PDL 1142

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1142

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
NISINI, BOF, CATTOI, CAVANDOLI, MARCHETTI, OTTAVIANI, PIERRO, PRETTO

Modifiche all'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, in materia di concessione di contributi previdenziali figurativi ai donatori di sangue e di emocomponenti che si astengono dal lavoro per l'intera giornata in cui effettuano la donazione, e disposizioni concernenti il limite di età per i donatori

Presentata l'8 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge si pone l'obiettivo di incentivare le donazioni di sangue e di emocomponenti; atti di generosità tanto semplici quanto fondamentali attraverso i quali è possibile ogni anno salvare migliaia vite.
L'importanza che la donazione di sangue e di emocomponenti riveste sul piano civico, sociale e sanitario è fotografata dalle stime e dai dati disponibili, compresi quelli diffusi dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) secondo cui «ogni due secondi», nel mondo, una persona ha bisogno di sangue.
Le situazioni di necessità sono le più varie, tutte delicate e meritevoli di tutela: donne colpite da emorragie in gravidanza, pazienti sottoposti a interventi chirurgici, vittime di incidenti, persone affette da patologie croniche del sangue e del midollo osseo.
Tra le patologie, citiamo, a titolo di esempio, la talassemia, una malattia ereditaria del sangue caratterizzata da un'anemia cronica dovuta alla sintesi ridotta o assente di una delle catene polipeptidiche (alfa o beta) presenti nella molecola dell'emoglobina. La malattia colpisce oltre 7.000 persone in Italia.
Nelle sue forme più gravi (major) – e in assenza di donatori familiari compatibili per il trapianto di midollo osseo o di cellule staminali – la talassemia costringe il paziente a sottoporsi a trasfusioni per tutta la vita, con una periodicità di circa quindici o venti giorni. Un malato di talassemia necessita dalle quaranta alle cinquanta sacche di sangue annue, ottenute da altrettante donazioni. Se consideriamo l'intervallo temporale minimo che deve necessariamente trascorrere tra una donazione e l'altra possiamo stimare che ogni talassemico, per il trattamento della propria patologia, ha bisogno in media di dodici donatori. Sono numeri che confermano l'importanza delle donazioni e la rilevanza che le stesse assumono ai fini dell'erogazione e della sostenibilità delle prestazioni essenziali che devono essere garantite dai servizi sanitari.
Nella consapevolezza di quanto precede, l'OMS ha istituito, fin dal 2004, una giornata dedicata al donatore di sangue, il World Blood Donor Day, con l'obiettivo di celebrare i volontari e di sensibilizzare l'opinione pubblica in merito a questo tema così importante per la tutela della salute collettiva. La penultima edizione dell'evento, dopo il rinvio imposto dalla pandemia di COVID-19, si è tenuta a Roma nelle giornate del 14 e 15 giugno 2021, con lo slogan «Dona il sangue e fai battere il mondo», e ha visto le autorità istituzionali italiane, i vertici dell'OMS e gli altri enti promotori unire la propria voce per ricordare l'importanza della donazione.
Nello scenario attuale, all'indomani della pandemia di COVID-19, l'obiettivo prioritario che dovremmo porci è quello di avvicinare un maggior numero di persone alla rete di raccolta, incrementando la platea dei donatori.
Il numero dei donatori nel 2021, sebbene in crescita rispetto al 2020, è infatti ancora inferiore a quello rilevato negli anni pre-COVID sia in termini assoluti (1.653.268) sia con riferimento ai nuovi donatori (meno 6,7 per cento rispetto al 2019). Il trend negativo interessa anche la raccolta di plasma, per il quale si registrano circa 20.000 chili in meno nel 2022 rispetto al 2021.
Nonostante l'impegno messo in campo ogni giorno, i numeri riportati allontanano l'Italia dall'obiettivo dell'autosufficienza. Per soddisfare il fabbisogno di medicinali plasmaderivati, il nostro Paese si vede costretto a rivolgersi sempre maggiormente al mercato estero, in particolare a quello degli Stati Uniti, nel quale peraltro si è registrato un aumento considerevole dei prezzi dal 2020.
La presente proposta di legge, al fine di fronteggiare le descritte criticità, prevede l'introduzione di due disposizioni che vanno a modificare le norme e i regolamenti attualmente in vigore in materia di attività trasfusionali. Le modifiche non intaccano i princìpi fondamentali del sistema: volontarietà e gratuità rimangono i capisaldi della donazione che contraddistinguono la rete di raccolta italiana, tra le più avanzate nel panorama internazionale.
L'intervento riguarda, in particolare e innanzitutto, l'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, nella parte in cui riserva in favore dei soli donatori di sangue con rapporto di lavoro dipendente ovvero con tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, il diritto all'accreditamento di contributi previdenziali figurativi per la giornata dedicata alla donazione.
L'articolo 1 della proposta di legge estende il diritto ai contributi figurativi anche ai lavoratori autonomi, concedendo altresì per due giornate successive alla donazione un ulteriore accredito figurativo, valido per tutti i donatori lavoratori, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento. Inoltre, si prevede che il diritto ai contributi figurativi sia riconosciuto, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento e per un massimo di venti giornate annue, per la giornata in cui effettuano la donazione nonché per le successive quattro giornate, anche alle persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, agli studenti e agli inoccupati e disoccupati che non percepiscono indennità di disoccupazione o altre forme di ammortizzatori sociali previsti a normativa vigente. Si garantisce in questo modo la parità di trattamento dei donatori lavoratori, autonomi e dipendenti, sul piano contributivo, e si incentiva anche l'avvicinamento di nuovi volontari alla rete di raccolta, soprattutto delle fasce più giovani della popolazione, salvaguardando al tempo stesso il carattere etico e solidaristico della donazione.
La seconda modifica che si propone riguarda l'allegato IV al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, recante «Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti», nella parte relativa ai requisiti fisici per l'accettazione del donatore di sangue intero e di emocomponenti e, segnatamente, il limite di età ivi previsto, attualmente stabilito in settant'anni (si veda, in particolare, la parte A, punti 1.2 e seguenti, del citato allegato IV).
Vi sono, infatti, migliaia di donatori periodici che, superato il settantesimo anno di età, si trovano ancora in eccellenti condizioni di salute e vorrebbero continuare a dare il loro contributo per la comunità e la rete di raccolta italiana.
Il rammentato limite massimo di età, del resto, non è stato introdotto per il timore che il sangue donato dagli ultrasettantenni sia inadeguato, ma unicamente per ragioni di prevenzione verso la salute dei donatori, sulle quali è tuttavia necessaria una nuova riflessione, coerentemente con l'evoluzione dello scenario demografico, della salute media e degli stili di vita della popolazione. Proprio con riferimento alle condizioni di salute degli ultrasettantenni, possiamo richiamare le considerazioni svolte nell'ambito del 63° congresso della Società italiana di gerontologia e geriatria, tenutosi a Roma alla fine del 2018, secondo cui «nel nostro Paese si raggiunge la terza età dopo i 75 anni» e la «salute fisica e cognitiva dei 65enni di oggi è paragonabile a quella dei 40enni di 30 anni fa». Si cita anche l'esperienza di altri Paesi, con età media inferiore a quella italiana, come la Svezia, dove per il salasso a scopo trasfusionale non sono previsti limiti di età.
A fronte di tali evidenze, l'articolo 2 della proposta di legge prevede l'aggiornamento del limite massimo di età per effettuare la donazione, demandando a un apposito decreto del Ministro della salute l'individuazione dei requisiti in presenza dei quali la donazione può essere consentita anche da parte di donatori periodici di età superiore a settanta anni, naturalmente previa valutazione medica.
L'articolo 3, infine, prevede la copertura finanziaria necessaria per l'attuazione dell'articolo 1.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche all'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219)

1. All'articolo 8 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai medesimi soggetti sono altresì riconosciuti i contributi previdenziali, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento, per le due giornate successive a quella in cui hanno effettuato la donazione»;

b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Il diritto ai contributi previdenziali di cui al comma 1, secondo e terzo periodo, è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile.
1-ter. Il diritto ai contributi previdenziali figurativi è riconosciuto, ai soli fini dell'acquisizione dei requisiti per il diritto al pensionamento e per un massimo di venti giornate annue, per la giornata in cui effettuano la donazione nonché per le quattro giornate successive, anche in favore dei seguenti soggetti:

a) persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, iscritte al Fondo di previdenza di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 565;

b) studenti;

c) inoccupati e disoccupati che non percepiscono indennità di disoccupazione o altre forme di ammortizzatori sociali previsti dalla normativa vigente.

1-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti e le forme gestorie di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, adottano, nell'esercizio della propria autonomia gestionale e compatibilmente con gli equilibri di bilancio, misure volte a garantire il riconoscimento di contributi figurativi per le donazioni di sangue o di emocomponenti effettuate dai rispettivi iscritti»;

c) al comma 3, le parole: «dei commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dei commi 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater e 2».

Art. 2.
(Aggiornamento del limite di età per i donatori)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, sentiti il Centro nazionale sangue di cui all'articolo 12 della legge 21 ottobre 2005, n. 219, e la sezione tecnica per il sistema trasfusionale del Comitato tecnico-sanitario di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede:

a) all'aggiornamento del limite massimo di età per l'accettazione del donatore di sangue intero e di emocomponenti mediante aferesi stabilito nella parte A dell'allegato IV annesso al decreto del Ministro della salute 2 novembre 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 69 alla Gazzetta Ufficiale n. 300 del 28 dicembre 2015, individuando i criteri e i requisiti specifici in presenza dei quali la donazione può essere consentita anche da parte di donatori periodici di età superiore a settanta anni, previa valutazione clinica dei principali fattori di rischio correlati all'età;

b) alla definizione dei protocolli per l'accertamento dell'idoneità fisica dei donatori, delle modalità della donazione, degli intervalli di tempo tra una donazione e l'altra e di eventuali ulteriori criteri e condizioni specificamente applicabili alla donazione di sangue intero e di emocomponenti da parte di donatori periodici di età superiore a settanta anni.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni cui all'articolo 1, valutati in 1 milione di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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