PDL 1137

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1137

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CAVO, LUPI, BICCHIELLI, ALESSANDRO COLUCCI, PISANO, ROMANO, SEMENZATO, TIRELLI

Disposizioni concernenti l'indicazione del comune di nascita, ai fini della formazione dell'atto di nascita, per i figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita

Presentata il 5 maggio 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con il regolamento di cui al decreto del Ministro della salute 2 aprile 2015, n. 70, sono stati stabiliti i requisiti per mantenere aperti e operativi i punti nascita. Il citato decreto dispone, al fine di tutelare la madre e il nascituro, la chiusura dei punti nascita con un numero di parti per anno inferiore a 500.
Il medesimo decreto, inoltre, trova fondamento anche nella sentenza del Consiglio di Stato n. 6355 del 23 settembre 2019 che precisa che il diritto alla salute quale diritto fondamentale del singolo e della collettività implica di garantire ad ogni gestante e ad ogni neonato «in qualsiasi centro nascita, ai vari livelli assistenziali, un'assistenza appropriata e sicura» conforme ai livelli essenziali delle prestazioni, ma non impone necessariamente che il punto nascita sia vicino all'utenza. Nel 2021 risultano attivi in Italia 442 punti nascita, 33 in meno dal 2019. Le costanti chiusure impongono due riflessioni: da una parte, il problema della riduzione della natalità che porterà alla chiusura di altri punti nascita, e, dall'altra parte, lo spopolamento dei piccoli centri.
La presente proposta di legge vuole concentrarsi, in particolare, sulla seconda criticità.
Stante, infatti, l'obbligo per i genitori di rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, e tenuto conto che i punti nascita che vengono chiusi sono, principalmente, quelli dei comuni meno popolosi, i quali, sebbene provvisti di poliambulatori con personale attento ed efficiente, non hanno strutture e numeri sufficienti a garantire la sicurezza della madre e del nascituro in caso di complicazioni durante il parto, si evince che, in breve tempo, vi saranno minori registrazioni di nascite nelle piccole città italiane, andando ad aumentare la disaffezione e lo spopolamento dei centri più piccoli. Sulla base di tali considerazioni, la presente proposta di legge risponde al desiderio, espresso da molte famiglie, di poter registrare il nascituro nel proprio comune di residenza, anche se sprovvisto di punto nascita, e non nel comune in cui la nascita è avvenuta.
La presente proposta di legge si compone di un solo articolo suddiviso in due commi: il comma 1 prevede la possibilità, su richiesta dei genitori, di indicare, all'atto della formazione dell'atto di nascita del figlio, quale comune di nascita il comune di residenza dei genitori stessi in luogo del comune in cui la nascita è avvenuta; il comma 2 autorizza il Governo ad apportare le necessarie modificazioni alla disciplina regolamentare in materia di dichiarazione di nascita.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al fine di garantire il diritto all'indicazione del comune di residenza nella registrazione della nascita dei figli di genitori residenti in comuni sprovvisti di punti nascita, la dichiarazione di nascita resa ai sensi dell'articolo 30 del regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, ai fini della formazione dell'atto di nascita può indicare, su richiesta dei genitori, quale comune di nascita il comune di residenza, purché entrambi i comuni facciano parte della medesima regione. Negli atti dello stato civile è comunque registrato anche il luogo ove è effettivamente avvenuta la nascita.
2. Il Governo provvede ad apportare all'articolo 30 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, le modificazioni necessarie al fine di adeguarlo a quanto disposto dal presente articolo.

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