PDL 1106

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1106

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CARETTA, AMICH, CERRETO, CIABURRO, LANCELLOTTA, LA PORTA, LA SALANDRA, LOPERFIDO, MARCHETTO ALIPRANDI, PADOVANI, FABRIZIO ROSSI, URZÌ, VINCI

Disposizioni per la promozione e la valorizzazione del patrimonio collinare e dell'agricoltura di collina

Presentata il 19 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'agricoltura italiana è stata per millenni un'agricoltura collinare e lo è rimasta fino alla seconda guerra mondiale, nonostante la lenta bonifica dei terreni paludosi di piano, in alcune aree iniziata in età moderna ma in gran parte della penisola realizzata soprattutto tra Ottocento e Novecento.
Per la collina, il passaggio dalla centralità al declino si consuma nella seconda metà del Novecento. La consapevolezza delle crescenti difficoltà dell'agricoltura collinare inizia a farsi strada nel corso degli anni Settanta e ottiene ulteriori elementi di conferma dai dati dei censimenti della popolazione e dell'agricoltura effettuati nel 1981-1982.
Questo ha portato ad un progressivo abbandono delle colture collinari e alla perdita di filari ormai improduttivi, portando ad un impoverimento paesaggistico dei soprassuoli, con il ritorno, peraltro, di gravi fenomeni di dissesto.
La collina, in questo modo, è passata da costituire presidio di una agricoltura e di una ruralità identitarie a rischiare di estinguersi sia dall'immaginario collettivo che dal patrimonio paesaggistico nazionale.
L'articolo 1 della presente proposta di legge reca le finalità e l'oggetto della legge medesima.
L'articolo 2 disciplina e istituisce il gruppo di lavoro sulla tutela collinare, deputato a elaborare il Programma di cui all'articolo 3.
L'articolo 3 dispone il Programma nazionale di sostegno del patrimonio collinare nazionale, atto di indirizzo politico e programmatico per lo sviluppo della collina in Italia.
L'articolo 4 pone disposizioni di premialità nell'ambito del Piano di sviluppo rurale (PSR).
L'articolo 5 reca la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e oggetto)

1. La presente legge reca disposizioni finalizzate alla promozione e alla valorizzazione del patrimonio collinare italiano e dell'agricoltura di collina.

Art. 2.
(Gruppo di lavoro sulla tutela collinare)

1. Al fine di coordinare, promuovere e valorizzare il patrimonio collinare nazionale è istituito il Gruppo di lavoro sulle colline, di seguito denominato «Gruppo di lavoro».
2. A coloro che partecipano al Gruppo di lavoro e alle sue eventuali suddivisioni operative interne, anche in qualità di osservatori, non spettano gettoni di presenza, indennità, emolumenti né rimborsi di spese comunque denominati.
3. Il Gruppo di lavoro predispone il Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale di cui all'articolo 3, di seguito denominato «Programma», da approvare ai sensi del medesimo articolo 3.
4. I componenti del Gruppo di lavoro sono nominati con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa con le regioni, e durano in carica tre anni.
5. Il Gruppo di lavoro è composto da:

a) quattro rappresentanti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, uno dei quali con funzioni di presidente;

b) tre rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica;

c) due rappresentanti del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA);

d) due rappresentanti delle organizzazioni professionali agricole.

6. Il Gruppo di lavoro può estendere la partecipazione ai propri lavori, per specifici argomenti, ai rappresentanti delle università e del CREA, in qualità di osservatori.
7. Il Gruppo di lavoro può avvalersi anche di suddivisioni operative interne, costituite da soggetti scelti tra quelli indicati al comma 6 nonché da altri esperti del settore.

Art. 3.
(Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale)

1. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è adottato il Programma di sostegno del patrimonio collinare nazionale, di seguito denominato «Programma».
2. Il Programma costituisce lo strumento programmatico strategico del settore e fornisce alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano gli indirizzi sulle misure da adottare per tutelare il patrimonio collinare nazionale nell'ambito delle politiche regionali di settore, ivi compresi i singoli piani di sviluppo rurale (PSR).
3. Il Programma individua le principali iniziative da adottare per promuovere l'economicità e la produttività dell'agricoltura di collina, con particolare riguardo all'aggiornamento normativo, allo sviluppo turistico collinare, alla valorizzazione e alla qualificazione delle produzioni agricole collinari, all'innovazione tecnologica dell'agricoltura di collina, alla gestione ottimizzata dei fattori produttivi agricoli nelle aree collinari, alla comunicazione, alle iniziative promozionali e alla promozione di azioni di informazione a livello europeo. Il Programma ha durata triennale.
4. Per il finanziamento della ricerca e lo sviluppo di agevolazioni nell'ambito delle iniziative proposte dal Gruppo di lavoro di cui all'articolo 2 e previste dal Programma, è autorizzata la spesa di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.

Art. 4.
(Criteri di premialità nell'ambito dei PSR)

1. Il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, acquisito il parere del Gruppo di lavoro, in base alle indicazioni del Programma di cui all'articolo 3 e d'intesa con le singole regioni, individua criteri di premialità nell'ambito dei PSR e dei Piani strategici regionali, con priorità in favore degli imprenditori agricoli e coltivatori diretti che presentino progetti integrati per lo sviluppo dell'agricoltura di collina e per la manutenzione del patrimonio collinare. Le regioni provvedono a integrare i propri Piani regionali con i criteri di premialità di cui al precedente periodo.
2. Le regioni possono dare attuazione alle disposizioni del comma 1 nei rispettivi PSR annuali e pluriennali.

Art. 5.
(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri di cui all'articolo 3, comma 4, pari a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023- 2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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