XIX LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
N. 1149
DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 maggio 2023 (v. stampato Senato n. 613)
presentato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
(TAJANI)
di concerto con il ministro dell'interno
(PIANTEDOSI)
con il ministro della giustizia
(NORDIO)
e con il ministro dell'economia e delle finanze
(GIORGETTI)
Ratifica ed esecuzione del Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018
Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 9 maggio 2023
DISEGNO DI LEGGE
Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica)
1. Il Presidente della Repubblica č autorizzato a ratificare il Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Senegal, fatto a Dakar il 4 gennaio 2018.
Art. 2.
(Ordine di esecuzione)
1. Piena ed intera esecuzione č data al Trattato di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformitą a quanto disposto dall'articolo 26 del Trattato stesso.
Art. 3.
(Copertura finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dalle spese derivanti dall'attuazione degli articoli 6, 10, 12, 18, 19 e 24 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 55.879 a decorrere dall'anno 2023, e dalle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 24 del medesimo Trattato, pari a euro 17.200 a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4.
(Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Testo del Trattato