PDL 1145

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1145

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
GHIRRA, ZANELLA, BONELLI, BORRELLI, DORI, EVI, FRATOIANNI, GRIMALDI, MARI, PICCOLOTTI, ZARATTI

Modifica all'articolo 1, comma 414, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e disposizioni in materia di indennità per gli esercenti la professione sanitaria di ostetrica nelle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale

Presentata il 9 maggio 2023

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Onorevoli Colleghe e Colleghi! – In applicazione dell'articolo 1, commi da 409 a 411 e commi 414 e 415 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in data 2 novembre 2022 è stato sottoscritto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019/2021, che ha operato una revisione del sistema di classificazione del personale sanitario e un nuovo regime per le progressioni economiche, intervenendo anche sul trattamento economico del personale. In particolare, al fine di valorizzare il ruolo di alcuni specifici profili, sono state istituite, in applicazione delle norme sopra citate, l'indennità di specificità infermieristica, corrisposta a infermieri e infermieri pediatrici, ma anche a infermieri generici, infermieri psichiatrici e puericultori (figura, quest'ultima, peraltro appartenente al gruppo delle «arti ausiliarie delle professioni sanitarie» e non alle professioni sanitarie), l'indennità di pronto soccorso per il personale dedicato, l'indennità di tutela del malato e promozione della salute per le altre professioni sanitarie, comprendendo in quest'ultima categoria gli operatori socio-sanitari (Oss) e quelli che esercitano la professione di ostetrica.
La collocazione della professione ostetrica tra le figure professionali a cui è destinata l'indennità di «tutela del malato e promozione della salute», e non nella diversa e più specifica categoria di «indennità di specificità infermieristica», rappresenta una scelta del tutto incoerente con le normative previgenti che riconoscono e includono la professione ostetrica tra le professioni sanitarie assistenziali, al pari di quelle infermieristiche.
Si ricorda, al proposito, che ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e del decreto di attuazione del medesimo (decreto del Ministro della salute 29 marzo 2001), la professione ostetrica è compresa all'interno del personale sanitario infermieristico, e che il decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 740, all'articolo 1 ha individuato la figura dell'ostetrica o dell'ostetrico e disciplinato l'attività di sua competenza. La legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie, all'articolo 1, comma 1, definisce le professioni sanitarie sostituendo la denominazione «professione sanitaria ausiliaria» con «professione sanitaria», e abroga, al comma 2, il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1975, n. 163, che recava l'aggiornamento del regio decreto 26 maggio 1940, n. 1364, concernente il regolamento per l'esercizio professionale delle ostetriche. Al medesimo comma 2 stabilisce, poi, che il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.
La legge 10 agosto 2000, n. 251, recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica, all'articolo 1, stabilisce che «Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell'assistenza».
Si tratta della norma cardine delle professioni sanitarie, con la quale viene riconosciuta l'autonomia professionale nell'ambito delle proprie attività. Anche in questo caso la professione ostetrica è inclusa tra le professioni assistenziali insieme alle professioni infermieristiche. Al comma 2 dello stesso articolo il legislatore ha previsto lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni infermieristico-ostetriche, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino. Tale valorizzazione è stata tuttavia riservata esclusivamente alla professione infermieristica dalla citata legge n. 178 del 2020, che ha infatti escluso la professione ostetrica.
Si ricorda inoltre che il decreto del Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica 2 aprile 2001 inserisce la professione ostetrica e quella infermieristica nella stessa classe di laurea, ossia «classe delle lauree in professioni sanitarie infermieristiche e professione sanitaria ostetrica», da cui derivano le classi L/SNT1 per la formazione di I livello, compreso il Master di I livello per le funzioni di coordinamento e LM/SNT1 per la formazione di II livello che delinea la figura del dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche e ostetriche. Dal punto di vista universitario, pertanto, le due professioni sono raggruppate nella stessa classe di laurea e per tale ragione appare ancor più incomprensibile la differenziazione posta in essere con la legge n. 178 del 2020.
Si osserva inoltre che l'attività di pronto soccorso rientra nel campo di azione e responsabilità della professione ostetrica: la quasi totalità dei punti nascita in Italia ha infatti un punto di accettazione per le urgenze ed emergenze ostetrico-ginecologiche (pronto soccorso ostetrico-ginecologico), indipendente dal Dipartimento di urgenza/Pronto soccorso generale. In questi reparti, le ostetriche svolgono attività di accettazione, triage con attribuzione di codice di urgenza, rivalutazione, osservazione e presa in carico di pazienti sia ostetriche che ginecologiche, comprese le pazienti positive al COVID-19. L'indennità di pronto soccorso è prevista dall'articolo 107, comma 4, del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto sanità per il triennio 2019/2021 per gli operatori sanitari afferenti al pronto soccorso. In favore di chi svolge la professione ostetrica, benché svolga la stessa attività di pronto soccorso/triage, non viene garantita tale indennità, poiché i punti di accettazione per le urgenze ed emergenze ostetrico-ginecologiche (pronto soccorso ostetrico-ginecologici) quasi sempre sono indipendenti rispetto al pronto soccorso generale ed ai dipartimenti di urgenza. Il legislatore ha disposto cioè un ulteriore aumento dell'indennità per il personale del comparto sanità afferente al pronto soccorso, escludendo tutto il personale dedicato all'attività di accettazione urgenze e triage presso le altre unità operative.
Il riconoscimento dell'indennità di pronto soccorso alle ostetriche è rimesso alla contrattazione di secondo livello, con il rischio di veder nascere ulteriori discriminazioni.
La disuguaglianza posta in essere dalla legge n. 178 del 2020 e, di conseguenza, dal citato nuovo contratto collettivo – per il comparto sanità lede la dignità professionale della figura della ostetrica e, quindi, del destinatario al quale la sua attività è rivolta, ossia le donne. Il riconoscimento specifico per la professione infermieristica, infermieristica pediatrica e per gli operatori di puericultura esalta l'attività assistenziale da queste svolta nei confronti della popolazione generale adulta e neonatale, ma l'esclusione della professione ostetrica da questo riconoscimento pone le basi per una netta disuguaglianza per la popolazione femminile alla quale l'attività dell'ostetrica è rivolta.
Nella convinzione che le pari opportunità debbano essere riconosciute anche in ambito sanitario, la presente proposta di legge modifica la legge n. 178 del 2020 escludendo la professione di ostetrica o di ostetrico dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 414 e 415, e prevedendo l'inserimento dei professionisti ostetrici tra i beneficiari dell'indennità specifica infermieristica, prevedendo una adeguata copertura finanziaria, che incrementa il fondo sanitario nazionale dell'ammontare di risorse necessario a soddisfare l'onere recato dalla presente proposta di legge.
La presente proposta di legge intende mettere a disposizione della contrattazione nazionale, nell'ambito del rinnovo contrattuale 2022/2024 per il personale sanitario, le risorse necessarie per il riconoscimento dell'indennità infermieristica alle ostetriche di cui alla presente legge.
Si rammenta che nel corso della discussione delle mozioni sul Servizio sanitario nazionale approvate dalla Camera l'8 marzo 2023 il Governo ha accolto numerosi impegni della mozione del Gruppo Alleanza Verdi e Sinistra e tra questi quello di individuare le necessarie risorse da destinare al rinnovo del contratto nazionale di lavoro del personale sanitario per il triennio 2022-2024: la proposta recata dalla presente proposta di legge va in quella direzione, individuando le problematiche ed affrontandole con proposte concrete da mettere a disposizione delle parti sociali senza depauperare le già scarse risorse del Servizio sanitario nazionale.
La proposta di legge, in particolare:

all'articolo 1, sopprime la previsione dell'indennità di tutela del malato e promozione della salute per il personale ostetrico, recata dall'articolo 1, comma 414, della legge n. 178 del 2020;

all'articolo 2, inserisce la figura professionale ostetrica tra quelle beneficiarie dell'indennità di specificità infermieristica. A tal fine, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale, tale indennità dovrà essere riconosciuta anche alle figure ostetriche, mettendo a disposizione un finanziamento adeguato che, dalla proposta di legge, è quantificato in 140 milioni di euro l'anno, mediante rifinanziamento del Fondo sanitario nazionale. Le risorse necessarie sono prelevate dal Fondo per le esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2020, n. 178)

1. Al comma 414 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: «, tecnico-sanitarie e di ostetrica» sono sostituite dalle seguenti: «e tecnico-sanitarie».

Art. 2.
(Riconoscimento e valorizzazione della figura di ostetrica o di ostetrico)

1. Ai fini del riconoscimento e della valorizzazione delle competenze e delle specifiche attività svolte dalle figure professionali di ostetrica o di ostetrico dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, la figura professionale dell'ostetrica o dell'ostetrico rientra tra le figure professionali beneficiarie dell'indennità di specificità infermieristica di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale del triennio 2022-2024 relativa al comparto sanità è riconosciuta, nei limiti dell'importo complessivo annuo lordo di 140 milioni di euro, un'indennità di specificità da attribuire al personale di cui al medesimo comma 1 con decorrenza dal 1° gennaio 2023 quale parte del trattamento economico fondamentale.
3. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 da destinare alla contrattazione collettiva nazionale, a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, che è incrementato del corrispondente importo.
4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 3 pari a 140 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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