PDL 1148

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1148

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
FOTI, CARAMANNA, ANTONIOZZI, COLOMBO, COMBA, GIOVINE, MAERNA, PIETRELLA, SCHIANO DI VISCONTI, ZUCCONI

Disposizioni in materia di riconoscimento del sistema italiano delle «pro loco»

Presentata il 9 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Le «pro loco» sono associazioni senza scopo di lucro formate da volontari che si impegnano in attività volte alla promozione dei luoghi, alla scoperta e alla tutela delle tradizioni locali, al miglioramento della qualità della vita di chi vi abita, alla valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del territorio. Tali associazioni organizzano manifestazioni in ambito turistico-culturale, storico-ambientale, folcloristico, gastronomico e sportivo e costituiscono un punto di riferimento sia per gli abitanti sia per i visitatori di una località. In Italia negli ultimi vent'anni il numero delle pro loco esistenti è più che raddoppiato, mostrando come le stesse rappresentino un modello vincente e convincente, per nulla obsoleto, anzi di piena attualità, in grado di soddisfare la crescente volontà mostrata da gran parte dei cittadini di agire direttamente a livello locale a favore della società e a difesa dei suoi valori più genuini.
La nascita delle pro loco risale alla fine dell'Ottocento quando, sull'esempio dei comitati di cura e delle società di abbellimento, iniziarono a nascere dei comitati cittadini che nella denominazione adottavano la preposizione «pro» davanti al nome della località dove operavano. Nei primi anni del Novecento le pro loco, sollecitate dall'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) iniziarono a diffondersi in tutto il territorio nazionale, ma ben presto il secondo conflitto mondiale arrestò fortemente il turismo e le iniziative ad esso legate, provocando così una forte interruzione della nascita e dell'attività delle pro loco.
Con la fine del conflitto mondiale e la ricostruzione, tuttavia, queste associazioni ripresero la loro costante proliferazione e con il decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 7 gennaio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 27 gennaio 1965, fu istituito l'albo delle associazioni pro loco, presso il medesimo Ministero del turismo e dello spettacolo. La responsabilità della tenuta dell'albo venne successivamente trasferita alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 6, in forza del quale le medesime associazioni diventarono, anche per effetto della nuova legge quadro sul turismo (legge n. 217 del 1983), i principali enti pubblici di riferimento delle pro loco. Ancora oggi, pertanto, le associazioni pro loco sono regolate da leggi regionali diverse e sono finanziate da tali enti in misura diversa.
Secondo gli ultimi rilevamenti dell'Associazione artigiani e piccole imprese (CGIA) di Mestre-Centro Studi Sintesi, il sistema delle pro loco rappresenta un vero e proprio fenomeno tipicamente italiano caratterizzato da circa 6.300 associazioni di categoria, in media 0,79 per ogni comune, e da oltre 300.000 volontari. Tra queste associazioni, circa 4.700 sono impegnate nella valorizzazione e nella gestione del patrimonio locale materiale, 5.500 svolgono attività di comunicazione e di promozione delle attività locali e il 57 per cento cura la gestione dell'ufficio informazioni turistiche del comune in cui sono costituite. Inoltre, il 57 per cento delle associazioni pro loco realizza interventi di sostegno o di solidarietà sociale, l'81 per cento collabora con le amministrazioni pubbliche, il 36 per cento organizza rievocazioni storiche, il 53 per cento realizza mostre d'arte e il 20 per cento gestisce o partecipa alla gestione di musei, siti archeologici e biblioteche. È evidente, dunque, che il sistema italiano delle pro loco ha un forte impatto socio-economico, che genera ricchezza e stimola le economie locali.
Attualmente in Italia gli enti di rappresentanza di maggior rilievo, che di fatto coordinano e offrono servizi alle associazioni pro loco sono l'Unione nazionale delle pro loco d'Italia (UNPLI), fondata nel 1962, e l'Ente pro loco italiane (EPLI APS), di recente costituzione. L'UNPLI è iscritta nel registro nazionale delle associazioni di promozione sociale e all'albo nazionale del servizio civile nazionale. La sua rete associativa, strutturata in comitati regionali, provinciali e di bacino, è presente capillarmente in tutto il territorio nazionale ed è diretta da un Consiglio nazionale che rappresenta le associazioni pro loco presenti in ogni regione italiana.
L'EPLI APS, invece, è un nuovo ente del Terzo settore, ma che anch'esso ha preso forma attraverso la riproposizione e il rafforzamento dei princìpi ispiratori della nascita delle pro loco quali associazioni di promozione turistico-culturale dei territori. Come l'UNPLI, l'EPLI APS assicura servizi semplici e garantiti alle proprie associate attraverso comitati regionali sulla base del principio federativo, che rappresentano un decentramento nei territori della responsabilità di gestione e che devono strutturare una propria attività di coordinamento funzionale ai servizi che l'EPLI APS eroga alle associate.
La presenza di tali realtà associative è fondamentale per il corretto funzionamento delle pro loco presenti capillarmente in tutto il territorio nazionale nonché per il raggiungimento degli obiettivi di promozione sociale e di valorizzazione dei prodotti e delle bellezze del territorio, pertanto è importante che le regioni, nell'esercizio delle competenze ad esse riservate in materia di turismo e attività ad esso connesse, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, garantiscano l'uniformità di trattamento nei riguardi degli enti di rappresentanza delle pro loco.
La presente proposta di legge, composta da un unico articolo, si inserisce nel quadro normativo esistente per rafforzare l'alto valore del sistema italiano delle «pro loco» al fine di adeguarlo alle moderne necessità sopravvenute.
In particolare, si prevede l'istituzione, presso il Ministero del turismo, di un registro nazionale delle reti associative delle pro loco. L'iscrizione in tale registro costituisce requisito necessario per gli enti di rappresentanza, al fine di riconoscere a ciascun comitato regionale la possibilità di rappresentare le associazioni pro loco aderenti nei rapporti con la regione, di stipulare convenzioni e di attivare altre forme di collaborazione con le pro loco ad essi associate. Le disposizioni, inoltre, mirano a fornire delle linee guida alle regioni, affinché normando la materia su cui esse hanno competenza esclusiva, garantiscano uniformità di trattamento a tutte le reti associative delle pro loco.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La Repubblica riconosce il sistema italiano delle «pro loco» quale sistema associativo presente sul territorio nazionale.
2. Per «pro loco» si intendono gli enti aventi natura privatistica e senza scopo di lucro che abbiano statutariamente le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettere f), i) e k), del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.
3. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, le pro loco possono associarsi alle reti associative nazionali che presentano i requisiti previsti dall'articolo 41 del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
4. È istituito, presso il Ministero del turismo – Direzione generale della valorizzazione e della promozione turistica, il registro degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco, costituiti ai sensi dell'articolo 41, comma 1, lettera a), del codice di cui al decreto legislativo n. 117 del 2017.
5. L'iscrizione degli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco al registro istituito ai sensi del comma 4 costituisce requisito necessario per:

a) il riconoscimento dei comitati regionali afferenti ai medesimi enti nei rapporti con la regione;

b) la stipulazione di convenzioni e l'attivazione di forme di collaborazione con le pro loco da essi rappresentate;

c) la partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei.

6. Le regioni, nell'esercizio delle competenze ad esse riservate in materia di turismo e attività ad esso connesse, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, devono garantire uniformità di trattamento agli enti di rappresentanza nazionale delle pro loco, iscritti nel registro istituito ai sensi del comma 4 del presente articolo.

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