PDL 1153

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1153

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FRASSINI, MOLINARI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, BILLI, BISA, BOF, BORDONALI, BRUZZONE, CAPARVI, CATTOI, CAVANDOLI, GIACCONE, IEZZI, MATONE, NISINI, OTTAVIANI, PIERRO, PRETTO, ZOFFILI

Delega al Governo per l'introduzione di agevolazioni fiscali e misure di semplificazione destinate allo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni situati nelle zone montane

Presentata il 12 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Lo spopolamento e la mancanza di opportunità per imprese e piccoli esercizi commerciali sono certamente le due maggiori criticità delle aree interne, da cui derivano in primis l'abbandono dei territori e la riduzione dei servizi in tali contesti. Nondimeno, la crisi economica degli ultimi mesi e l'instabilità geopolitica dovuta al conflitto russo-ucraino hanno acuito ancora di più le differenze in termini di opportunità e competitività che contraddistinguono le aree montane dalle grandi aree urbane.
In tale contesto si inserisce la presente proposta di legge, che muove le proprie ragioni dalla necessità di istituire specifiche aree con agevolazioni fiscali ad hoc, che avvantaggino in particolar modo lo sviluppo montano e la rigenerazione sociale di questi specifici territori. Appare, quindi, necessario e indispensabile attivare misure di contrasto allo svantaggio fiscale per le imprese, le partite IVA e gli esercenti che operano in zone di montagna, considerato che ciò sia determinante per difendere e valorizzare i territori locali, ridimensionati nelle potenzialità soprattutto da uno spopolamento cresciuto vertiginosamente negli ultimi due decenni. Ne deriva che implementare gli esercizi polifunzionali del territorio significa anche garantire servizi essenziali per le popolazioni locali e contribuire così a mantenere il presidio umano in territori caratteristici del nostro Paese, ma talvolta carenti di infrastrutture fisiche e coordinamento.
La presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce le finalità delle «zone montane a fiscalità di vantaggio», favorendo una politica di contrasto al fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree, nonché lo sviluppo occupazionale e di ripopolamento dei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani. L'articolo 2 reca una delega al Governo a definire le procedure istitutive di tali contesti territoriali e a stabilire i benefìci fiscali e le semplificazioni di cui le imprese che ivi operano potranno usufruire. Tra le agevolazioni previste si segnala la possibilità di minor carico burocratico per chi possiede un esercizio commerciale compreso nelle predette zone e per chi avvia una nuova attività commerciale, nonché aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese che hanno la sede operativa e il domicilio fiscale nelle zone disciplinate dalla presente legge. L'articolo 3 riconosce ulteriori benefìci fiscali e semplificazioni di carattere impositivo per le attività che mantengono operativa la propria attività per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni e il recupero dell'importo del beneficio goduto. L'articolo 4 reca la copertura finanziaria. Da ultimo, l'articolo 5 dispone in relazione all'entrata in vigore della presente legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge disciplina le procedure, le condizioni e le modalità per l'istituzione delle zone montane a fiscalità di vantaggio e reca misure di diretta applicazione al fine di sviluppare una politica di contrasto del fenomeno della desertificazione del tessuto economico e sociale delle aree di montagna, nonché di favorire lo sviluppo occupazionale e di ripopolamento dei territori ubicati all'interno dei piccoli comuni montani.

Art. 2.
(Delega al Governo per l'istituzione delle zone montane a fiscalità di vantaggio e per la definizione delle misure agevolative in favore di tali territori)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi volti a promuovere lo sviluppo economico e sociale dei piccoli comuni montani e dei territori ad essi contigui, di seguito denominati «zone montane a fiscalità di vantaggio», nonché a sostenere le attività economiche, artigianali, agricole e turistiche ivi esistenti.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 definiscono l'ambito territoriale, le procedure istitutive delle zone montane a fiscalità di vantaggio e le misure agevolative che le caratterizzano, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) definire le condizioni geografiche e demografiche minime al ricorrere delle quali sia possibile qualificare un determinato ambito territoriale come zona montana a fiscalità di vantaggio e la procedura istituzionale necessaria per la sua formale istituzione;

b) riconoscere specifiche misure recanti sgravi fiscali e un minor carico burocratico per chi possiede un esercizio commerciale compreso nella zona montana a fiscalità di vantaggio, nonché per chi vi avvia una nuova attività commerciale;

c) prevedere che alle imprese che hanno la sede operativa e il domicilio fiscale nelle zone di cui alla presente legge si applichino aliquote dell'imposta sul valore aggiunto agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese;

d) individuare misure premianti per le imprese che concorrono alla realizzazione di progetti volti alla modernizzazione dei settori produttivi tipici del territorio delle zone montane a fiscalità di vantaggio, con processi di innovazione e sostenibili sotto il profilo economico ed ambientale;

e) incentivare la creazione di centri multifunzionali di servizi, al fine di coordinare consorzi, associazioni, imprese sociali e di volontariato presenti nella zona montana a fiscalità di vantaggio, per qualificare e potenziare l'erogazione di servizi alla persona;

f) creare strumenti di coordinamento e di informazione che connettano le esperienze e le iniziative nazionali, regionali e locali alle funzioni assegnate alla zona montana a fiscalità di vantaggio.

3. Il Governo trasmette gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, corredati di relazione tecnica, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si esprimono entro sessanta giorni dalla trasmissione; decorso tale termine i decreti possono essere adottati anche in mancanza dei predetti pareri.

Art. 3.
(Ulteriori benefìci fiscali e contributivi per le imprese operanti nelle zone montane a fiscalità di vantaggio)

1. Le nuove imprese che avviano un programma di attività economiche imprenditoriali nelle zone montane a fiscalità di vantaggio e quelle già esistenti che avviano un programma di investimenti incrementali nelle medesime zone usufruiscono delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi per i primi cinque periodi di imposta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta;

c) esenzione dall'imposta municipale propria (IMU) fino all'anno 2030, per i soli immobili situati nella zona montana a fiscalità di vantaggio posseduti dalle stesse imprese e utilizzati per l'esercizio delle nuove attività economiche;

d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente per i primi cinque anni di attività.

2. Le agevolazioni fiscali di cui al presente articolo sono riconosciute alle seguenti condizioni:

a) l'impresa beneficiaria deve mantenere la propria attività nella zona montana a fiscalità di vantaggio per almeno cinque anni, pena la revoca retroattiva delle agevolazioni e il recupero dell'importo del beneficio goduto;

b) almeno il 90 per cento del personale dell'unità produttiva deve essere assunto tra soggetti residenti nel territorio compreso nella zona montana a fiscalità di vantaggio;

c) il beneficio fiscale complessivo è riconosciuto all'impresa nel limite del 40 per cento del fatturato di ciascun esercizio.

3. L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 4.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88.

Art. 5.
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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