PDL 1144

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1144

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMANO

Modifica all'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, in materia di oggetti di antiquariato realizzati con prodotti derivati da specie vegetali e animali protette

Presentata il 9 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'antiquariato comprende tutti quegli oggetti, mobili e complementi di arredo realizzati almeno cento anni prima della data in cui vengono valutati. Gli oggetti di antiquariato sono sostanzialmente pezzi pregiati, prodotti artigianalmente, con minuziose tecniche di lavorazione e materiali di qualità, capaci di rappresentare un patrimonio di cultura e tradizione. In Italia il mercato dell'antiquariato è un mercato in espansione e in ripresa dopo la crisi pandemica.
In Italia ci sono oltre 30 casa d'aste, 100 mostre dell'antiquariato all'anno, 500 fra mercati e fiere, migliaia di galleristi, antiquari, raccoglitori, critici ed esperti, 2.648 imprese registrate dalla Confcommercio, per un complessivo stimabile fra i 7 e i 10 miliardi di euro, con un indotto che tocca, in maniera diretta e indiretta, circa 16 milioni di persone.
Il comparto dell'antiquariato però lamenta già da diverso tempo la necessità di norme che favoriscano questo commercio e non lo inibiscano. L'Associazione Italiana antiquari, infatti, denuncia già da anni un disagio crescente causato da una realtà burocratica e amministrativa complessa e restrittiva al punto da risultare invalidante.
Se da una parte le norme restrittive possono arginare fenomeni come la contraffazione o il riciclaggio, spesso in crescita nell'ambiente dell'antiquariato, dall'altra rallentano la crescita del collezionismo e della vendita dell'antiquariato nel rispetto della normativa vigente.
Con la presente proposta di legge si intende modificare l'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che detta la disciplina dei reati relativi all'applicazione della Convenzione di Washington sul commercio delle specie animali e vegetali in via di estinzione, escludendo dal reato di commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione i beni di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947, mantenendo fermo il divieto della vendita e dell'acquisto di beni di antiquariato lavorati successivamente al 1947. Quando l'epoca non è deducibile da altri documenti fa fede la perizia giurata rilasciata da esperti iscritti all'albo del tribunale.
La finalità della proposta è quella di rispondere alle richieste del comparto dell'antiquariato snellendo le procedure burocratiche previste dalla normativa vigente. A tal fine, l'articolo unico dispone la modifica dell'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 1 della legge 7 febbraio 1992, n. 150, è sostituito dal seguente: «1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro quindicimila a euro centocinquantamila chiunque, in violazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del regolamento medesimo, fatta eccezione per gli esemplari di antiquariato lavorati e acquisiti in epoca antecedente al 1947:».

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