PDL 114

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                        Articolo 10
                        Articolo 11

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 114

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
PANIZZUT, MOLINARI, LAZZARINI, LOIZZO, MATONE, BARABOTTI, BISA, BORDONALI, CANDIANI, CATTOI, CAVANDOLI, CECCHETTI, COIN, COMAROLI, FRASSINI, GIACCONE, GIAGONI, GIGLIO VIGNA, IEZZI, MONTEMAGNI, NISINI

Disposizioni e delega al Governo per la disciplina della figura del caregiver familiare e per la promozione e il sostegno dell'attività di assistenza e di cura da esso svolta

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! — Con il comma 255 nell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), l'Italia ha riconosciuto, dopo un percorso durato oltre venti anni, la figura del caregiver familiare, allineandosi ad altri Paesi europei ed extraeuropei. Questa importante vittoria del diritto offre oggi al legislatore una pagina in bianco, nel libro delle leggi della Repubblica italiana, tutta da scrivere.
La figura del caregiver familiare è individuata dal citato comma 255 nella «persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, ovvero, nei soli casi indicati dall'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé, sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18».
Sempre con l'articolo 1 della legge n. 205 del 2017, al comma 254, è stata prevista l'istituzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali del Fondo per il sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, successivamente incrementata di 5 milioni di euro per gli anni 2019, 2020 e 2021 (articolo 1, comma 483, della legge n. 145 del 2018). Il Fondo era destinato, in origine, alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare. Il decreto-legge n. 86 del 2018, nel trasferire la gestione del Fondo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, ha peraltro modificato l'originaria finalità del Fondo stesso, che oggi non è più volto alla copertura di interventi legislativi, ma viene ripartito annualmente tra le regioni e viene da queste utilizzato per finanziare interventi di assistenza diretta o indiretta in favore dei caregiver familiari. In aggiunta a questa linea di intervento, tenuto conto della necessità di portare a compimento una riforma di sistema, la legge n. 178 del 2020, all'articolo 1, comma 334, ha ripristinato lo stanziamento per la realizzazione dell'intervento legislativo a favore dei caregiver familiari, istituendo un ulteriore Fondo a tal fine destinato. Il Fondo ha una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ed è stato istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Una copertura che, sebbene sia esigua e debba essere integrata e resa strutturale, permette di avviare alcune prime misure di sostegno effettivo per i caregiver familiari riconosciuti ai sensi della presente proposta di legge.
La fine della XVII legislatura, con la sola eccezione dei due commi inseriti nella legge di bilancio, non ha di fatto consentito la puntuale definizione di norme atte a collocare la figura del caregiver familiare nell'ambito di un quadro giuridico di riferimento, capace di garantire la sua tutela non solo per quanto riguarda il riconoscimento dell'attività svolta, ma anche per quanto riguarda i diritti soggettivi da esso derivanti, né vi è stato alcun intervento organico in tal senso nella XVIII legislatura.
È quindi compito dell'attuale legislatore prendere atto del lavoro compiuto nella XVII legislatura e nella XVIII legislatura, in sede di esame dei diversi progetti di legge presentati, unire le diverse prospettive e formulare, con la presente proposta di legge, una prima serie di norme ritenute imprescindibili per rendere pieno ed effettivo il riconoscimento del caregiver familiare contenuto nell'articolo 1, comma 255, della legge n. 205 del 2017, delegando altresì il Governo ad adottare, in tempi rapidi, ulteriori disposizioni per il necessario coordinamento con le norme vigenti, al fine di una piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico della Repubblica.
La presente proposta di legge si compone di undici articoli.
All'articolo 1 si definiscono le finalità, con particolare riferimento al diritto di ciascuna persona di vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e inclusione sociale e al diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità di vita.
All'articolo 2, comma 1, si richiamano le definizioni di caregiver familiare e di assistito, recate dal citato comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 205 del 2017.
All'articolo 3 si dettano le norme in materia di scelta del caregiver familiare da parte dell'assistito. La scelta effettuata secondo la procedura di cui ai commi 1 e 2 può essere modificata o revocata ai sensi del comma 3. Con il comma 4 si prevede che il caregiver familiare si rapporti e si integri con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale, dal progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o dagli eventuali altri piani di intervento previsti per ogni contesto di vita.
L'articolo 4, comma 1, disciplina le procedure per la certificazione della qualifica di caregiver familiare, che è rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), secondo le modalità da questo stabilite, previa autocertificazione dei requisiti che devono essere posseduti all'atto della domanda. Il comma 2 disciplina le ipotesi di cessazione della qualifica di caregiver familiare; il comma 3 reca la clausola di invarianza finanziaria riferita all'INPS relativamente all'attuazione delle disposizioni dello stesso articolo 4.
All'articolo 5 si dettano norme per l'adeguamento dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e dei livelli essenziali di assistenza (LEA) in favore dei caregiver familiari. Il comma 1 demanda a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato secondo la procedura di determinazione dei LEP, la definizione dei livelli essenziali delle prestazioni nel campo sociale che devono essere garantite ai caregiver familiari in tutto il territorio nazionale. Lo stesso comma 1 dispone circa il riparto annuale, tra le regioni, delle risorse allocate nel Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge n. 178 del 2020, ai fini degli interventi di cui al successivo comma 2, che elenca una serie di misure da comprendere nei LEP e da garantire ai caregiver familiari, tenendo conto, tra l'altro, della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito nonché della valutazione della gravità della patologia e del grado di non autosufficienza. Al comma 3 si prevede l'aggiornamento dei LEA da parte della competente Commissione nazionale, in base alla valutazione delle proposte di inserimento di nuovi servizi destinati ai caregiver familiari, tra i quali si considerano essenziali quelli relativi a garantire il diritto alla salute. Il comma 4 puntualizza che le misure di cui all'articolo 5 sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione.
All'articolo 6 si dettano norme per la valorizzazione e il sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza. Al comma 1, si prevede la valorizzazione professionale dell'attività svolta dal caregiver familiare al fine di agevolare un suo inserimento o reinserimento lavorativo, riconoscendo tale attività come competenza certificabile ai sensi del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze». Al comma 2 si prevede, per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, che il riconoscimento delle competenze possa contribuire a formare i crediti formativi per le attività extrascolastiche ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2009, in materia di valutazione degli studenti. Al comma 3 si prevede l'attivazione, da parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di specifici programmi per la collocazione o la ricollocazione lavorativa dei caregiver familiari tramite interventi di politica attiva nell'ambito dei centri per l'impiego. Il comma 4 reca la clausola di invarianza finanziaria ai fini dell'attuazione dell'articolo 6.
L'articolo 7 reca disposizioni in materia di tutela previdenziale, riconoscendo in particolare al caregiver familiare convivente con l'assistito, non lavoratore, la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di cinque anni. Tali contributi si cumulano con quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.
L'articolo 8 reca una delega al Governo per l'adozione di ulteriori norme in favore dei caregiver familiari per la piena integrazione di tale figura nell'ordinamento giuridico della Repubblica. Al comma 1, lettera a), si prevede l'adeguamento della normativa vigente a fini di coordinamento con le disposizioni della presente proposta di legge; alla lettera b) si incentiva l'utilizzo dei sistemi di identità digitale per favorire il rapporto dei caregiver familiari con la pubblica amministrazione; la lettera c) reca il criterio di delega volto ad armonizzare e a semplificare le funzioni e i poteri riconosciuti al caregiver familiare ove nominato amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché a provvedere all'informatizzazione degli obblighi di rendicontazione, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali tra il caregiver familiare, ove nominato amministratore di sostegno, e l'assistito beneficiario; alla lettera d) si individuano le modalità per l'accertamento e il riconoscimento del periodo di attività svolto come caregiver familiare precedentemente alla data della certificazione di cui all'articolo 4; con la lettera e) si individuano le procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, con la precisazione che tali misure debbano essere applicate a un caregiver familiare per ogni assistito; alla lettera f) si fissano i criteri per individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare; alla lettera g) si dispone di inserire tra i lavori usuranti, di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, quello dei caregiver familiari, tenuto conto della loro minore aspettativa di vita; alla lettera h) si dettano i criteri per individuare misure idonee a garantire ai caregiver familiari iscritti alla Gestione separata, in via sperimentale per il quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della legge, la facoltà di destinare la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, cosiddette «long term care». I commi 2 e 3 dettano le procedure per l'esercizio della delega da parte del Governo, con la condizione che, qualora i decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
All'articolo 9, comma 1, si prevede che in sede di censimento generale l'Istituto nazionale di statistica proceda a un'indagine multiscopo in materia di caregiver familiari. Il comma 2 stabilisce che all'attuazione del comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 10 reca disposizioni finanziarie.
All'articolo 11, comma 1, si prevede che il Ministro del lavoro e delle politiche sociali presenti alle Camere una relazione annuale sullo stato di attuazione della legge e, al comma 2, che, sulla base di tale relazione, il Governo proceda con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni della legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate alle sue finalità.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge, in coerenza con quanto previsto dagli articoli 2, 3, 32, 35, primo comma, 36, 38, 48, secondo e quarto comma, 117, secondo comma, lettere f), m), o) e p), e 118, quarto comma, della Costituzione, nonché dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e dalla legge 8 novembre 2000, n. 328, reca disposizioni finalizzate al riconoscimento e alla promozione del diritto di ciascuna persona a vivere nel proprio ambiente, alla partecipazione e all'inclusione sociale nonché del diritto delle persone che la sostengono, curano e assistono alla libertà di affermare la propria personalità e a un degno e adeguato livello di qualità della vita.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Repubblica riconosce e tutela la figura del caregiver familiare di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e riconosce il valore sociale ed economico connesso ai rilevanti vantaggi che dalla sua opera trae l'intera collettività.
3. L'attività di cura del caregiver familiare si svolge con le modalità più opportune in relazione alla situazione di bisogno della persona assistita. In particolare, il caregiver familiare assiste e si prende cura della persona, la sostiene nella vita di relazione, concorre al suo benessere psico-fisico e la aiuta nella mobilità e nel disbrigo delle pratiche amministrative, rapportandosi e integrandosi con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari professionali che forniscono attività di assistenza e di cura.
4. Per le medesime finalità di cui al comma 1, la presente legge riconosce, valorizza e sostiene il ruolo delle associazioni maggiormente rappresentative delle persone con disabilità e non autosufficienti, ivi comprese quelle dei familiari e dei caregiver familiari, quale parte attiva nell'elaborazione partecipata delle politiche sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali dedicate ai caregiver familiari, nonché nei processi di monitoraggio e valutazione.

Art. 2.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge, si definisce:

a) «caregiver familiare» il soggetto di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, che assiste le persone indicate al medesimo comma 255;

b) «assistito» la persona assistita dal caregiver familiare, individuata ai sensi dell'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Art. 3.
(Scelta del caregiver familiare)

1. L'assistito nomina personalmente o attraverso l'amministratore di sostegno il proprio caregiver familiare, fatti salvi i casi di interdizione o di inabilitazione nei quali intervengono rispettivamente tutore o curatore. La qualifica di caregiver familiare non può essere riconosciuta a più di un familiare per l'assistenza alla stessa persona.
2. L'atto di nomina del caregiver familiare è redatto mediante scrittura privata o altro formato che consenta all'assistito di manifestare la propria volontà ed è trasmesso in via telematica all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS).
3. La nomina può essere modificata o revocata con le medesime forme e procedure di cui ai commi 1 e 2.
4. Il caregiver familiare, nominato ai sensi dei commi 1 e 2, si rapporta e si integra con gli operatori del sistema dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari che forniscono attività di assistenza e di cura, secondo quanto riportato dal piano assistenziale individuale (PAI), di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), della presente legge, ove previsto, dal progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, o dagli eventuali altri piani di intervento previsti per ogni contesto di vita.

Art. 4.
(Certificazione della qualifica di caregiver familiare)

1. Entro trenta giorni dalla data di ricezione dell'atto di nomina di cui all'articolo 3, comma 2, l'INPS rilascia al soggetto nominato la certificazione attestante la qualifica di caregiver familiare. Nell'ambito della procedura telematica di presentazione dell'atto di nomina, il caregiver familiare autocertifica:

a) di essere cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) di essere residente nello stesso comune del territorio italiano in cui l'assistito ha la residenza o in un comune a esso limitrofo e di aver risieduto in Italia per almeno un anno;

c) la relazione di parentela o di affinità o l'esistenza di uno dei rapporti di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'eventuale convivenza con l'assistito; qualora il medesimo caregiver familiare si prenda cura di due o più assistiti, è necessaria la convivenza con gli stessi;

d) mediante indicazione degli estremi dei relativi atti di accertamento, la condizione dell'assistito di beneficiario dell'indennità di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, ovvero di disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di non autosufficienza ai sensi dell'allegato 3 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 24 gennaio 2014, ovvero di disabilità gravissima ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 26 settembre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 2016;

e) mediante indicazione degli estremi del PAI, del progetto individuale o degli altri piani di intervento previsti, la quantità e la qualità dell'attività svolta in favore dell'assistito.

2. La certificazione della qualifica di caregiver familiare, rilasciata ai sensi del comma 1 del presente articolo, decorre dalla data del rilascio e cessa la sua efficacia a ogni effetto di legge nei casi di cui all'articolo 3, comma 3, ovvero in caso di impedimento permanente o di morte del caregiver familiare ovvero di morte dell'assistito.
3. L'INPS provvede all'attuazione del presente articolo avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 5.
(Adeguamento dei LEP e dei LEA in favore dei caregiver familiari)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro della salute e del Ministro per le disabilità, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo la procedura di determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e degli obiettivi di servizio di cui all'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, sono definiti i livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) che devono essere garantiti ai caregiver familiari, certificati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge, in tutto il territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come finanziato ai sensi dell'articolo 10, comma 1, della presente legge, sono ripartite annualmente tra le regioni per la realizzazione degli interventi di cui al comma 2 del presente articolo.
2. Ai fini dell'attuazione del comma 1, sono comprese nei LEPS da garantire al caregiver familiare, secondo elenchi da formare sulla base di princìpi di equità e di ragionevolezza, che tengano conto della composizione e della situazione generale socio-economica del nucleo familiare dell'assistito, nonché della convivenza tra il caregiver familiare e l'assistito e della condizione di quest'ultimo risultante dalle certificazioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), le seguenti misure:

a) soluzioni di sostegno condivise nelle situazioni di emergenza personale o assistenziale;

b) interventi di sollievo, di emergenza o programmati, mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale referenziata ai sensi del Quadro nazionale delle qualificazioni, istituito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 8 gennaio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 20 del 25 gennaio 2018, anche con sostituzioni temporanee, da svolgere presso il domicilio dell'assistito, anche in caso di malattia grave, ricovero, visite e prestazioni specialistiche o impedimento del caregiver familiare. Gli interventi di cui alla presente lettera sono definiti in accordo con l'assistito o attraverso l'amministratore di sostegno ovvero, nei casi di interdizione o di inabilitazione, rispettivamente dal tutore o dal curatore;

c) supporto di assistenza di base mediante l'impiego di operatori socio-sanitari o socio-assistenziali in possesso della qualifica professionale referenziata ai sensi del Quadro nazionale delle qualificazioni di cui alla lettera b);

d) consulenze per l'adattamento dell'ambiente domestico dell'assistito;

e) specifiche misure di sostegno e di incentivazione in favore dei caregiver familiari lavoratori, nell'ambito delle competenze regionali;

f) percorsi preferenziali nelle strutture sanitarie al fine di ridurre i tempi di attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie per il caregiver familiare e per l'assistito;

g) rilascio di un'apposita tessera di riconoscimento della qualifica di caregiver familiare, al fine di consentire forme di priorità nel disbrigo di pratiche amministrative svolte nell'interesse dell'assistito e del caregiver familiare stesso;

h) informazioni puntuali ed esaurienti sulle problematiche dell'assistito, sui suoi bisogni assistenziali e sulle cure necessarie, sui criteri di accesso alle prestazioni sociali, socio-sanitarie e sanitarie, nonché sulle diverse opportunità e risorse disponibili a livello nazionale e territoriale per il sostegno all'attività di assistenza e di cura;

i) opportunità di formazione e di informazione al fine di sviluppare una maggiore consapevolezza rispetto al ruolo svolto dal caregiver familiare, al suo valore sociale e ai rilevanti vantaggi che esso apporta alla collettività;

l) supporto psicologico nella ricerca e nel mantenimento del benessere e dell'equilibrio personale e familiare, per prevenire rischi di malattie derivanti da stress fisico e psichico;

m) supporto di reti solidali a integrazione dei servizi garantiti dalle reti istituzionali, al fine di ridurre il possibile isolamento sociale del caregiver familiare e di assicurare un contesto sociale di supporto nella gestione dell'assistito;

n) supporto di gruppi di mutuo soccorso al fine di favorire il confronto e lo scambio di esperienze.

3. La Commissione nazionale per l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) e la promozione dell'appropriatezza nel Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 556, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, ai sensi della lettera b) del comma 557 del medesimo articolo 1, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisisce e valuta le proposte di inserimento nei LEA di nuovi servizi, attività e prestazioni riservate ai caregiver familiari certificati ai sensi dell'articolo 4 della presente legge. Tra le prestazioni e i servizi di cui al periodo precedente si considerano essenziali quelli relativi alla domiciliarizzazione delle visite e delle prestazioni specialistiche la cui erogazione sia disponibile anche in forma domiciliare, cui deve sottoporsi il caregiver familiare, presso il domicilio dell'assistito e nei soli casi dovuti alla mancanza del personale qualificato atto alle sostituzioni temporanee di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo.
4. Le disposizioni del presente articolo sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

Art. 6.
(Valorizzazione e sostegno della conciliazione tra attività lavorativa e attività di cura e di assistenza)

1. Per favorire la valorizzazione professionale, l'accesso o il reinserimento lavorativo del caregiver familiare certificato ai sensi dell'articolo 4, l'esperienza maturata nell'attività di assistenza e di cura è individuata come competenza certificabile dagli organismi competenti ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, e dalle normative regionali di riferimento ovvero quale credito formativo per l'acquisizione della qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure professionali dell'area socio-sanitaria.
2. Per i caregiver familiari inseriti in percorsi scolastici, il riconoscimento delle competenze di cui al comma 1 contribuisce a formare i crediti formativi per attività extrascolastiche ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62.
3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attiva specifici programmi per il supporto alla collocazione o alla ricollocazione dei caregiver familiari al termine della loro attività di assistenza e di cura, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei centri per l'impiego.
4. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 7.
(Tutela previdenziale)

1. Per il periodo di assistenza di cui all'articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al caregiver familiare convivente con l'assistito, non lavoratore, è riconosciuta la copertura di contributi figurativi, equiparati a quelli da lavoro domestico, a carico dello Stato, nel limite complessivo di cinque anni. Tali contributi si cumulano con quelli eventualmente versati per attività lavorative di qualsiasi natura.
2. La copertura dei contributi figurativi di cui al comma 1 è riconosciuta previa dichiarazione delle ore di assistenza rilasciata all'INPS con periodicità trimestrale, secondo modalità definite, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le disabilità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.
(Delega al Governo per l'introduzione di ulteriori disposizioni per la piena integrazione del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di ulteriori disposizioni per la piena integrazione della figura del caregiver familiare nell'ordinamento giuridico, in coerenza con la normativa dell'Unione europea, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) apportare alla normativa vigente le modificazioni e integrazioni necessarie per il coordinamento con le disposizioni della presente legge;

b) incentivare l'utilizzo del Sistema pubblico di identità digitale da parte dei caregiver familiari al fine di agevolare e di semplificare il rapporto con la pubblica amministrazione;

c) semplificare e armonizzare le funzioni e i poteri riconosciuti al caregiver familiare che sia nominato amministratore di sostegno, tutore o curatore, nonché provvedere all'informatizzazione dei relativi obblighi di rendicontazione, con particolare riguardo ai rapporti patrimoniali tra il caregiver familiare, ove nominato amministratore di sostegno, e l'assistito beneficiario;

d) individuare modalità per l'accertamento e per il riconoscimento dell'attività di caregiver familiare svolta in favore di un assistito prima all'acquisizione della certificazione di cui all'articolo 4. Qualora il caregiver familiare abbia assistito più persone, i periodi di attività accertati e riconosciuti ai sensi della presente lettera sono cumulabili, ove non coincidenti;

e) individuare procedure, anche attraverso la concessione di eventuali forme di incentivazione per il datore di lavoro, volte a favorire la prima collocazione o la ricollocazione del caregiver familiare, che ne faccia richiesta al termine della sua attività di assistenza e di cura e che non abbia maturato i requisiti anagrafici per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, o che non abbia maturato i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995 e che sia in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, tramite interventi e azioni di politica attiva nell'ambito dei servizi resi dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attività di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente. Le disposizioni della presente lettera si applicano a un caregiver familiare per ogni assistito;

f) individuare ulteriori forme di supporto per la piena attuazione degli articoli da 18 a 24 della legge 22 maggio 2017, n. 81, in favore del caregiver familiare in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, che ne faccia richiesta al proprio datore di lavoro, durante il periodo di attività di assistenza e di cura;

g) inserire i caregiver familiari nell'elenco delle professioni usuranti, di cui all'allegato B annesso alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, ai fini dell'applicazione dei benefìci di cui all'articolo 1, comma 147, della medesima legge n. 205 del 2017;

h) individuare misure per garantire ai caregiver familiari in possesso della certificazione di cui all'articolo 4 della presente legge, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in via sperimentale per un quinquennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, la facoltà di destinare la percentuale di cui all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, alle forme pensionistiche complementari, di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, o a forme di copertura assicurativa per il rischio di perdita di autosufficienza, deducendo l'importo corrispondente da quello dovuto ai fini dell'obbligo previsto dal citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995. Il beneficio di cui alla presente lettera è riconosciuto agli aventi diritto nei limiti delle risorse annualmente disponibili e secondo l'ordine di priorità conseguente alla data di presentazione della relativa richiesta.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro per le disabilità, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo schema di ciascun decreto legislativo di cui al comma 1, a seguito della deliberazione del Consiglio dei ministri, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è trasmesso alle Camere, corredato di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria del medesimo ovvero dei nuovi o maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura, per l'acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, da rendere entro sessanta giorni dalla data di assegnazione. Decorso tale termine, il decreto legislativo può essere comunque emanato. Qualora il termine per l'espressione dei pareri parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di tre mesi. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
3. Entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive del medesimo decreto legislativo, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al citato comma 1 e con la procedura prevista dal comma 2.

Art. 9.
(Indagine multiscopo)

1. Ai fini della rilevazione quantitativa dell'attività di assistenza e di cura familiare di cui alla presente legge, l'Istituto nazionale di statistica provvede a inserire specifici quesiti nel censimento generale della popolazione ed effettua indagini multiscopo mirate ad approfondire aspetti qualitativi e quantitativi rilevanti ai fini dell'adeguamento delle politiche in materia di caregiver familiare.
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 10.
(Disposizioni finanziarie)

1. A decorrere dall'anno 2024, al fine di contribuire a rendere strutturali gli interventi di cui all'articolo 5 della presente legge, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 334, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è finanziato annualmente con la legge di bilancio per un importo quantificato e aggiornato con cadenza periodica sulla base delle verifiche di cui al comma 2 dell'articolo 11.

Art. 11.
(Valutazione dell'impatto normativo)

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 31 dicembre di ogni anno, presenta alle Camere una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
2. Il Governo, sulla base delle relazioni annuali di cui al comma 1, procede con cadenza biennale a una verifica degli effetti derivanti dalle disposizioni di cui alla presente legge e dell'adeguatezza delle risorse finanziarie destinate all'attuazione delle sue finalità.

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