PDL 1158

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1158

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa delle deputate
CIABURRO, CARETTA

Disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura

Presentata il 17 maggio 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – Nonostante il crescente incremento del ruolo delle donne nel lavoro e nell'imprenditoria nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, sono ancora numerosi gli ostacoli pratici e tecnici che scoraggiano la scelta di carriere orientate in questi settori. Com'è noto, più del 25 per cento della popolazione mondiale, con riferimento alla popolazione femminile, vive e lavora nelle aree interne, montane e rurali, dove si occupano prevalentemente della conduzione e del lavoro in attività economiche familiari. A fronte di un progressivo spopolamento delle aree interne, dovuto anche ad un'evidente assenza di misure strategiche per il rilancio delle stesse, la popolazione femminile ha mostrato una fortissima resilienza, continuando a rivelarsi estremamente forte e determinata nello svolgere ruoli di fondamentale importanza nelle aziende agricole e nelle varie attività a conduzione familiare site proprio nelle aree interne, montane e rurali, senza tuttavia disporre degli strumenti necessari per poter fare un «balzo di qualità», da intendersi sia come espansione dell'attività, sia come aggregazione della stessa ad altre al fine di costituire entità di maggiori dimensioni, sia come disponibilità di strumenti effettivi di welfare «aziendale». Secondo i dati EUROSTAT 2018 sui livelli di occupazione dell'agricoltura europea (riferita all'Unione europea a 28 Stati), solo il 30 per cento degli operatori agricoli sono donne, e solo il 23 per cento delle donne è alla guida di aziende agricole. Nel caso italiano, peraltro come in altri Paesi membri, non si considera inoltre il fatto che in molti casi la donna è titolare dell'azienda, ma non ricopre formalmente il ruolo di direzione e di apice dell'attività, sovente attribuito ad un congiunto, solitamente più anziano. L'approvazione del Next Generation EU costituisce un'enorme opportunità per aprire una riflessione politica, in Italia ed in Europa, circa l'adozione di stimoli ed iniziative a tutela del ruolo femminile nell'imprenditoria, e nella presente fattispecie nell'imprenditoria agricola: ciò è ulteriormente attestato dai numeri, che mostrano come il numero di imprese agricole guidate da giovani donne sia in costante crescita, per un totale di oltre 13.880 realtà nel solo anno 2017, per oltre 15.000 occupati, escludendo l'indotto.
L'articolo 1 definisce le finalità che la presente proposta di legge vuole attuare. L'articolo 2 prevede l'istituzione di un Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, finalizzato a fornire supporto, nell'ambito della Direzione generale dello sviluppo rurale, per varie attività di monitoraggio ed assistenza in materia di sviluppo delle politiche a sostegno dell'imprenditoria femminile. L'articolo 3 prevede la ricostituzione del soppresso Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura, rafforzandone le capacità come organo di coordinamento, di sostegno e di indirizzo del settore e facendone un centro di coordinamento che aiuti le imprenditrici a orientarsi tra le normative europee, nazionali e regionali. L'articolo 4 istituisce il Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile, o Piano nazionale. Per sua natura il Piano può prevedere l'integrazione e l'orientamento di strategie di spesa legate alla politica agricola comune e al Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca o l'erogazione di apposite misure economiche. L'articolo 5 dispone ulteriori misure a sostegno dell'imprenditoria femminile. L'articolo 6 prevede l'istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, prevista per il 15 ottobre di ogni anno, in coincidenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione n. 62/136 del 2007. L'articolo 7 rifinanzia il fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura. L'articolo 8 reca la copertura finanziaria del provvedimento.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, nell'ambito del più generale obiettivo di promozione del lavoro femminile definito dalla Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, presentata dal Ministro per le pari opportunità e la famiglia al Consiglio dei ministri in data 5 agosto 2021, in attuazione delle normative e degli indirizzi dell'Unione europea, reca disposizioni per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle aree rurali e marginali, costiere, lacuali e fluviali, prevedendo interventi che garantiscano la valorizzazione delle competenze, delle esperienze e delle professionalità delle donne per lo sviluppo ambientalmente e socialmente sostenibile, il diritto alla maternità, la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, i servizi di assistenza, la continuità della formazione, l'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché la rappresentanza di entrambi i sessi negli organismi decisionali e nelle cariche direttive del settore.

Art. 2.
(Ufficio per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito, presso il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste – Dipartimento delle politiche europee e internazionali e dello sviluppo rurale – Direzione generale dello sviluppo rurale, l'ufficio dirigenziale non generale per la promozione del lavoro, della formazione e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura.
2. L'ufficio di cui al comma 1, che coordina la propria attività con quella del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e si avvale della collaborazione dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, ha i seguenti compiti:

a) monitorare l'evoluzione dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;

b) monitorare, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e con il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'evoluzione del lavoro femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura, con particolare riferimento alle retribuzioni, alle progressioni di carriera, al rispetto delle norme sulla maternità, alle situazioni di lavoro irregolare e a situazioni di molestie e violenza nei luoghi di lavoro;

c) monitorare l'utilizzo e l'efficacia delle misure previste dalla politica agricola comune, primo e secondo pilastro, dai piani triennali della pesca e dell'acquacoltura e dalle norme nazionali e regionali per la crescita del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché l'impatto che tali misure hanno complessivamente sulle donne;

d) condurre indagini periodiche volte ad accrescere le conoscenze sul lavoro e sull'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura nonché sulla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro;

e) elaborare misure dedicate e percorsi condivisi con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per promuovere la parità tra i sessi nell'accesso al credito, alla terra e alle acque nonché per garantire il sostegno all'attività di impresa durante la maternità e la genitorialità e nell'assistenza ai figli e ai familiari;

f) contribuire alla redazione del Piano di cui all'articolo 4.

3. Per l'attività dell'ufficio di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.

Art. 3.
(Ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi all'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e sentite le associazioni agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, provvede con proprio decreto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ricostituzione dell'Osservatorio nazionale per l'imprenditoria ed il lavoro femminile in agricoltura (ONILFA) quale sede permanente cui partecipano rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro, dei sindacati e delle associazioni delle donne impegnate a diverso titolo nel mondo agricolo e agroalimentare, attribuendo allo stesso le competenze previste dal decreto del Ministro per le politiche agricole 13 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 dell'8 aprile 1998.
2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, all'ONILFA sono assegnate le seguenti ulteriori funzioni:

a) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad avviare politiche attive volte a sostenere la crescita dell'imprenditoria femminile in agricoltura, comprese le attività formative, fornendo indicazioni in relazione a specifiche problematiche;

b) sensibilizzare le pubbliche amministrazioni ad attuare e a diffondere politiche di sviluppo rurale attraverso la realizzazione di infrastrutture e di servizi nei territori rurali, destinate alle imprese femminili e alle donne, in conformità a quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea;

c) svolgere un ruolo di stimolo e di supporto all'azione del Governo, in relazione all'obiettivo di promuovere le azioni dell'Unione europea in favore dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura nell'ambito della programmazione 2021-2027;

d) costituire un punto di contatto con i competenti uffici delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, provvedendo altresì alla richiesta e allo scambio delle informazioni disponibili in materia di lavoro femminile in agricoltura con gli organismi dell'Unione europea e regionali competenti;

e) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale telematico, costantemente aggiornato, che metta a disposizione delle aspiranti imprenditrici agricole le normative vigenti in materia, percorsi guidati per accedere ai finanziamenti, avvisi concernenti la pubblicazione di bandi relativi al settore agricolo e consigli per la risoluzione di problemi concernenti le procedure amministrative;

f) creare e rendere accessibile, nel proprio sito internet istituzionale, un portale, denominato «banca della solidarietà», che consenta alle imprenditrici e alle lavoratrici del settore agricolo nazionale di confrontare le loro esperienze e conoscenze con quelle delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole dei Paesi dell'Unione europea e dei Paesi in via di sviluppo;

g) redigere un rapporto annuale per il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste sullo stato di attuazione delle politiche in favore dello sviluppo del lavoro e dell'attività imprenditoriale delle donne in agricoltura.

3. Al funzionamento dell'ONILFA si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le regioni provvedono a individuare una specifica struttura di collegamento con l'ONILFA ai fini dello scambio di dati e di informazioni.

Art. 4.
(Piano nazionale annuale di interventi per la promozione del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura)

1. L'ONILFA, al fine di promuovere il ruolo del lavoro e dell'imprenditoria femminile nel settore dell'agricoltura, della selvicoltura, della pesca e dell'acquacoltura, predispone il Piano nazionale annuale di interventi nel medesimo settore, di seguito denominato «Piano».
2. Il Piano, redatto sulla base di dati aggiornati sulle condizioni di vita e di lavoro delle donne nelle aree rurali, è finalizzato alla realizzazione e al finanziamento di interventi:

a) per sostenere le imprese e il lavoro femminili, con particolare attenzione alle aree interne e disagiate, anche mediante la previsione di criteri premiali ai fini dell'accesso alle risorse del Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale e dei programmi di sviluppo rurale regionali nonché del Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP);

b) per tutelare la maternità e la genitorialità delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole nonché per garantire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro attraverso la creazione di servizi alle famiglie e di politiche di welfare, a partire dall'istituzione di agri-asili e blu-asili, di agri-nidi e blu-nidi, di asili aziendali nelle imprese ittiche, di welfare aziendale e di servizi di sostituzione, nel rispetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e delle normative regionali vigenti, e la corresponsione di voucher per l'acquisto di servizi di baby-sitting ovvero per fare fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l'infanzia e dei servizi privati accreditati;

c) per promuovere idonee iniziative per la tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e delle imprenditrici agricole, con particolare riferimento alle attività svolte nelle aree interne, montane e rurali e alle attività svolte in condizioni climatiche difficili;

d) per promuovere, in riferimento al lavoro femminile in agricoltura, reti di contrasto e di prevenzione di fenomeni di molestie e violenza di genere, anche in raccordo con i centri antiviolenza, con i consultori familiari e con le aziende sanitarie locali;

e) per incentivare l'aggregazione dell'offerta agricola anche attraverso il sostegno e la creazione di reti di imprese femminili, di cui all'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e di distretti del cibo, di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

f) per potenziare l'offerta formativa e l'aggiornamento professionale delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole e sostenere la formazione del capitale umano nel quadro dello sviluppo della cosiddetta «agricoltura 4.0», anche con modalità telematiche e a carattere individuale, ove occorra prevedendo la collaborazione con università e con istituti ed enti agrari;

g) per attivare e potenziare i servizi di trasporto pubblico, prevedendo incentivi per l'acquisto di abbonamenti a tali servizi, al fine di promuovere un reale ed effettivo diritto alla mobilità sostenibile delle imprenditrici e delle lavoratrici agricole;

h) per rafforzare i servizi di assistenza sanitaria e di cura nei territori rurali e costieri periferici, anche attraverso la realizzazione di strutture agrosanitarie, avvalendosi, in tale ambito, delle esperienze regionali e internazionali già maturate in materia, nonché attraverso il potenziamento, in un'ottica multifunzionale, delle strutture agrituristiche, consentendone l'utilizzo per attività prescolastiche e post-scolastiche e per servizi di accoglienza di anziani, disabili e soggetti fragili, coordinando le relative misure con quanto previsto dalla legge 18 agosto 2015, n. 141, in materia di agricoltura sociale;

i) per contrastare fenomeni di intermediazione illecita di manodopera e di sfruttamento del lavoro femminile in agricoltura, con particolare attenzione all'impiego di donne immigrate;

l) per promuovere l'installazione e l'utilizzo della banda larga e ultralarga nelle zone rurali, in particolare prevedendo agevolazioni fiscali per le imprese agricole femminili che utilizzano infrastrutture digitali;

m) per favorire l'economia agricola e ittica circolare in un'ottica di sostenibilità integrale dell'attività economica, di valorizzazione della biodiversità e del recupero di pratiche agro-ecologiche nelle imprese femminili;

n) per promuovere la partecipazione delle donne all'impresa agricola familiare, in conformità ai princìpi di cui alla direttiva 2010/41/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, in materia di parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività di lavoro autonomo.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro per la famiglia, la natalità e le pari opportunità, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabilite le modalità di adozione del Piano, in modo da assicurarne il coordinamento con la citata Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026 e con gli atti di programmazione di competenza del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Il Piano, predisposto dall'ONILFA, ai sensi del comma 1 del presente articolo, con il contributo dell'ufficio di cui all'articolo 2, è adottato, entro il 31 dicembre di ogni anno, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro del turismo, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
5. Per l'attuazione del Piano è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023. Le risorse erogate per il finanziamento del Piano sono cumulabili con agevolazioni e contributi eventualmente già previsti dalla vigente normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale. Le risorse di cui al presente comma possono essere integrate con quelle destinate all'attuazione delle misure previste come prioritarie dal Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale, dai fondi della politica agricola comune e dal FEAMP.

Art. 5.
(Disposizioni per favorire la costituzione di imprese a conduzione femminile, anche nel settore agricolo, e per promuovere l'aggregazione delle imprese agricole a conduzione femminile)

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4, comma 1, dopo le parole: «giovanile» sono aggiunte le seguenti: «e femminile»;

b) all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: «per gli investimenti» sono aggiunte le seguenti: «o per il rafforzamento della sostenibilità economica dell'azienda mediante ampliamento ai sensi all'articolo 5-bis del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, ovvero per la corresponsione dell'indennizzo agli eventuali coeredi in caso di successione, al fine di conservare l'integrità aziendale, in attuazione della raccomandazione 94/1069/CE della Commissione, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese».

2. All'articolo 29, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalità di cui al primo periodo, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste procede con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e sulla base dei criteri di cui al comma 4, alla revisione della disciplina attuativa degli strumenti di competenza, al fine di favorire la costituzione di imprese agricole, in particolare a conduzione femminile, mediante gli interventi previsti dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185».
3. Al fine di favorire l'aggregazione delle attività imprenditoriali agricole a prevalente conduzione femminile, è istituito, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, un fondo, denominato «Fondo per la promozione dell'aggregazione dell'imprenditoria agricola femminile», con la dotazione di 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023.
4. Le risorse del Fondo di cui al comma 3 sono destinate alla realizzazione di iniziative e di percorsi di aggregazione imprenditoriale femminile agricola, compresa la costituzione di reti di imprese femminili agricole ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, con specifica attenzione a iniziative finalizzate alla valorizzazione delle produzioni tipiche territoriali e alla salvaguardia del sistema ambientale-paesaggistico nelle aree interne e costiere nonché nelle aree svantaggiate e all'integrazione tra economia verde, blu ed economia circolare.

Art. 6.
(Istituzione della Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura)

1. In corrispondenza con la Giornata internazionale delle donne rurali, istituita dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 62/136 del 18 dicembre 2007, la Repubblica riconosce il 15 ottobre di ogni anno quale Giornata nazionale del lavoro femminile in agricoltura, al fine di diffondere la conoscenza dell'importanza sociale e della qualità dell'imprenditoria e del lavoro femminile in agricoltura, nonché dell'apporto dato dalle donne alla crescita civile e sociale del Paese, e di assicurare la parità di trattamento tra uomo e donna in agricoltura.
2. In occasione della Giornata nazionale di cui al comma 1 sono promossi eventi e iniziative, anche a livello regionale, destinati ai cittadini e in particolare al mondo della scuola, allo scopo di diffondere la conoscenza delle attività, delle esperienze e delle professionalità acquisite dalle donne in agricoltura.
3. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Rifinanziamento del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura)

1. Il Fondo rotativo di cui al comma 506 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, destinato all'attuazione delle disposizioni dei commi 504 e 505 del medesimo articolo 1, è rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse del fondo rotativo previste dal comma 1.

Art. 8.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, pari a 2.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su