PDL 1151

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE
                        Articolo 1

DECRETO-LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                Capo III
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo IV
                        Articolo 13
                        Articolo 14

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1151

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(MELONI)

dal ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)

dal ministro della salute
(SCHILLACI)

dal ministro del lavoro e delle politiche sociali
(CALDERONE)

dal ministro delle imprese e del made in italy
(URSO)

dal ministro della cultura
(SANGIULIANO)

e dal ministro per lo sport e i giovani
(ABODI)

Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale

Presentato il 10 maggio 2023

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Onorevoli Deputati! – Con il presente disegno di legge, il Governo sottopone alle Camere, per la conversione in legge, il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale, il cui contenuto è di seguito illustrato.

Capo I – Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici.

Con l'articolo 1 vengono modificate le norme recanti la disciplina degli organi degli enti previdenziali pubblici, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), in maniera da renderne più efficienti e razionali la struttura e il funzionamento.
In primo luogo, in considerazione dell'elevata complessità e specializzazione delle materie trattate da tali enti previdenziali, vengono specificati – tanto per il Presidente, con il comma 1, lettera b), quanto per i componenti del consiglio di amministrazione, con il comma 1, lettera d) – i requisiti di competenza, professionalità, moralità e indipendenza ed è previsto che nella scelta siano rispettati i criteri di imparzialità e garanzia.
Si ritiene poi necessario eliminare dal novero degli organi, con le lettere a) e c) del comma 1, la carica del vice presidente, per evitare la duplicazione degli organi monocratici di indirizzo politico dell'ente, introdotta in epoca recente con una modifica normativa che ha palesato elementi di ridondanza e inefficacia dell'intervento di riforma.
Tenuto conto dell'elevata specializzazione e complessità della struttura amministrativa e delle materie trattate, si conferma – al comma 1, lettera e) – che la figura del direttore generale rientra tra gli organi dei due enti, se ne specificano requisiti professionali e personali nonché le funzioni e si precisa che la nomina avviene – come attualmente – con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali (in applicazione dei princìpi generali fissati dalla legge n. 13 del 1991), su proposta del consiglio di amministrazione, chiarendo così la situazione normativa che su tale punto risulta confusa e stratificata.
La lettera f) del comma 1 stabilisce poi nuove e omogenee regole sulla durata degli organi: dispone infatti che essi durano in carica per quattro anni decorrenti dalla data di insediamento, che i componenti possono essere rinnovati una sola volta (anche non consecutiva) e che i membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, anche se nominati nel corso del periodo (in sostituzione di altri componenti dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti).
Il comma 2 prevede che, nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti (e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi), per assicurare la continuità amministrativa è nominato un commissario straordinario per ciascuno degli enti. Alla nomina si procede entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra persone che abbiano i requisiti previsti per il Presidente e per i componenti del consiglio di amministrazione.
I commissari straordinari hanno, per il periodo di durata in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione e, ai sensi del comma 3, spetta a essi apportare le necessarie modifiche ai regolamenti di organizzazione e ai regolamenti interni dei rispettivi enti, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento.
Il comma 4 stabilisce che, in sede di prima applicazione, il nuovo consiglio di amministrazione degli enti, entro quarantacinque giorni dall'insediamento, propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale.
Infine, il comma 5 dispone l'abrogazione del comma 3 dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, che contiene le risalenti e non più applicate norme sulla nomina dei direttori generali degli enti.
L'articolo 2, recante disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche, è finalizzato a riordinare la materia del conferimento di incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, nonché della cessazione dagli stessi, con particolare riferimento alla carica di sovrintendente. Attualmente, infatti, si registrano regimi differenziati nell'uno e nell'altro caso.
Per il conferimento degli incarichi, infatti, una novella introdotta dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, ha previsto una deroga al generale divieto posto dalla stessa disposizione nei riguardi di soggetti, già lavoratori privati o pubblici, collocati in quiescenza, consentendo la nomina fino al limite ordinamentale di età più elevato previsto per i dipendenti pubblici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, attualmente pari a settanta anni. Tale deroga, tuttavia, opera solo a favore del personale in quiescenza delle fondazioni liriche.
Per gli altri soggetti, invece, occorre riferirsi, sia per il conferimento che per la cessazione, alla disciplina previdenziale di volta in volta applicabile, con limiti differenziati a seconda della posizione contributiva e, in ogni caso, con il divieto di conferimento dell'incarico a chi sia già destinatario di un trattamento pensionistico.
Invece, ove si tratti di soggetto non destinatario di un trattamento pensionistico in Italia, non vi sarebbero limiti ordinamentali.
Il comma 1 uniforma a settanta anni per tutti i soggetti collocati in quiescenza il limite di età per il conferimento di incarichi nelle fondazioni lirico-sinfoniche.
Il comma 2 introduce nella disciplina generale della materia il limite ordinamentale di settanta anni per i sovrintendenti, indipendentemente dalla situazione pensionistica di ciascuno.
Il comma 3 detta la disciplina transitoria per i sovrintendenti che hanno già compiuto il settantesimo anno di età alla data di entrata in vigore del decreto.

Capo II – Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.

L'articolo 3 dispone la proroga di termini in materia sanitaria.
Il comma 1 estende fino al 31 dicembre 2023 il periodo massimo per l'applicabilità delle misure a sostegno del Servizio sanitario della regione Calabria (che, in particolare, ha previsto la nomina del Commissario ad acta per i piani di rientro della spesa sanitaria per la regione Calabria). Si dispone, inoltre, che gli effetti di tale proroga operino, in relazione alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge n. 150 del 2020 (che prevede che il Commissario ad acta si avvalga dell'AGENAS e che quest'ultima possa ricorrere, a tal fine, a personale comandato e a profili professionali attinenti ai settori dell'analisi, valutazione, controllo e monitoraggio dei livelli delle prestazioni sanitarie, prioritariamente con riferimento alla trasparenza dei processi, con contratti di lavoro flessibile, stipulati con soggetti individuati tramite procedura selettiva), limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il comma 2 prevede che i Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 150 del 2020 decadono, se non confermati, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge.
Il comma 3 prevede l'attribuzione di un compenso, corrispondente a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario, in favore dei sub-commissari di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159 del 2007, nominati dal Consiglio dei ministri al fine di affiancare il commissario ad acta nella predisposizione dei provvedimenti da assumere per il risanamento, il riequilibrio economico-finanziario e la riorganizzazione del sistema sanitario della regione che risulti inadempiente rispetto alla diffida del Presidente del Consiglio dei ministri ad adottare gli atti idonei a garantire il conseguimento degli obiettivi previsti nel relativo piano di rientro regionale.
Con riferimento al comma 4, si ricorda che il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, recante disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 52 del 2022, ha istituto dal 1° aprile 2022 l'«Unità per il completamento della campagna vaccinale e per l'adozione di altre misure di contrasto alla pandemia» al fine di continuare a disporre, anche successivamente alla data di cessazione dell'emergenza, di una struttura con adeguate capacità di risposta a possibili aggravamenti del contesto epidemiologico nazionale in ragione della epidemia. La struttura si avvale di una parte del personale della Struttura di supporto alle attività dell'ex Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nonché di personale in servizio presso il Ministero della salute. Al direttore dell'Unità è assegnata la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Inoltre, il comma 2 dell'articolo 2 del predetto decreto stabilisce che, al 30 giugno 2023, l'Unità procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente e che le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Sono previsti altresì la soppressione dell'Unità, a decorrere dal 1° luglio 2023, e il subentro del Ministero della salute nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla medesima. Il comma 5 prevede, infine, che il Ministero della salute provveda, entro il 30 giugno 2023, alla definizione del nuovo assetto organizzativo e che, nelle more della riorganizzazione, le funzioni attribuite al Ministero dal citato articolo sono assicurate dal Segretariato generale o da altra direzione generale individuata con decreto del Ministro della salute. Il comma 4 in esame proroga al 31 dicembre 2023 la disposizione di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, che fissa per il 30 giugno 2023 la chiusura della contabilità speciale e del conto corrente bancario di cui al comma 9 dell'articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020. Infatti, tenuto conto che le attività da svolgere concernono ambiti differenti, quali l'acquisto di farmaci e vaccini, il trasporto e il relativo stoccaggio, il potenziamento della rete ospedaliera nonché la gestione di piattaforme informatiche, appare preferibile, nel primo anno di transizione di tali attività al Ministero della salute e nelle more della riorganizzazione dello stesso Ministero, continuare ad operare in regime di contabilità speciale.
Il comma 5 prevede che, nelle more della riorganizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco, siano prorogati i termini (dal 30 giugno 2023 al 1° ottobre 2023) della durata in carica dei componenti della Commissione consultiva tecnico-scientifica e del Comitato prezzi e rimborso.
Il comma 6 proroga il termine ultimo del periodo di sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge n. 162 del 2022, convertito, con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022.
L'articolo 4 dispone la proroga di termini in materia fiscale.
Il comma 1, in materia di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, prevede che:

lettera a): il pagamento dei debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possa essere effettuato in unica soluzione non più entro il 31 luglio 2023, ma entro il 31 ottobre 2023 ovvero nel numero massimo di diciotto rate, la prima e la seconda delle quali, ciascuna di importo pari al 10 per cento delle somme complessivamente dovute ai fini della definizione, con scadenza rispettivamente il 31 ottobre (invece che il 31 luglio) e il 30 novembre 2023, e le restanti, di pari ammontare, con scadenza il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024;

lettera b): in caso di pagamento rateale, sono dovuti, a decorrere dal 1° novembre 2023 (e non più dal 1° agosto 2023) gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;

lettera c): il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui alla lettera a) rendendo, entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023), apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet; in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento; il debitore può integrare entro il 30 giugno 2023 (e non più entro il 30 aprile 2023) la dichiarazione presentata anteriormente a tale data;

lettera d): l'agente della riscossione comunica entro il 30 settembre 2023 (e non più entro il 30 giugno 2023) ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui sopra l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;

lettera e): si dispone che, in relazione ai debiti definibili per i quali è stata presentata la dichiarazione di cui sopra, alla data del 31 ottobre 2023 (e non più del 31 luglio 2023) le dilazioni sospese siano automaticamente revocate.

Il comma 2 reca disposizioni concernenti l'assistenza fiscale prestata dai sostituti d'imposta. In particolare, la lettera c-bis) del comma 2-bis dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, introdotta dal decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122, ha previsto che i sostituti d'imposta provvedono a «trasmettere in via telematica all'Agenzia delle entrate i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, secondo le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, entro i termini previsti alla lettera c)». L'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, prevede che «Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto». Stante l'impossibilità di provvedere all'introduzione delle misure tecniche necessarie all'attuazione della previsione di cui alla lettera c-bis), nei termini previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73 (periodo d'imposta 2022; modelli di dichiarazioni 2023), con il presente comma si differisce al periodo d'imposta successivo a quello appena indicato (e, quindi, al periodo di imposta 2023; modelli di dichiarazioni 2024) l'efficacia della misura modificativa suindicata mantenendo le modalità di trasmissione (cartacea) delle schede relative all'8, al 5 e al 2 per mille previste dal decreto ministeriale n. 164 del 1999.
In ragione delle recenti modifiche apportate dall'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 13 del 2023 all'articolo 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, recante disposizioni in materia di giustizia tributaria, il comma 3 dispone che le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria siano indette entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto e che esse abbiano luogo entro il 30 settembre 2023.
L'articolo 5 reca disposizioni urgenti in materia di sport.
Con riferimento al comma 1, l'articolo 1, commi da 619 a 626, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, ha disposto la trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, in società per azioni di diritto singolare, denominata «Istituto per il credito sportivo e culturale Spa». In considerazione del protrarsi delle complesse procedure di trasformazione dell'ente in società per azioni, con la presente disposizione si proroga l'attuale mandato del Presidente e degli altri organi in carica dell'Istituto per il credito sportivo, al fine di garantirne la piena operatività. La proroga è volta a scongiurare interruzioni nell'operatività dell'Istituto – compresa la gestione dei Fondi speciali – e salvaguardare la conclusione del processo in corso di trasformazione dell'Istituto in società per azioni, senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato.
Con riferimento alle olimpiadi di Milano-Cortina, il comma 2 prevede che una quota, nel limite massimo di 13 milioni di euro, delle risorse stanziate dall'articolo 1, comma 500, della legge n. 197 del 2022 per il finanziamento del fabbisogno residuo del piano complessivo delle opere olimpiche possa essere destinata alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo.
Le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 si rendono necessarie e urgenti per consentire l'utilizzo della garanzia del Fondo per l'erogazione di finanziamenti utili all'organizzazione di grandi eventi sportivi, di rilievo internazionale, in programma già nei prossimi mesi in Italia, primi fra tutti i Campionati del mondo assoluti di scherma olimpica – che si svolgeranno dal 22 al 30 luglio a Milano, tornando in Italia dopo dodici anni, con un'edizione di qualificazione ai prossimi Giochi olimpici di Parigi – e la Ryder Cup 2023 – che non è solo la più prestigiosa competizione di golf ma anche, per importanza e seguito di pubblico, il terzo evento sportivo al mondo dopo le Olimpiadi e i campionati mondiali di calcio e si giocherà per la prima volta in Italia, dal 25 settembre al 1° ottobre 2023.
Il Fondo di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, in base a quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti, rilascia garanzie per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l'acquisizione delle relative aree, da parte di società o associazioni sportive nonché di ogni altro soggetto pubblico o privato che persegua, anche indirettamente, finalità sportive.
Il comma 3, oltre a prevedere che la garanzia si riferisca a finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi compresi garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma, è volto ad ampliare l'operatività del citato Fondo consentendo allo stesso di garantire la concessione di finanziamenti (sotto qualsiasi forma) a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali da svolgersi entro il 30 giugno 2026.
Come ribadito dall'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) nel documento «Attuazione della Raccomandazione OCSE su eventi globali e sviluppo locale» del 2021, un evento di rilevanza internazionale può creare benefìci tangibili e intangibili. Tra quelli tangibili, l'Organizzazione include la creazione o il potenziamento delle infrastrutture, la creazione di posti di lavoro, il rafforzamento delle istituzioni e lo sviluppo delle economie locali e nazionali. Tra gli effetti non tangibili, la medesima Organizzazione considera l'aumento dell'orgoglio e della fiducia dei cittadini, la costruzione di capitale sociale e la coesione della comunità, nonché la creazione di uno spirito di impegno civico. I Paesi che si candidano ad ospitare gli eventi internazionali, come riscontrato dalla medesima Organizzazione, hanno predisposto progetti di sviluppo, facendo leva su investimenti infrastrutturali a lungo termine, sulla crescita del turismo e del commercio e sulla creazione di posti di lavoro. L'ampliamento dell'operatività del Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, contribuirà, quindi, anche a stimolare lo sviluppo sociale ed economico dell'Italia.
L'articolo 6 reca disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti.
In relazione al comma 1, si rappresenta che l'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, prevede, al fine di evitare la revoca dei finanziamenti per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili per il rilancio dell'economia, una modifica al comma 3-bis dell'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, secondo la quale, per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR e per quelli relativi agli aeroporti di Firenze e Salerno, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possono essere compiuti entro il 31 marzo 2023, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, le informazioni necessarie per la verifica dell'avanzamento dei progetti.
Si ricorda che con l'articolo 3 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, sono state introdotte misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive, incrementando il Fondo istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Nell'ambito di tale Fondo è stata finanziata la realizzazione dell'opera «Ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR», meglio nota come «Ponte dei Congressi, viabilità accessoria, sistemazione delle banchine del Tevere e adeguamento del Ponte della Magliana» e sono stati finanziati gli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze. Con il citato comma 1 è stato prorogato al 31 dicembre 2023 il termine ultimo per procedere agli adempimenti previsti dal decreto di finanziamento delle opere sopra descritte.
La proroga del termine disposta dal comma in esame è funzionale alla definizione del procedimento necessario a garantire la cantierabilità delle opere entro il 31 dicembre 2023.
In merito al ponte stradale di collegamento tra l'autostrada di Fiumicino e l'EUR, si osserva che, a causa della crescita del costo dei materiali, in particolare dell'acciaio con cui è realizzata la struttura del ponte, la gara che è stata indetta è andata deserta.
In relazione agli interventi previsti per lo sviluppo degli aeroporti di Salerno e di Firenze, si rileva che:

relativamente agli interventi previsti per lo sviluppo dell'aeroporto di Salerno il gestore ha provveduto a bandire la gara e, pertanto, è necessaria la previsione di un'ulteriore proroga del termine per consentire l'inizio dei lavori;

relativamente ai lavori infrastrutturali sull'aeroporto di Firenze, le condizioni di appaltabilità non si sono ancora verificate e, pertanto, la proroga del termine è funzionale alla conclusione del procedimento volto a garantire la cantierabilità delle opere.

La disposizione di cui al comma 2 interviene sull'articolo 33-bis, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, prorogando di ulteriori dodici mesi (rispetto ai ventiquattro originari) il termine di conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini.
La scadenza attuale è fissata al 26 luglio 2023 in quanto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019, prevedeva, all'articolo 7, la possibilità di avviare la sperimentazione decorsi dodici mesi dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto, fermo restando che tale sperimentazione avrebbe dovuto concludersi entro i successivi ventiquattro mesi, ossia in data 26 luglio 2021.
Il predetto termine è stato prorogato di dodici mesi in prima istanza dall'articolo 33-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, con scadenza 26 luglio 2022. Successivamente, è intervenuto l'articolo 7 del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, che, al comma 3, ha disposto una ulteriore proroga di dodici mesi, con conseguente fissazione del nuovo termine di scadenza al 26 luglio 2023.
L'articolo 7 interviene sui termini di aggiudicazione della procedura rientrante tra i cosiddetti «progetti in essere» del PNRR di cui all'articolo 1, comma 59, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Tale procedura riguarda la messa in sicurezza, la ristrutturazione, la riqualificazione o la costruzione di edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, il cui termine di aggiudicazione dei lavori è stato fissato dall'articolo 24 del decreto-legge n. 152 del 2021 al 31 marzo 2023, poi prorogato al 31 maggio 2023 con l'articolo 5, comma 2, del decreto-legge n. 198 del 2022.
Tale scadenza, tuttavia, è legata a un obiettivo intermedio europeo del PNRR, tuttora oggetto di confronto con la Commissione europea. Pertanto, un termine fissato da norma di legge, peraltro non coordinato con l'obiettivo intermedio al 30 giugno 2023, è suscettibile di creare una disparità di trattamento tra i cosiddetti «progetti in essere», soggetti al predetto termine di legge del 31 maggio 2023, e i progetti «nuovi» di cui all'avviso pubblico 2 dicembre 2021, prot. n. 48047, soggetti, invece, direttamente al termine dell'obiettivo intermedio europeo.
Pertanto, per uniformare tali termini, l'articolo 7 sopprime il termine fisso di legge e rinvia, di fatto, al decreto interministeriale la fissazione del termine di aggiudicazione, comunque nel rispetto del termine dell'obiettivo intermedio e degli obiettivi europei.
Le disposizioni di cui all'articolo 8 mirano a differire al 30 novembre 2023 l'entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, che disciplina l'individuazione dei soggetti autorizzati alla tenuta dei corsi di formazione al salvamento in acque marittime, lacustri, fluviali e piscine, oltre che al rilascio delle abilitazioni all'esercizio dell'attività di assistente bagnante. A tal fine, modifica: a) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244 (convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19), che aveva prorogato l'entrata in vigore del citato decreto ministeriale al 30 giugno 2023; b) l'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15), atteso che detta ultima disposizione era stata emanata anche al fine di fronteggiare le esigenze collegate al contesto pandemico all'epoca in atto. La norma definisce altresì i criteri da seguire nell'emanazione del provvedimento di modifica del regolamento di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. A tal fine, la presente disposizione delinea solo i requisiti principali dei soggetti che possono essere autorizzati alla formazione degli assistenti bagnanti, demandando al regolamento la previsione delle disposizioni di dettaglio.
Per garantire la tutela della vita umana in acqua, quale esigenza primaria, e per evitare dubbi interpretativi in merito alla disciplina applicabile fino all'entrata in vigore del nuovo regolamento, la disposizione prevede un regime transitorio, disponendo espressamente che fino all'entrata in vigore del citato decreto continueranno ad applicarsi le disposizioni in vigore precedentemente all'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206. Il tutto per evitare, in un settore legato alla sicurezza dei cittadini e all'avvicinarsi della stagione balneare estiva, che il regime giuridico introdotto da quest'ultimo possa trovare applicazione esclusivamente per un limitato periodo di tempo, con conseguente incertezza normativa sfavorevole alle esigenze occupazionali.
L'articolo 9 proroga di dieci anni il termine entro il quale i congiunti delle vittime delle foibe possono presentare le domande di concessione dell'insegna metallica e relativo diploma, previsto dalla legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del «Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale.
L'articolo 10, limitatamente all'esercizio finanziario 2023, differisce al 7 luglio 2023 il termine finale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001 per la trasmissione alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, da parte delle amministrazioni pubbliche interessate, di programmi dettagliati per interventi volti a tutelare le minoranze linguistiche storiche, favorendo l'uso scritto e orale delle lingue tutelate nell'ambito dell'attività della pubblica amministrazione. Inoltre, si differisce alla medesima data del 7 luglio 2023 il termine per la trasmissione alle regioni territorialmente competenti del programma dettagliato di interventi da parte degli enti locali, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie locali. Di conseguenza, si differisce al 31 agosto 2023 anche il termine imposto dal medesimo decreto del Presidente della Repubblica alle regioni ai fini della trasmissione del citato programma di interventi ricevuto da parte degli enti locali, delle camere di commercio e delle aziende sanitarie locali.

Capo III – Disposizioni urgenti in materia di iniziative di solidarietà sociale.

L'articolo 11 è volto a istituire e disciplinare la procedura di emissione di carte-valori con maggiorazione destinata a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città e per l'ambiente.
Le emissioni di carte-valori postali con maggiorazione sono costituite da francobolli in genere commemorativi o celebrativi, ove il valore facciale è indicato con una somma.
Il primo ammontare è imputato al costo relativo al trasporto della corrispondenza che viene incassato dalle Poste; l'altro, che è detto maggiorazione o sovrapprezzo, viene raccolto dalle Poste e devoluto a chi stabilito: in beneficenza o in soccorso di persone bisognose di urgente e occasionale aiuto.
In molte nazioni sono stati prodotti francobolli con maggiorazione molto noti come, ad esempio, quelli in favore della Croce Rossa o in soccorso di popolazioni afflitte da calamità naturali (anche in Italia, ad esempio, a seguito dell'alluvione della fine del 1994 in Piemonte) o in favore di associazioni che si occupano di buone cause. Invero, tale disposizione concerne l'emissione con maggiorazione di francobolli che abbiano a oggetto una finalità sociale, e dunque diversa da quella commemorativa o celebrativa, già disciplinata dal decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655.
Pertanto, il presente articolo, al comma 1, svincola l'emissione di carte-valori postali con maggiorazione dalle finalità di commemorazione di personaggi o di celebrazione di avvenimenti di particolare importanza.
Il comma 2 prevede che l'emissione di carte-valori con finalità sociale con maggiorazione è autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con lo stesso decreto sono individuati la percentuale della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario della maggiorazione e gli adempimenti, a carico della società concessionaria, da eseguire al termine del periodo di validità.
Il comma 3 stabilisce che il valore e le caratteristiche tecniche sono definiti con un decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze.
Il comma 4 prescrive che la società concessionaria devolva, in nome e per conto dell'acquirente, sul conto corrente postale dedicato al beneficiario, l'incasso delle somme derivanti dalla maggiorazione. Nel caso in cui il beneficiario non sia in possesso di un conto corrente postale dedicato, sarà cura della società concessionaria mettere a disposizione dello stesso un conto corrente senza oneri. Infine, si pone nei confronti della società concessionaria l'obbligo di rendicontazione delle operazioni a favore del Ministero delle imprese e del made in Italy. Si precisa, altresì, che la devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefìci fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.
L'articolo 12 intende espungere dall'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato, il riferimento all'articolo 32 del medesimo decreto, in ragione dell'opportunità di prevenire qualsiasi dubbio interpretativo in ordine alla ricorribilità avanti all'autorità giudiziaria ordinaria di tutte le decisioni, in rito e nel merito, adottate dalla Commissione territoriale.
La possibilità, sia pure remota e risolvibile in via interpretativa, che il riferimento all'articolo 32 del citato decreto legislativo possa essere inteso nel senso di una limitazione della possibilità di ricorrere al giudice nei soli casi di rigetto nel merito, e non anche nei casi di decisione in rito assunta dalla Commissione in conformità agli articoli 23, 29 e 30 del medesimo decreto legislativo, richiamati nel comma 1 dell'articolo 32, è stata evidenziata nel parere reso, in data 26 aprile 2023, dal Comitato per la legislazione della Camera dei deputati in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 marzo 2023, n. 20, recante disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto dell'immigrazione irregolare (atto Camera n. 1112).
Il capo IV, contenente le disposizioni finali, contiene l'articolo 13, che reca la clausola di invarianza finanziaria, e l'articolo 14, con il quale si disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2023.

Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, recante «Attuazione della delega conferita dall'art. 1, comma 32, della L. 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di riordino e soppressione di enti pubblici di previdenza e assistenza», e, in particolare, l'articolo 3;

Visto il decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, recante «Disposizioni per la trasformazione degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato», e, in particolare, l'articolo 13;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, recante «Interventi urgenti in materia economico-finanziaria, per lo sviluppo e l'equità sociale»;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, recante «Proroga e definizione di termini», e, in particolare, l'articolo 9;

Visto il decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, recante «Misure urgenti per il rilancio del servizio sanitario della regione Calabria e per il rinnovo degli organi elettivi delle regioni a statuto ordinario»;

Visto il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose»;

Visto il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi», e, in particolare, l'articolo 10;

Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria»;

Visto il decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, recante «Disposizioni urgenti di proroga della partecipazione di personale militare al potenziamento di iniziative della NATO, delle misure per il servizio sanitario della regione Calabria, nonché di Commissioni presso l'AIFA e ulteriori misure urgenti per il comparto militare e delle Forze di polizia»;

Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025»;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure volte a garantire l'efficienza dell'organizzazione degli enti previdenziali pubblici, nonché delle fondazioni lirico-sinfoniche;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di provvedere alla proroga e alla definizione di termini di prossima scadenza al fine di garantire la continuità e l'efficacia dell'azione amministrativa in materia sanitaria e fiscale, nonché l'occupazione nel settore del salvamento acquatico;

Considerata, infine, la straordinaria necessità e urgenza di stabilire misure che assicurino l'effettività delle politiche di solidarietà sociale;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 4 maggio 2023;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro della salute, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle imprese e del made in Italy, del Ministro della cultura e del Ministro per lo sport e i giovani;

emana

il seguente decreto-legge:

Capo I
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DI ENTI PUBBLICI

Articolo 1.
(Riforma dell'ordinamento degli enti previdenziali pubblici)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare i procedimenti amministrativi degli enti previdenziali pubblici e di riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dei medesimi enti, all'articolo 3 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, la lettera a-bis) è abrogata;

b) al comma 3, dopo le parole: «con la procedura di cui all'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400» sono aggiunte le seguenti: «, tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia»;

c) il comma 3-bis è abrogato;

d) al comma 5, dopo le parole: «il bilancio preventivo ed il conto consuntivo;» sono aggiunte le seguenti: «propone al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale;» e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Il consiglio è composto dal Presidente dell'Istituto, che lo presiede, e da quattro membri, tutti scelti tra persone di comprovata competenza e professionalità, con specifica esperienza nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia.»;

e) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Il direttore generale è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, su proposta del consiglio di amministrazione, tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia; può assistere alle sedute del consiglio di indirizzo e vigilanza; ha la responsabilità dell'attività diretta al conseguimento dei risultati e degli obiettivi fissati dal consiglio di amministrazione; sovraintende al personale e all'organizzazione dei servizi, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo; esercita i poteri di cui agli articoli 8 del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 e 48 della legge 9 marzo 1989, n. 88, nonché tutti gli altri previsti dalla legislazione vigente.»;

f) il comma 9 è sostituito dal seguente:

«9. Gli organi di cui al comma 2 durano in carica quattro anni a decorrere dalla data di insediamento e possono essere rinnovati una sola volta, anche non consecutiva. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del quadriennio, ancorché siano stati nominati nel corso di esso, in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti.».

2. Nelle more dell'adozione delle modifiche all'organizzazione degli enti disposte ai sensi del comma 1 e, in ogni caso, fino alla nomina dei nuovi organi, al fine di assicurare la continuità amministrativa dell'INPS e dell'INAIL, è nominato, entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, un commissario straordinario, rispettivamente per ciascuno dei due enti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Il commissario è scelto tra persone di comprovata competenza e professionalità nonché di indiscussa moralità e indipendenza, nel rispetto dei criteri di imparzialità e garanzia e assume, per il periodo in cui è in carica, i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione ai sensi della disciplina vigente. Con la nomina del commissario straordinario, il presidente, il vice presidente e il consiglio di amministrazione dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono con effetto immediato. I direttori generali dell'INPS e dell'INAIL, in carica alla data di entrata in vigore del presente decreto, decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione, nominati per effetto delle disposizioni di cui al presente articolo.
3. In applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, entro il termine di novanta giorni dall'insediamento, i commissari straordinari dell'INPS e dell'INAIL apportano le conseguenti modifiche ai rispettivi regolamenti di organizzazione e a tutti gli altri regolamenti interni.
4. In sede di prima applicazione, per ciascuno degli enti interessati, il consiglio di amministrazione nominato all'esito delle modifiche all'organizzazione di cui al presente articolo provvede, entro quarantacinque giorni dal rispettivo insediamento, a proporre al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la nomina del direttore generale, sulla base delle disposizioni di cui al comma 1.
5. L'articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639 è abrogato.

Articolo 2.
(Disposizioni in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)

1. All'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, il settimo periodo è sostituito dal seguente: «Alle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310, il divieto di conferimento di incarichi si applica al raggiungimento del settantesimo anno di età.».
2. All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il sovrintendente cessa in ogni caso dalla carica al compimento del settantesimo anno di età.».
3. I sovrintendenti delle fondazioni lirico-sinfoniche che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno compiuto il settantesimo anno di età, cessano anticipatamente dalla carica a decorrere dal 1° giugno 2023, indipendentemente dalla data di scadenza degli eventuali contratti in corso.

Capo II
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI TERMINI LEGISLATIVI

Articolo 3.
(Proroga di termini in materia sanitaria)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 novembre 2022, n. 169, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 196, le parole: «di 6 mesi» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023». Con riferimento alle misure di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, gli effetti delle disposizioni di cui al primo periodo operano limitatamente alle unità con contratto di lavoro flessibile in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I Commissari straordinari, nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 10 novembre 2020, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 181, decadono, ove non confermati con le procedure di cui al medesimo articolo 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai subcommissari spetta un compenso non superiore a quello stabilito dalla normativa regionale per i direttori generali degli enti del servizio sanitario».
4. Il comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, è sostituito dal seguente:

«2. A decorrere dal 1° luglio 2023, l'Unità di cui al comma 1 è soppressa e il Ministero della salute subentra nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo alla stessa, ivi inclusa la titolarità della contabilità speciale e del conto corrente bancario, di cui al comma 1. Al 31 dicembre 2023, il Ministero della salute procede alla chiusura della contabilità speciale e del conto corrente di cui al comma 1, ai sensi dell'articolo 44-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le eventuali somme ivi giacenti sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate in tutto o in parte, anche con profilo pluriennale, mediante decreto del Ragioniere generale dello Stato, ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le eventuali risorse non più necessarie sono acquisite all'erario.».

5. All'articolo 38, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° ottobre 2023».
6. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2024».

Articolo 4.
(Proroga di termini in materia fiscale)

1. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 232, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023» e le parole: «rispettivamente il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente il 31 ottobre»;

b) al comma 233, le parole: «1° agosto 2023» sono sostituite dalle seguenti: «1° novembre 2023»;

c) ai commi 235 e 237, le parole: «30 aprile 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2023»;

d) al comma 241, le parole: «30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2023»;

e) al comma 243, le parole: «31 luglio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2023».

2. Le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 2-bis, lettera c-bis), del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, si applicano a partire dalle dichiarazioni relative al periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2022, n. 122. Fino al periodo di imposta in corso a tale data, i dati contenuti nelle schede relative alle scelte dell'otto, del cinque e del due per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche continuano a essere trasmessi con le modalità e secondo i termini stabiliti dall'articolo 17, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 11 giugno 1999, n. 135.
3. Tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

Articolo 5.
(Disposizioni urgenti in materia di sport)

1. All'articolo 1, comma 24, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, le parole: «fino al 30 giugno 2023» sono sostituite dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2023».
2. Una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 500, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel limite massimo di 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026 possono essere destinate alla realizzazione di interventi strettamente connessi e funzionali allo svolgimento di giochi olimpici relativi all'allestimento del villaggio olimpico di Cortina d'Ampezzo. Tali interventi sono inseriti nel piano degli interventi da definire ai sensi all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2020, n. 31.
3. All'articolo 90, comma 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «per i mutui relativi» sono sostituite con le seguenti: «per i finanziamenti sotto qualsiasi forma, ivi incluse garanzie, fideiussioni e altri impegni di firma: a) relativi»;

b) dopo le parole: «finalità sportive» sono aggiunte le seguenti: «b) concessi a favore di soggetti pubblici o privati per le attività finalizzate alla promozione, all'aggiudicazione e all'organizzazione di grandi eventi internazionali in svolgimento entro il 30 giugno 2026.».

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articolo 6.
(Termini in materia di infrastrutture e trasporti)

1. All'articolo 11-quinquiesdecies, comma 1, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, le parole: «31 marzo 2023» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2023».
2. All'articolo 33-bis, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, le parole «di ventiquattro mesi» sono sostituite dalle seguenti: «di trentasei mesi».

Articolo 7.
(Termini per l'aggiudicazione degli interventi relativi ad asili nido e scuole dell'infanzia)

1. All'articolo 24, comma 6-bis, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, le parole: «non oltre il 31 maggio 2023 al fine di poter rispettare gli obiettivi del Piano» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il termine di aggiudicazione previsto dagli obiettivi del Piano».

Articolo 8.
(Termini in materia di occupazione nel settore del salvamento acquatico)

1. Al fine di favorire l'occupazione nel settore del salvamento acquatico:

a) all'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «30 giugno 2023», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «30 novembre 2023»;

b) all'articolo 10, comma 3-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, al secondo periodo, le parole da: «per garantire la piena osservanza» fino alle parole «per l'ottenimento del brevetto» sono sostituite dalle seguenti: «per garantire la salute dei bagnanti, la sicurezza delle attività balneari lungo i litorali marittimi, lacustri, fluviali e nelle piscine e valorizzare il carattere altamente specialistico che comporta l'attività dei soggetti abilitati al salvamento. Per le suddette finalità di interesse pubblico, possono essere rilasciate autorizzazioni a nuovi soggetti formatori aventi personalità giuridica e privi di scopo di lucro, con presenza diffusa sul territorio nazionale. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di modifica del regolamento di cui al secondo periodo, si applicano le disposizioni in vigore prima dell'emanazione del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2016, n. 206, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 17 novembre 2016, n. 269.».

Articolo 9.
(«Giorno del ricordo» in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati)

1. All'articolo 4, comma 2, della legge 30 marzo 2004, n. 92, le parole: «entro il termine di venti anni» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di trenta anni».

Articolo 10.
(Misure urgenti a tutela delle minoranze linguistiche)

1. Al fine di garantire la tutela delle minoranze linguistiche nell'attività della pubblica amministrazione, limitatamente ai fondi relativi all'esercizio finanziario 2023, i termini previsti dall'articolo 8, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345, concernenti la trasmissione dei programmi dettagliati degli interventi previsti dagli articoli 9 e 15 della legge 15 dicembre 1999, n. 482, sono differiti al 7 luglio 2023. Conseguentemente, il termine previsto dall'articolo 8, comma 5, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 2001, concernente la trasmissione da parte delle regioni interessate dei progetti di cui al comma 3, è differito al 31 agosto 2023.

Capo III
DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI INIZIATIVE DI SOLIDARIETÀ SOCIALE

Articolo 11.
(Emissioni filateliche con sovraprezzo per finalità sociali)

1. Le carte-valori postali possono prevedere una maggiorazione rispetto al valore facciale, da destinare a finalità di natura solidaristica in relazione ad emergenze nazionali o internazionali caratterizzate da effetti gravemente pregiudizievoli per le popolazioni, per le città o per l'ambiente.
2. L'emissione è in tal caso autorizzata con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle imprese e del made in Italy. Con il medesimo decreto sono definiti il valore della maggiorazione, il periodo di validità, il soggetto beneficiario, nonché gli adempimenti che la società concessionaria deve attuare al termine del periodo di validità.
3. Con decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sono definiti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui al comma 1.
4. La società concessionaria devolve interamente, in nome e per conto dell'acquirente, l'incasso delle somme riferite alla maggiorazione direttamente al soggetto beneficiario, su un proprio conto corrente postale dedicato ovvero, ove quest'ultimo non ne sia in possesso, su un conto corrente postale messo a disposizione dalla società concessionaria senza oneri, limitatamente al periodo di durata dell'iniziativa. Al termine del periodo di validità delle carte-valori postali di cui al comma 1, la società concessionaria rendiconta le operazioni al Ministero delle imprese e del made in Italy. La devoluzione delle somme di cui al primo periodo non rileva ai fini del riconoscimento di benefìci fiscali, comunque denominati, connessi all'effettuazione di erogazioni liberali.

Articolo 12.
(Disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello status di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria)

1. All'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la parola: «della» è sostituita dalle seguenti: «adottati dalla» e le parole: «di cui all'articolo 32» sono soppresse.

Capo IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Articolo 14.
(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 2023.

MATTARELLA

Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Schillaci, Ministro della salute
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Sangiuliano, M
inistro della cultura
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani

Visto, il Guardasigilli: Nordio

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