PDL 1123

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1123

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, ALMICI, AMORESE, ANTONIOZZI, CANNATA, CERRETO, CIABURRO, COLOMBO, IAIA, LA PORTA, LA SALANDRA, LOPERFIDO, MAIORANO, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, FABRIZIO ROSSI, SCHIANO DI VISCONTI, TREMAGLIA, URZÌ, VINCI, ZURZOLO

Riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio e delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività da essi svolta

Presentata il 27 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – Sono ormai sempre più numerose le regioni che sono intervenute negli ultimi anni per il riconoscimento del ruolo svolto dagli agricoltori e dagli allevatori nella cura dell'ambiente e del territorio, anche grazie al loro insostituibile ruolo nel mantenimento degli habitat e dell'ecosistema. La natura stessa del loro ruolo porta gli agricoltori e gli allevatori ad essere figure centrali nei territori, in particolare nelle aree rurali, affermandosi quali vettori di trasmissione delle tradizioni e delle conoscenze che rappresentano la storia e la vita di quello stesso territorio. Tale ruolo è stato riconosciuto dalla legislazione regionale in numerosi territori, al punto che è ormai improcrastinabile un intervento nazionale che metta a sistema le legislazioni regionali in un quadro d'insieme che promuova e definisca in modo chiaro la figura dell'agricoltore anche in veste di custode dell'ambiente e del territorio.
A tal fine interviene la presente proposta di legge che si compone di sei articoli.
L'articolo 1 individua le finalità dell'intervento, enucleando le caratteristiche tipiche degli agricoltori e degli allevatori custodi, con una puntuale definizione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.
L'articolo 2 reca una delega al Governo per l'adozione di decreti legislativi che definiscano in modo dettagliato le modalità di tutela dell'attività esercitata dagli agricoltori e dagli allevatori custodi, nel rispetto delle caratteristiche peculiari degli stessi, come delineate all'articolo 1 e al medesimo articolo 2.
L'articolo 3 reca disposizioni di semplificazione in materia di oneri fitosanitari per gli allevatori custodi, i quali sono sottoposti ai medesimi oneri previsti per gli allevamenti di grandi dimensioni.
L'articolo 4 individua i criteri per la creazione di elenchi degli agricoltori e degli allevatori custodi.
L'articolo 5 definisce gli elementi per l'individuazione di criteri di premialità a favore degli agricoltori e degli allevatori custodi nell'ambito dei piani di sviluppo rurali e dei piani strategici, inserendo una tutela a loro favore anche nella programmazione dei fondi strutturali e di investimento europei.
L'articolo 6 reca, infine, la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni)

1. Ai sensi dell'articolo 9 della Costituzione, lo Stato tutela e sostiene l'ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi attraverso il riconoscimento della figura dell'agricoltore e dell'allevatore custodi dell'ambiente e del territorio.
2. Gli agricoltori e gli allevatori custodi sono gli imprenditori agricoli, singoli o in forma associata, definiti ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 1° dicembre 2015, n. 194, che si occupano prevalentemente di:

a) salvaguardare l'ecosistema attraverso attività di manutenzione del territorio agrario, montano, forestale e boschivo;

b) tutelare il territorio attraverso la conservazione dell'assetto idraulico e idrogeologico dello stesso;

c) mantenere e proteggere la vegetazione da avversità atmosferiche e incendi;

d) conservare la biodiversità rurale tramite la salvaguardia della tradizione agricola locale e la valorizzazione delle varietà colturali e delle produzioni locali al fine di concorrere, in particolare, alla protezione del territorio dagli effetti dell'abbandono delle attività agricole;

e) allevare razze animali e coltivare varietà vegetali locali, proteggendole e salvaguardandole da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione o distruzione;

f) diffondere la conoscenza, l'uso e le tradizioni legate alle risorse di cui gli stessi sono custodi;

g) conservare, tutelare e promuovere le formazioni arboree e vegetali monumentali.

3. Possono essere riconosciute come agricoltori e allevatori custodi anche le società cooperative del settore agricolo e forestale che si occupano prevalentemente delle attività di cui al comma 2.

Art. 2.
(Delega al Governo per la tutela e la promozione dell'attività degli agricoltori e degli allevatori custodi)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni per la tutela e la promozione dell'attività degli agricoltori e degli allevatori custodi di cui all'articolo 1, anche al fine di semplificare e di armonizzare la normativa in tutto il territorio nazionale.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) assicurare il rispetto della disciplina in materia di tutela e di valorizzazione della biodiversità di interesse agricolo e alimentare di cui agli articoli 2, 4, 6, 8 e 13 della legge 1° dicembre 2015, n. 194, nonché l'armonizzazione, nel rispetto dell'autonomia legislativa delle regioni e delle province autonome, della normativa regionale e provinciale concernente gli agricoltori e gli allevatori custodi;

b) riconoscere, promuovere e tutelare le attività agricole e zootecniche svolte dagli agricoltori e dagli allevatori custodi;

c) tutelare le pratiche di preservazione della biodiversità rurale, di salvaguardia della tradizione agricola locale e di valorizzazione delle varietà colturali, con particolare riguardo alle pratiche virtuose di contrasto dell'abbandono del territorio agricolo;

d) promuovere le iniziative di tutela della memoria antica e recente relativa alle pratiche agricole e zootecniche tradizionali, nel rispetto delle specificità territoriali;

e) sostenere gli interventi volti alla conservazione e alla promozione delle formazioni arboree e vegetali monumentali;

f) promuovere le attività di messa in sicurezza dei territori colpiti da eventi calamitosi in cui si svolgono le attività degli agricoltori e degli allevatori custodi;

g) promuovere il ruolo dell'agricoltore custode e dell'allevatore custode nell'ambito della Rete nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare alla luce delle moderne esigenze di tutela della sovranità alimentare nazionale.

3. Il decreto legislativo o i decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
4. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati.
5. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo o dei decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo può adottare disposizioni integrative e correttive dei medesimi, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al presente articolo.

Art. 3.
(Semplificazione degli oneri fitosanitari per gli allevatori custodi)

1. Ai fini dell'esecuzione del piano nazionale di controllo delle salmonellosi negli avicoli, agli allevatori custodi ai sensi dell'articolo 1 che esercitano l'attività di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile si applicano unicamente gli oneri connessi alla redazione e all'esecuzione del piano di autocontrollo aziendale semplificato.

Art. 4.
(Elenco degli agricoltori e degli allevatori custodi)

1. Gli agricoltori e gli allevatori custodi sono iscritti, su richiesta, in un apposito elenco da istituire presso i dipartimenti competenti in materia di agricoltura nelle regioni di riferimento e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano pubblicano nel proprio sito internet istituzionale appositi bandi per l'individuazione degli agricoltori e degli allevatori custodi da inserire nell'elenco istituito ai sensi del comma 1, nei quali sono specificati le tipologie degli interventi, i criteri e le modalità di loro attuazione nonché le procedure per la presentazione delle manifestazioni di interesse.
3. L'iscrizione agli elenchi di cui al presente articolo è gratuita.

Art. 5.
(Criteri di premialità)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con le regioni e con le province autonome interessate, può individuare criteri di premialità nell'ambito dei piani di sviluppo regionale e dei piani strategici della politica agricola comune in favore degli agricoltori e degli allevatori custodi per la promozione dell'attività da essi svolta.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere il riconoscimento di specifiche agevolazioni, compresa la riduzione delle imposte di propria competenza, in favore degli agricoltori e degli allevatori custodi iscritti negli elenchi di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 6.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della delega di cui all'articolo 2, pari a 350.000 euro annui a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

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