PDL 1125

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1125

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARÈ

Disposizioni concernenti la gratuità delle cure ospedaliere prestate dal Servizio sanitario nazionale ai cittadini italiani residenti all'estero, temporaneamente presenti in Italia

Presentata il 28 aprile 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! — I cittadini italiani che trasferiscono o hanno trasferito la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l'Italia perdono il diritto all'assistenza sanitaria, sia in Italia che all'estero, all'atto della cancellazione dall'anagrafe comunale e dell'iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), fatta eccezione per i lavoratori in distacco, che mantengono il diritto all'assistenza sanitaria in Italia e all'estero. L'iscrizione all'AIRE o il diritto di voto in Italia non garantiscono un diritto all'assistenza sanitaria in Italia. Tuttavia, ai sensi del decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, ai cittadini italiani aventi lo status di emigrato (cioè coloro che hanno acquisito la cittadinanza italiana in quanto nati in Italia ma che risiedono all'estero) e ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di novanta giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti è necessario presentare un attestato rilasciato dal consolato competente che attesta lo status di emigrato. In mancanza dell'attestato del consolato, può essere sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio status di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie. Il decreto citato prevede precise tariffe per le cure ospedaliere urgenti erogate a cittadini italiani non residenti in Italia e non assicurati presso il Servizio sanitario nazionale. La normativa ha introdotto, quindi, una disparità di trattamento tra cittadini italiani residenti all'estero titolari di pensioni italiane o aventi lo status di emigrato, che usufruiscono, durante il rientro e per un massimo di novanta giorni, delle cure ospedaliere urgenti gratuite, e tutti gli altri cittadini italiani, che, invece, devono pagare le tariffe in vigore per usufruire dello stesso trattamento. Si tratta, ovviamente, di una disposizione ingiusta che discrimina tra cittadini italiani aventi invece gli stessi diritti e doveri in virtù della Costituzione e che quindi deve essere corretta e aggiornata. La normativa vigente costituisce, inoltre, – proprio a causa del rischio di perdere il diritto all'assistenza sanitaria – un disincentivo fortissimo all'iscrizione all'AIRE, obbligatoria per i cittadini italiani che trasferiscono la propria residenza all'estero per periodi superiori a dodici mesi, ed è opportuno ricordare che l'AIRE è strumento non solo anagrafico, ma anche di tutela delle comunità dei nostri connazionali all'estero. Per questo con la presente proposta di legge si ristabilisce in primis la parità di trattamento, prevedendo che tutti i cittadini italiani residenti all'estero e i loro familiari, a prescindere da eventuali titolarità di pensioni italiane o dallo status di emigrato (condizione che fino ad ora è stata certificata arbitrariamente dalle rappresentanze consolari sulla base dell'articolo 10 del testo unico dei provvedimenti sull'emigrazione e sulla tutela giuridica degli emigranti, di cui al regio decreto-legge 13 novembre 1919, n. 2205, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, che, tra l'altro, definisce emigrato ogni cittadino italiano che espatria esclusivamente a scopo di lavoro manuale, una definizione anacronistica e superata dai precetti della Costituzione e dalla giurisprudenza in materia – in particolare dalla sentenza della Corte di cassazione, sezione lavoro, n. 7009 del 25 agosto 1987), che rientrano temporaneamente in Italia per periodi comunque inferiori a novanta giorni, possono usufruire a titolo gratuito delle cure ospedaliere urgenti e, per il medesimo periodo, di quelle non urgenti solo entro quattro anni dall'iscrizione all'AIRE, qualora, in entrambi i casi, gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per tali cure.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Gratuità delle cure ospedaliere per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. Ai cittadini italiani residenti all'estero e ai loro familiari non assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che rientrano temporaneamente in Italia, le cure ospedaliere urgenti sono erogate a titolo gratuito per un periodo massimo di novanta giorni nell'anno solare, anche non continuativi, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le citate cure.
2. Entro il quarto anno dalla prima iscrizione all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), ai cittadini italiani residenti all'estero e ai loro familiari non assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, che rientrano temporaneamente in Italia sono erogate cure ospedaliere non urgenti a titolo gratuito per un periodo di novanta giorni nell'anno solare, anche non continuativi.
3. Per i cittadini italiani con attività di lavoro all'estero, individuati dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, restano ferme le disposizioni dell'articolo 12, secondo comma, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980 e delle direttive emanate in materia dal Ministero della salute.

Art. 2.
(Tessera di assicurazione di malattia per i cittadini italiani residenti all'estero)

1. A decorrere dal 1° gennaio 2023, è istituita una tessera di assicurazione di malattia per i cittadini italiani residenti all'estero, iscritti all'AIRE, ai fini del controllo e della regolare erogazione di prestazioni sanitarie ai sensi dei regolamenti (CE) n. 883 del 2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e (CE) n. 987 del 2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, nonché della riduzione degli abusi relativi alle prestazioni rimborsate dal Servizio sanitario nazionale all'estero.

Art. 3.
(Disposizioni finali)

1. Il Ministro della salute provvede, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad adeguare il decreto del Ministro della sanità 1° febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 119 del 23 maggio 1996, alle disposizioni della medesima legge.
2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge si provvede a valere sulle risorse del Fondo sanitario nazionale.

torna su