PDL 1103

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1103

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SIMIANI

Modifica all'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Livorno e alla fondazione «Teatro della città di Livorno – Carlo Goldoni» per la realizzazione del Mascagni Festival

Presentata il 18 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – Pietro Antonio Stefano Mascagni (nato a Livorno il 7 dicembre 1863 e morto a Roma il 2 agosto 1945) è stato un compositore e direttore d'orchestra italiano. Mascagni visse a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, occupando un posto di rilievo nel panorama musicale dell'epoca, soprattutto grazie al successo immediato e popolare ottenuto nel 1890 con la sua prima opera, Cavalleria rusticana. Cavalleria fu la prima di altre quindici opere per cui Mascagni ebbe una popolarità mondiale, insieme a pochi altri compositori.
Nel secondo dopoguerra, motivi ideologici connessi ad una sua presunta adesione al fascismo (in realtà era il regime che coglieva l'opportunità di sfruttarne la notorietà a livello internazionale) e difficoltà tecniche di esecuzione hanno determinato la scomparsa delle opere di Pietro Mascagni dalle stagioni operistiche e teatrali, producendo un grande impoverimento culturale che va oggi superato definitivamente, riscattando dall'immeritato oblio la quasi totalità delle composizioni di uno dei maggiori rappresentanti della cultura italiana ed europea del '900.
Il Mascagni Festival, promosso a Livorno a partire dal 2020 dalla Fondazione Teatro Goldoni di Livorno, con la collaborazione del comune di Livorno, rappresenta in questo contesto una opportunità preziosa e unica nel panorama culturale nazionale. Questa iniziativa costituisce un palcoscenico internazionale di approfondimento della figura di Pietro Mascagni, della sua storia personale e della sua attività di celebre compositore che, nonostante i successi e la popolarità, è rimasto sempre radicato nel suo territorio.
Per sostenere, valorizzare e dare continuità a questo appuntamento è opportuno lo stanziamento di contributi pubblici stabili finalizzati a garantire una organizzazione efficace degli eventi ovvero di finanziamenti che vadano ad integrare le risorse già stanziate dagli enti territoriali e dagli sponsor privati.
In occasione del 160° anniversario della nascita di Mascagni, si propone quindi l'assegnazione, a decorrere dall'anno 2023, di un contributo annuo di 500.000 euro a favore del comune di Livorno e di 500.000 euro a favore della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno per la realizzazione del Mascagni Festival.
La presente proposta di legge si compone quindi di due articoli. L'articolo 1 novella la legge 20 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale, inserendo tra gli eventi destinatari di tale sostegno il Mascagni Festival e stanziando un contributo annuo di 1 milione di euro complessivo per la sua organizzazione. L'articolo 2 dispone la copertura finanziaria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo il comma 1-quater è aggiunto il seguente:

«1-quinquies. A decorrere dall'anno 2023, è assegnato a favore del comune di Livorno e della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno un contributo annuo di 500.000 euro ciascuno per la realizzazione del Mascagni Festival».

Art. 2.

1. Agli oneri derivati dall'attuazione della presente legge, valutati in 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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