PDL 1120

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1120

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CALDERONE, PATRIARCA, PITTALIS, BAGNASCO, BATTILOCCHIO, D'ATTIS, DE PALMA, GATTA, ROSSELLO, SACCANI JOTTI, TASSINARI, TENERINI, TOSI

Modifiche agli articoli 610 e 615 del codice di procedura penale in materia di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione nel giudizio di cassazione

Presentata il 26 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'istituto dell'inammissibilità del ricorso nel giudizio di cassazione è uno strumento utilizzato nell'ottica del controllo dei flussi, atteso che i ricorsi inammissibili rappresentano oltre il 50 per cento delle sopravvenienze che, a loro volta, sono costituite da circa 50.000 ricorsi l'anno solo nel settore penale. Per tale ragione è stata istituita una sofisticata struttura processuale, rappresentata dagli uffici spoglio sezionali e dalla speciale sezione per l'esame di tali ricorsi, la cosiddetta «sezione VII penale» prevista dall'articolo 169-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, istituita nel 2001. Tale struttura è finalizzata a «intercettare» detti ricorsi e a inviarli alla sezione VII penale per una trattazione semplificata ai sensi dell'articolo 611 del codice di procedura penale e anche de plano.
La citata istanza di efficienza del procedimento penale, tuttavia, non può prevalere sul fondamentale rispetto dei diritti processuali e sostanziali dell'imputato.
Nello specifico, nei casi in cui i motivi di ricorso siano inammissibili, il costante orientamento della Corte di cassazione (si veda, ex multis, la sentenza della Cassazione, terza sezione penale, n. 42942 del 18 ottobre 2019) sacrifica la dovuta pronuncia di estinzione del reato per prescrizione per la mancata formazione di un valido rapporto di impugnazione. In tali casi la Cassazione non si pronuncia e la prescrizione eventualmente maturata dopo la sentenza della corte d'appello rimane priva di effetti: secondo la Suprema Corte nessuno può rilevarla perché un rapporto processuale valido non si è mai instaurato.
Il principio di immediata declaratoria di determinate cause di non punibilità sancito dall'articolo 129 del codice di procedura penale impone che qualora nel giudizio di cassazione ricorra una causa estintiva del reato, questa debba essere dichiarata con privilegio rispetto alla declaratoria, processuale, di inammissibilità.
Infatti, l'articolo 129 del codice di procedura penale è una disposizione che opera con carattere di pregiudizialità nel corso dell'intero iter processuale e risponde a due funzioni fondamentali: la prima è quella di favorire l'imputato innocente, prevedendo l'obbligo dell'immediata declaratoria di cause di non punibilità «in ogni stato e grado del processo», la seconda è quella di agevolare in ogni caso l'exitus del processo, ove non appaia concretamente realizzabile la pretesa punitiva dello Stato. La disposizione in commento costituisce, a ben vedere, una proiezione del principio di legalità che non può soccombere alle, seppure legittime, istanze deflattive svolte dall'istituto dell'inammissibilità.
Diversamente ragionando, verrebbero vanificate le esigenze di giustizia e di celerità, nonché lo stesso favor rei, consentendo che a carico di un cittadino persistano, oltre il necessario, conseguenze pregiudizievoli, quale certamente è la permanenza di un giudizio.
Va, inoltre, precisato che le cause estintive del reato, quale la prescrizione, si conclamano nel momento in cui il procedimento di cognizione non si è ancora estinto, anche se giunto nella fase, prima, della pendenza e, poi, della fissazione del terzo grado di giudizio.
La richiamata interpretazione giurisprudenziale non può superare i princìpi generali di diritto sia di natura sostanziale sia di natura processuale e appare pertanto non condivisibile.
A tale fine si auspica una rapida approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 610, le parole: «Il presidente» sono sostituite dalle seguenti: «Salvo il caso di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, il Presidente»;

b) dopo il comma 2 dell'articolo 615 è inserito il seguente:

«2-bis. Il ricorso non può essere dichiarato inammissibile se è maturata una causa estintiva del reato».

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