al comma 1 ha il compito di analizzare e di aggiornare lo stato dell'arte relativo alle attività subacquee e iperbariche professionali, con particolare riferimento alle procedure e alle tecniche più qualificate e accreditate presso le imprese e gli organismi certificatori di rilevanza nazionale e internazionale.
5. Il Comitato di cui al comma 1 è composto da:

a) due rappresentanti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

b) un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

c) un rappresentante del Ministero della salute;

d) un rappresentante dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);

e) un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

f) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale del settore subacqueo e iperbarico;

g) tre rappresentanti delle organizzazioni didattiche italiane maggiormente rappresentative e diffuse nel territorio nazionale in campo subacqueo e iperbarico;

h) il rappresentante medico per l'Italia nell'EDTC.

6. Il Comitato di cui al comma 1 è competente per le attività relative alle figure degli OTS e degli OTI.
7. All'istituzione e al funzionamento del Comitato di cui al comma 1 si provvede mediante le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, indennità, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
8. La durata dell'incarico dei componenti del Comitato di cui al comma 1 è di quattro anni ed è rinnovabile.
9. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Comitato di cui al comma 1, adotta uno o più decreti contenenti le norme tecniche nelle materie di cui al medesimo comma 1.

Art. 13.
(Assicurazione per infortunio e responsabilità civile per i lavoratori autonomi)

1. L'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale dipendente delle imprese subacquee e iperbariche gestita dall'INAIL è esteso anche agli operatori subacquei e iperbarici che svolgono attività lavorativa in forma autonoma.
2. L'attività di cui all'articolo 3, comma 1, svolta in maniera autonoma dagli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, è, altresì, subordinata alla stipulazione di una polizza di assicurazione per la responsabilità civile ai fini della copertura dei rischi derivanti a terzi a seguito dello svolgimento di tale attività.

Capo III

Art. 14.
(Definizioni)

1. Ai fini di cui alla presente legge, per immersione subacquea ricreativa si intende l'insieme delle attività ecosostenibili, effettuate in mare o in acque interne, da una o più persone, finalizzate all'addestramento, allo svolgimento di escursioni subacquee libere o guidate, allo studio dell'ambiente e delle forme di vita diurna e notturna, all'esecuzione di riprese video e fotografiche, nonché qualsiasi altra iniziativa riconducibile all'utilizzazione, da parte della persona, del proprio tempo libero in ambiente subacqueo. Tali attività, se effettuate con autorespiratore, devono essere svolte solo da persone in possesso di un brevetto subacqueo, rispettando le limitazioni, le procedure e gli standard operativi stabiliti dall'organizzazione didattica certificante. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le attività subacquee di tipo agonistico, regolamentate dal Comitato olimpico nazionale italiano, e quelle destinate alle persone disabili, regolamentate dalle rispettive organizzazioni.
2. Ai fini di cui alla presente legge, per brevetto subacqueo si intende un attestato di addestramento, rilasciato esclusivamente da un istruttore subacqueo ed emesso dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6, alla quale l'istruttore stesso appartiene, previa frequentazione del relativo corso teorico e pratico.
3. Ai fini di cui alla presente legge, per istruttore subacqueo si intende colui che, in possesso del corrispondente brevetto rilasciato dall'organizzazione didattica subacquea di cui al comma 6, insegna, anche in modo non esclusivo o non continuativo, a persone singole o a gruppi di persone le tecniche dell'immersione subacquea a scopo ricreativo, in tutti i suoi livelli e specializzazioni. L'istruttore subacqueo può svolgere anche l'attività di guida subacquea.
4. Ai fini di cui alla presente legge, per guida subacquea si intende colui che, in possesso del corrispondente brevetto, anche in modo non esclusivo o non continuativo:

a) assiste l'istruttore subacqueo nell'addestramento di persone singole o di gruppi di persone;

b) accompagna in immersione persone singole o gruppi di persone, in possesso di brevetto.

5. Ai fini di cui alla presente legge, per centri di immersione e di addestramento subacqueo si intendono le imprese e le organizzazioni senza scopo di lucro che offrono supporto all'immersione e all'addestramento subacqueo e che hanno la disponibilità di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale.
6. Ai fini di cui alla presente legge, per organizzazioni didattiche subacquee si intendono le imprese o le associazioni, italiane o estere, che hanno come oggetto sociale principale, ancorché non esclusivo, l'attività di formazione per l'addestramento alle immersioni subacquee, dal livello di inizio dell'attività a quello di istruttore subacqueo, in possesso delle certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2), in corso di validità. Le organizzazioni non in possesso delle certificazioni di cui al primo periodo, qualora dispongano di standard a esse conformi, devono comunque conseguire le certificazioni ISO 24801 (1-2-3) e ISO 24802 (1-2) entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.
(Esercizio dell'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea)

1. L'attività di istruttore subacqueo e di guida subacquea può essere svolta nel territorio nazionale, nel rispetto della normativa nazionale e dell'Unione europea:

a) all'interno dei centri di immersione e di addestramento subacqueo;

b) presso le organizzazioni senza scopo di lucro;

c) in modo autonomo.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, gli istruttori subacquei e le guide subacquee devono possedere i seguenti requisiti:

a) maggiore età;

b) cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione europea. Possono svolgere l'attività anche i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che sono in possesso di un valido titolo di soggiorno rilasciato in conformità alla normativa nazionale in materia di immigrazione;

c) godimento dei diritti civili e politici;

d) possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo equipollente conseguito all'estero;

e) possesso del brevetto di istruttore subacqueo o di guida subacquea rilasciato, al termine di un apposito corso e previo superamento del relativo esame teorico e pratico, da un'organizzazione didattica subacquea;

f) copertura assicurativa individuale mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti alle persone dalla partecipazione alle attività svolte; sono valide a tale fine anche le polizze cumulative stipulate dal centro di immersione e di addestramento subacqueo o dalle associazioni od organizzazioni presso cui l'istruttore subacqueo o la guida subacquea esercita la propria attività, purché sia provato il rapporto di collaborazione;

g) copertura assicurativa per i rischi derivanti a dipendenti o collaboratori, che svolgano attività di istruttore subacqueo o di guida subacquea, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte;

h) certificato medico annuale di idoneità conforme a quanto richiesto dalle organizzazioni didattiche subacquee.

3. I brevetti rilasciati dalle organizzazioni didattiche subacquee ai sensi del comma 2, lettera e), hanno valore di crediti formativi o di punteggi, secondo modalità stabilite dall'amministrazione competente, ai fini della definizione delle graduatorie di titoli per l'iscrizione ai corsi professionali di OTS, dell'attribuzione di incarichi o dell'arruolamento nelle Forze armate e di polizia, dello svolgimento di servizi di protezione civile nonché dell'assunzione presso le strutture giudiziarie e penitenziarie, le istituzioni universitarie e di ricerca scientifica e le istituzioni museali.

Art. 16.
(Esercizio dell'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo)

1. L'apertura e l'esercizio dell'attività dei centri di immersione e di addestramento subacqueo sono subordinati al possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

b) partita dell'imposta sul valore aggiunto;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni didattiche subacquee sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

f) copertura assicurativa.

2. I centri di immersione e di addestramento subacqueo, nell'esercizio della propria attività, devono avvalersi di istruttori subacquei e di guide subacquee in possesso dei requisiti di cui all'articolo 15, comma 2.
3. Coloro che intendono effettuare immersioni subacquee con l'assistenza di un centro di immersione e di addestramento subacqueo devono possedere un brevetto subacqueo acquisito mediante corso di formazione rilasciato da un'organizzazione didattica riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano o da enti di promozione sportiva o da agenzie didattiche di rilievo internazionale e comunque in possesso delle certificazioni di cui all'articolo 14, comma 6. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo è responsabile della verifica del possesso dei requisiti di cui al presente comma.
4. Il responsabile del centro di immersione e di addestramento subacqueo, o un suo incaricato, prima che abbia inizio l'immersione, verifica e annota in apposito registro:

a) gli estremi del brevetto posseduto da ciascuno dei partecipanti all'immersione;

b) l'ora programmata per l'inizio dell'immersione;

c) l'orario effettivo di fine dell'immersione;

d) il nominativo della guida o dell'istruttore incaricati di guidare le persone nelle diverse fasi dell'immersione.

5. Le informazioni di cui al comma 4 devono essere conservate, a cura del centro di immersione e di addestramento subacqueo, per un periodo di almeno sei mesi e messe a disposizione delle autorità competenti nel caso di accertamenti amministrativi o penali.
6. Ai fini di una corretta effettuazione dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, nel caso in cui i partecipanti all'immersione siano in possesso di brevetti di grado diverso, la guida subacquea deve imporre il rispetto del limite previsto dal brevetto di grado inferiore.
7. Il numero massimo di partecipanti simultanei all'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea è di quattro subacquei per ogni guida.
8. Nell'effettuazione dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea, i partecipanti si devono attenere alle procedure di sicurezza pianificate dalla guida, la quale opera nel rispetto dei limiti previsti dai brevetti posseduti dai partecipanti.
9. Il subacqueo dotato di brevetto deve essere dotato di libretto di immersione nel quale devono essere annotati:

a) le generalità del subacqueo;

b) il tipo di brevetto posseduto;

c) la data dell'immersione;

d) la località dell'immersione;

e) la profondità massima programmata;

f) la profondità massima raggiunta;

g) la denominazione del centro di immersione e di addestramento subacqueo;

h) le generalità dell'istruttore subacqueo o della guida subacquea responsabile dell'immersione;

i) la firma del soggetto di cui alla lettera h).

10. Il personale incaricato della guida dell'imbarcazione impiegata come unità di appoggio per il trasferimento al luogo dell'immersione svolta avvalendosi di un istruttore subacqueo o di una guida subacquea deve essere sempre a bordo dell'imbarcazione per tutta la durata dell'immersione. Le dimensioni dell'imbarcazione devono essere adeguate al numero di persone che effettuano l'immersione, secondo quanto stabilito dalle pertinenti disposizioni del codice della navigazione, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. L'imbarcazione deve avere in dotazione dispositivi di sicurezza adeguati al numero di persone imbarcate.
11. Il centro di immersione e di addestramento subacqueo deve apporre le indicazioni dei recapiti da contattare per gli interventi di emergenza in luogo visibile a tutti.

Art. 17.
(Organizzazioni senza scopo di lucro)

1. Ai fini dell'esercizio delle attività subacquee e iperbariche ai sensi della presente legge, le organizzazioni senza scopo di lucro devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) atto costitutivo registrato e statuto;

b) codice fiscale;

c) disponibilità di una sede per lo svolgimento delle attività teoriche;

d) disponibilità di attrezzature specifiche per le immersioni, conformi alle normative dell'Unione europea, ove previste, e in perfetto stato di funzionamento;

e) disponibilità di attrezzature di primo soccorso, con requisiti conformi alle disposizioni vigenti in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di personale addestrato al primo soccorso. A tale fine, i corsi in materia di sicurezza e di pronto soccorso effettuati dalle organizzazioni senza scopo di lucro sono ritenuti validi ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

f) copertura assicurativa mediante polizza di responsabilità civile per i rischi derivanti a dipendenti, collaboratori, persone e cose, a seguito di incidenti connessi alle attività svolte.

Art. 18.
(Uso della denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo»)

1. La denominazione di «centro di immersione e di addestramento subacqueo» è riservata alle imprese e alle organizzazioni senza scopo di lucro che hanno i requisiti di cui agli articoli 16 e 17.
2. Ogni centro di immersione e di addestramento subacqueo ha diritto all'uso esclusivo del proprio nome.

Art. 19.
(Immersione in forma privata)

1. Le immersioni subacquee con apparecchi di respirazione ausiliaria svolta da privati, con o senza il supporto di unità di appoggio, sono soggette all'osservanza delle disposizioni della presente legge.
2. Tutti i subacquei impegnati in immersioni subacquee svolte in forma privata devono munirsi di strumenti idonei alla gestione dell'immersione, con particolare riferimento agli strumenti per la misurazione del tempo, della profondità, della pressione residua di aria contenuta nelle bombole e del limite di tempo di decompressione.
3. L'immersione in forma privata è consentita esclusivamente a chi sia in possesso di idoneo brevetto subacqueo entro i limiti imposti dal brevetto stesso.
4. L'immersione in forma privata è consentita, sia che si svolga con autorespiratore autonomo che in apnea, anche singolarmente, a condizione che sia individuata una persona che svolga funzioni di assistenza e che essa sia informata del tempo, del luogo e della profondità programmata dell'immersione, affinché, in caso di emergenza, abbia la possibilità di richiedere interventi di soccorso e di recupero del subacqueo in difficoltà.
5. Sono vietate immersioni in località interdette al transito e all'ormeggio di imbarcazioni sulla base delle disposizioni delle autorità preposte.

Art. 20.
(Norme di sicurezza)

1. I requisiti per i fornitori di servizi per l'immersione subacquea ricreativa sono stabiliti secondo le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24801 (1-2-3)/UNI EN 14153 (1-2-3), per quanto concerne l'addestramento dei subacquei, e di cui alla norma UNI 24802 (1-2)/UNI EN 14413 (1-2), per quanto concerne la formazione degli istruttori; i servizi per le immersioni guidate e organizzate e per la fornitura dell'attrezzatura, nelle immersioni garantite dai centri di immersione e di addestramento subacqueo, sono stabiliti secondo le norme vigenti e le regole di buona tecnica di cui alla norma ISO 24803/UNI EN 14467.
2. I soggetti di cui agli articoli 15 e 16 hanno l'obbligo di tenere un registro delle attrezzature e degli equipaggiamenti di loro proprietà, nel quale devono essere annotati tutti i dati attinenti al collaudo e alla manutenzione degli stessi.
3. In caso di omessa tenuta del registro di cui al comma 2 o di inefficienza delle attrezzature o degli impianti usati per l'attività subacquea, la capitaneria di porto o la direzione provinciale del lavoro possono procedere, in base alla gravità delle omissioni o delle inefficienze rilevate, alla temporanea sospensione dell'attività e al sequestro delle attrezzature.

Art. 21.
(Sanzioni)

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 9, chiunque effettua lavori subacquei e iperbarici senza l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente o con l'inosservanza di quanto disposto dalla presente legge e dai decreti da essa previsti ovvero in violazione della normativa vigente in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro è punito con la reclusione da uno a tre anni.
2. Chiunque, essendone richiesto, si rifiuta di presentare all'autorità marittima competente l'autorizzazione rilasciata dal compartimento marittimo competente ovvero, pur presentando tale autorizzazione, non si attiene a quanto in essa prescritto decade dal diritto di effettuare il relativo lavoro ed è punito con l'ammenda da 500 euro a 2.500 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
3. In caso di recidiva del reato di cui al comma 1 o al comma 2, è disposto il sequestro delle attrezzature e degli impianti utilizzati nell'esecuzione dei lavori.
4. Le organizzazioni didattiche subacquee nonché gli istruttori subacquei e le guide subacquee che non sono in possesso dei requisiti previsti, rispettivamente, dal comma 6 dell'articolo 14 e dal comma 2 dell'articolo 15 sono sospesi dall'attività per un anno; in caso di recidiva, la sospensione dall'attività è pari a dieci anni.

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