PDL 115-A

FRONTESPIZIO

PARERI
Parere Commissione: 02
Parere Commissione: 07
Parere Commissione: 10
Parere Commissione: 11
Parere Commissione: 12
Parere Commissione: 14

PROGETTO DI LEGGE - TESTO A FRONTE

                    Articolo 1                       Articolo 1  
                    Articolo 2    
                    Articolo 3    
                    Articolo 4    
                    Articolo 5    
                    Articolo 6    
                    Articolo 7    

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 115-88-424-769-907-A

PROPOSTA DI LEGGE

115

d'iniziativa dei deputati
MADIA, AMENDOLA, ASCANI, BAKKALI, BARBAGALLO, BERRUTO, BOLDRINI, BONAFÈ, BRAGA, CARÈ, CASU, CIANI, CUPERLO, CURTI, D'ALFONSO, DE LUCA, DE MARIA, DE MICHELI, DI BIASE, DI SANZO, FASSINO, FERRARI, FORATTINI, FORNARO, FOSSI, FURFARO, GHIO, GIANASSI, GIRELLI, GNASSI, GRAZIANO, GRIBAUDO, GUERINI, GUERRA, IACONO, LACARRA, LAI, LAUS, LETTA, MAGI, MALAVASI, MANCINI, MANZI, MARINO, MAURI, MEROLA, MORASSUT, ORFINI, ORLANDO, UBALDO PAGANO, PELUFFO, PORTA, PROVENZANO, QUARTAPELLE PROCOPIO, TONI RICCIARDI, ROGGIANI, ANDREA ROSSI, SARRACINO, SCARPA, SCHLEIN, SCOTTO, SERRACCHIANI, SIMIANI, STEFANAZZI, STUMPO, TABACCI, VACCARI, ZAN, ZINGARETTI, SOUMAHORO

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura

Presentata il 13 ottobre 2022

e

PROPOSTE DI LEGGE

88

d'iniziativa dei deputati
MAGI, DELLA VEDOVA

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto per le elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia nonché per i referendum da parte degli elettori che, per motivi di studio o di lavoro, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza

Presentata il 13 ottobre 2022

424

d'iniziativa delle deputate
GRIPPO, PASTORELLA

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza

Presentata il 21 ottobre 2022

769

d'iniziativa dei deputati
ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GHIRRA, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Disposizioni concernenti l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in una regione diversa da quella di residenza

Presentata il 13 gennaio 2023

907

d'iniziativa della deputata PAVANELLI

Disposizioni in materia di espressione del voto fuori del comune di residenza in occasione dello svolgimento dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione e dell'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia

Presentata il 21 febbraio 2023

(Relatore: IEZZI )

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), il 18 maggio 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sulla proposta di legge n. 115. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo delle proposte di legge nn. 88, 424, 769 e 907 si vedano i relativi stampati.

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PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

La II Commissione,

esaminato il provvedimento come risultante dall'esame delle proposte emendative approvate, da ultimo, nella seduta del 17 maggio;

premesso che la delega al Governo prevista dall'articolo unico è volta a disciplinare le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza, nonché una rimodulazione della tariffa agevolata per il trasporto in favore degli elettori che devono recarsi a votare nei propri comuni di iscrizione elettorale;

valutata favorevolmente la finalità di favorire l'esercizio del diritto di voto facilitando la partecipazione alle tornate elettorali e referendarie;

preso atto in ogni caso che nel testo base, adottato dalla Commissione di merito, come risultante dalle proposte emendative approvate, non sussistono profili di specifica competenza della Commissione,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(Cultura, scienza e istruzione)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

NULLA OSTA

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

La XI Commissione,

esaminata, per quanto di competenza, la proposta di legge C. 115, adottata come testo base, come risultante dagli emendamenti approvati nell'ambito dell'esame in sede referente;

considerato che il provvedimento consta di un solo articolo, che reca una delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari sociali)

La XII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il nuovo testo della proposta di legge C. 115 Madia e abbinate, recante «Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura», quale risultante dalle proposte emendative approvate;

rilevato che il provvedimento in esame delega il Governo ad adottare misure volte, tra l'altro, a consentire l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza anche per motivi di cura,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

La XIV Commissione,

esaminato il testo della proposta di legge recante delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura (C. 115 Madia e abb.) nel testo come risultante dall'esame delle proposte emendative in sede referente;

preso atto che il provvedimento mira a rispondere alla criticità di quanti lavorano o studiano in una città diversa da quella di residenza e che ad ogni tornata elettorale rinunciano ad esercitare il proprio fondamentale diritto di voto a causa delle difficoltà materiali che incontrano nel rientrare presso il comune di residenza, nelle cui liste elettorali sono iscritti;

ritenuto inoltre che, nel complesso, il progetto si prefigge l'obiettivo di valorizzare il diritto di elettorato attivo, collocandosi nel solco della legge costituzionale 18 ottobre 2021, n. 1, che ha opportunamente equiparato gli aventi diritto al voto per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e si propone di contrastare la crisi della partecipazione elettorale e, quindi, dell'intero circuito democratico;

considerato che il testo, composto di un solo articolo, delega il Governo, ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto, da un lato le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovino in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie e, dall'altro, una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che debbano recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale;

rilevato che l'intervento legislativo di delega si pone in piena coerenza con gli orientamenti espressi dal Parlamento europeo nella risoluzione legislativa approvata il 3 maggio 2022 sull'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto;

espressa l'esigenza che, in sede di emanazione dei decreti legislativi di attuazione, il Governo definisca soluzioni normativamente e tecnologicamente avanzate, in linea con i richiamati indirizzi espressi dal Parlamento europeo e sulla scorta delle esperienze maturate da altri Stati europei;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

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TESTO
della proposta di legge n. 115

TESTO
della commissione

Disposizioni per l'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura.

Art. 1.
(Disposizioni generali sull'esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza)

Art. 1.
(Delega al Governo in materia di esercizio del diritto di voto in un comune diverso da quello di residenza, in caso di impedimenti per motivi di studio, lavoro o cura)

1. In occasione dello svolgimento delle elezioni della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica e dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia ovvero in occasione dello svolgimento di consultazioni referendarie, coloro che, per motivi di studio, di lavoro o di cura, hanno temporaneamente domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono esercitare il diritto di voto nel comune in cui sono domiciliati.

1. Nel rispetto dell'articolo 48 della Costituzione, al fine di consentire l'esercizio del diritto di voto a tutti i cittadini, garantendo la piena partecipazione degli elettori al processo democratico, il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti a disciplinare, nel rispetto dei principi di uguaglianza, personalità, libertà, segretezza e sicurezza del voto:

2. Gli elettori che intendono avvalersi della possibilità di esercitare il diritto di voto, ai sensi del comma 1, in un comune diverso da quello di residenza devono presentare domanda per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della votazione.

a) le modalità atte a garantire l'esercizio del diritto di voto degli elettori che per motivi di studio, lavoro o cura si trovano in un comune diverso da quello di residenza in occasione dello svolgimento di consultazioni elettorali o referendarie;

b) una rimodulazione della tariffa agevolata applicata dagli enti e dalle società che gestiscono i servizi di trasporto in favore degli elettori residenti in Italia e all'estero che devono recarsi a votare nei rispettivi comuni di iscrizione elettorale.

3. Alla domanda, presentata per via telematica ai sensi del comma 2, l'elettore deve allegare:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

4. A seguito della presentazione della domanda di cui al comma 2, il sistema telematico ne rilascia ricevuta all'elettore. Per i fini di cui all'articolo 2, comma 2, il comune competente trasmette altresì all'elettore la comunicazione di accettazione della domanda, con l'indicazione della sezione elettorale di pertinenza, secondo le modalità e nei termini stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 6.
5. Per i degenti in ospedali e case di cura continuano ad applicarsi le disposizioni dell'articolo 51 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati, su proposta del Ministro dell'interno, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e del parere del Consiglio di Stato, che sono resi nel termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreto legislativo, decorso il quale il Governo può comunque procedere. Gli schemi di decreto legislativo, corredati di relazione tecnica ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, sono successivamente trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e motivazione, per l'espressione dei pareri definitivi delle Commissioni competenti per materia che si esprimono entro il termine di dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono comunque essere adottati. In attuazione dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009 n. 196, qualora i decreti di cui al presente articolo determinino nuovi o maggiori oneri che non trovano compensazione nell'ambito dei medesimi decreti, questi ultimi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e della procedura di cui al presente articolo, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

Art. 2.
(Modalità di esercizio del voto
nelle consultazioni referendarie)

Soppresso

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1 possono votare, in occasione di consultazioni referendarie, in una sezione elettorale del comune in cui sono temporaneamente domiciliati, indicata nella comunicazione di accettazione della domanda di cui al medesimo articolo 1, comma 4.

2. Nel caso previsto dal presente articolo, l'elettore, al momento dell'esercizio del voto, deve presentare al seggio, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda di cui al comma 2 dell'articolo 1, nel termine ivi previsto, e la comunicazione di accettazione della domanda stessa, con l'indicazione del seggio di pertinenza rispetto al proprio domicilio.

Art. 3.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia)

Soppresso

1. Dopo l'articolo 3 della legge 24 gennaio 1979, n. 18, è inserito il seguente:

«Art. 3-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trovi in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 4.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione della Camera dei deputati)

Soppresso

1. Dopo l'articolo 48 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, è inserito il seguente:

«Art. 48-bis. – 1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 5.
(Modalità di esercizio del voto per l'elezione del Senato della Repubblica)

Soppresso

1. Dopo l'articolo 13 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, è inserito il seguente:

«Art. 13-bis.1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali che per motivi di studio, di lavoro o di cura abbiano temporaneo domicilio in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti possono chiedere di esercitare il diritto di voto, in un giorno antecedente a quello previsto per la votazione nel territorio nazionale, in seggi appositamente allestiti nel comune in cui sono domiciliati.

2. La domanda di cui al comma 1 è presentata, secondo modalità stabilite con regolamento adottato con decreto del Ministro dell'interno, al comune nelle cui liste è iscritto l'elettore, almeno quarantacinque giorni prima della data prevista per lo svolgimento della consultazione elettorale, per via telematica, tramite identificazione mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID), allegando:

a) il certificato di iscrizione presso un'università la cui sede centrale si trova in una regione diversa da quella in cui è situato il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di studio;

b) una copia del contratto di lavoro o una certificazione rilasciata dal datore di lavoro, da cui risulti lo svolgimento dell'attività lavorativa in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di lavoro;

c) un certificato medico che attesti la presenza, per ragioni sanitarie, in un comune situato in una regione diversa da quella in cui si trova il comune di residenza dell'elettore, se la richiesta è presentata per motivi di cura.

3. Il comune di residenza dell'elettore trasmette immediatamente al comune di temporaneo domicilio le domande presentate ai sensi del comma 2. Entro il decimo giorno che precede quello della consultazione elettorale, il comune di temporaneo domicilio invia all'elettore che ne ha fatto richiesta un plico contenente:

a) un certificato elettorale munito di tagliando staccabile;

b) l'indicazione della sezione elettorale presidiata, dell'indirizzo, del giorno e dell'orario nel quale l'elettore, in base al proprio domicilio, potrà recarsi a votare.

4. L'elettore esprime il proprio voto presso il seggio indicato ai sensi del comma 3, lettera b), esibendo, oltre alla tessera elettorale e a un documento di identità, il certificato elettorale munito di tagliando staccabile di cui al comma 3, lettera a)».

Art. 6.
(Regolamento di attuazione)

Soppresso

1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, sono stabilite le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge, compresi i criteri per l'individuazione e la predisposizione delle sezioni elettorali presidiate, le forme di svolgimento delle operazioni di voto, con modalità che ne assicurino la personalità e la segretezza, nonché quelle per la custodia, l'invio e lo scrutinio delle schede votate in un comune diverso da quello di residenza dell'elettore.

Art. 7.
(Copertura finanziaria)

Soppresso

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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