PDL 1117

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1117

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZINZI, MOLINARI, BENVENUTO, BOF, MONTEMAGNI, PIZZIMENTI,
CAVANDOLI, CECCHETTI, PIERRO

Modifica all'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in materia di disciplina del vincolo paesaggistico per le aree urbane comprese in parchi o riserve regionali

Presentata il 26 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – Con l'entrata in vigore del decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63, recante «Ulteriori disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in relazione al paesaggio», alcune modifiche all'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio hanno acceso un intenso dibattito politico in merito alla necessità di semplificare i procedimenti amministrativi relativi agli interventi edilizi nei centri urbani che ricadono in aree di parchi e riserve naturali. Tali procedimenti sono stati infatti alquanto appesantiti: la modifica del comma 2 dell'articolo 142 comporta che non siano più escluse dal vincolo paesaggistico le aree destinate a parco classificate come zone A (centri storici) o B (aree totalmente o parzialmente edificate) o ricomprese nei piani pluriennali di attuazione alla data del 6 settembre 1985, come avveniva precedentemente, ma vincola a fini paesaggistici indistintamente tutto il territorio dei parchi, comprese le zone urbane di «scarso» valore paesaggistico e non solo i beni interessati da specifici provvedimenti di tutela.
In questo modo, nonostante si tratti di aree urbanistiche consolidate, ove avvengono interventi edilizi di minore entità, e non di ambiti di trasformazione del piano di governo del territorio o degli analoghi strumenti vigenti nelle varie regioni, la normativa attuale richiede l'autorizzazione paesaggistica per qualsiasi intervento di modifica dell'aspetto esteriore dei luoghi o degli edifici, con un aggravio di tempi e di costi per i cittadini, oltre che con un appesantimento burocratico per gli uffici tecnici comunali e dei parchi. L'innovazione normativa ha portato, di fatto, a tutelare zone urbane dall'inconsistente valore paesaggistico, in quanto già intensamente edificate ed urbanizzate.
Nei comuni i cui territori ricadono in parchi regionali, oltre 1.300, sono emerse le maggiori problematiche e questa situazione è ormai difficilmente sostenibile; gli amministratori dei comuni e dei parchi regionali si sono fatti portavoce del disagio dei cittadini per l'aggravio della procedura autorizzativa. Tali procedimenti, limitatamente alla sola autorizzazione paesaggistica, hanno mediamente un iter di almeno centoventi giorni; ciò anche solo per interventi minimi, come l'apertura o la chiusura di una finestra o il cambio del tipo di tegole di un tetto. Interventi che riguardano, come già detto, normali edifici in ambito urbano, che non hanno alcuna importanza paesaggistica e che sono comunque inseriti in un contesto dove vigono altri strumenti di tutela. Si può infatti affermare che, nelle zone urbane, il controllo della qualità degli interventi edilizi è comunque esercitato dal comune mediante, in primo luogo, i piani di governo del territorio (che, tra l'altro, classificano il territorio in base a classi di sensibilità paesaggistica) e, in secondo luogo, altri strumenti a loro disposizione (regolamenti edilizi, piani del colore, abachi eccetera), che consentono, comunque, una verifica sulla qualità degli interventi.
Anche la Conferenza delle regioni e delle province autonome, nell'ambito del proprio parere approvato sul decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure» (pubblicato in allegato al parere della Conferenza unificata n. 61/CU del 17 giugno 2021), ha unanimemente proposto l'inserimento di un articolo aggiuntivo, di contenuto identico a quello della presente proposta di legge, chiedendo di ripristinare le modalità operative antecedenti all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 63 del 2008 all'interno delle aree omogenee A e B, «semplificando di molto l'attività tecnico-amministrativa in tali zone, dove attualmente sono state introdotte inutili autorizzazioni paesaggistiche». La Conferenza non solo critica la normativa vigente per l'aggravio di tempi e di costi per i cittadini, ma evidenzia anche la discriminazione evidente per i comuni che ricadono all'interno dei parchi che vengono sottoposti ad obblighi aggiuntivi rispetto a tutti gli altri comuni (le tempistiche autorizzative pregiudicano sovente la partecipazione a bandi e altre opportunità di finanziamento).
La presente proposta di legge, che ripropone i contenuti della proposta di legge C. 3516 presentata nella XVIII legislatura, prevede di conservare il vincolo paesaggistico proveniente dalla perimetrazione di un parco regionale o di una riserva regionale e delle relative aree esterne di protezione, come già oggi imposto, limitatamente alle zone cosiddette «di espansione» o «ambiti di trasformazione», che spesso intaccano aree inedificate esterne agli abitati, ovvero le zone C (piani attuativi), le zone D (industriali) e le zone E (agricole), ed escludere dallo stesso vincolo paesaggistico le zone A e B, ovvero gli ambiti urbani.
Come già detto, ciò non comporterebbe una perdita del controllo delle trasformazioni territoriali sotto il profilo paesaggistico (non stiamo parlando di aree prive di norme e regole), ma si avrebbe, invece, una semplificazione burocratica, un alleggerimento dell'iter per gli uffici tecnici comunali, tempi più brevi e minori costi per i cittadini. Questa semplificazione ben si coniuga con quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31, che ha introdotto previsioni specifiche per interventi non soggetti ad autorizzazione paesaggistica ed interventi assoggettati ad autorizzazione con procedura semplificata.
L'eliminazione del vincolo nelle aree urbane dei parchi regionali, come peraltro la norma vigente prevede per altri luoghi ben più sensibili (ad esempio le fasce costiere del mare, dei fiumi e dei laghi), agevolerebbe molti interventi, a tutto beneficio degli investimenti, anche in attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di ristrutturazione edilizia, di riqualificazione e di rigenerazione urbana e comporterebbe un più rapido miglioramento dello stato dei luoghi urbani e della qualità della vita dei cittadini.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'alinea del comma 2 dell'articolo 142 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, dopo le parole: «d), e),» sono inserite le seguenti: «f), limitatamente ai parchi regionali e alle riserve regionali nonché ai relativi territori di protezione esterna,».

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