PDL 1102

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1102

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
AMATO, ASCARI, CARAMIELLO, CHERCHI, FEDE, MORFINO, ORRICO, PAVANELLI, TORTO

Delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado

Presentata il 14 aprile 2023

torna su

Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge reca una disposizione di delega al Governo per la promozione e la diffusione nel nostro Paese dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive, intendendo con questa definizione il linguaggio del cinema e del teatro, il linguaggio cinematografico, la storia e l'estetica del cinema, dei documentari, dei cortometraggi e dei mediometraggi, nelle scuole secondarie di secondo grado, a decorrere dall'anno scolastico 2025/2026. Tali finalità rientrano nel perimetro tracciato dall'articolo 9, primo e secondo comma, della Costituzione, secondo cui «La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». L'introduzione di tali disposizioni nella Costituzione, per di più tra i princìpi fondamentali, si deve addirittura ad Aldo Moro e a Concetto Marchesi, che pervicacemente si opposero alla recalcitranza di gran parte dei Costituenti, secondo i quali la norma era del tutto superflua e avrebbe solo appesantito inutilmente la Carta fondamentale. Invece, prevalse il concetto secondo cui l'arte e la scienza, sebbene fossero concetti astratti, rimanevano un potenziale oggetto di censura e come tali risultavano degni di espressa tutela. Il contenuto proattivo di tali disposizioni, anche se risalente nel tempo, manifesta una spiccata attualità in questi tempi di crisi scatenata dalla pandemia, essendo non contestabile che la cultura rientra tra i settori più colpiti dalla crisi economica. Non solo, ma l'incompleta attuazione del citato articolo 9 della Costituzione si rende manifesta anche nel depauperamento culturale e valoriale della società civile che la crisi ha enfatizzato, soprattutto tra i giovani. In tali premesse, giova rimarcare che il cinema e il teatro appartengono alla storia della Repubblica e ne custodiscono inalterati i valori, oltre a costituire, per il presente e per il futuro, una valida officina dalla quale «partorire» arte e bellezza, di cui attualmente c'è un evidente bisogno per evitare il tramonto delle istituzioni culturali, già da tempo «messe all'angolo» da logiche che orientano l'economia esclusivamente al mero profitto.
L'articolo 1 della presente proposta di legge prevede una delega al Governo per l'introduzione, in via sperimentale, dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado nel rispetto di determinati princìpi e criteri direttivi, tra i quali la previsione di 33 ore di lezione annuali nell'ambito delle quali promuovere programmi orientati al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, prevedendo attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo, nel rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche nonché delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
L'articolo 2, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, dispone uno stanziamento, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, destinato alla precipua formazione dei docenti sulle tematiche afferenti al citato insegnamento. È, altresì, previsto l'aggiornamento del Piano nazionale di formazione dei docenti, di cui all'articolo 1, comma 124, della citata legge n. 107 del 2015, al fine di integrarlo con le citate tematiche. Inoltre, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti, è previsto che le istituzioni scolastiche effettuino una ricognizione dei loro bisogni formativi, promuovendo, se necessario, accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale. Infine, trattandosi di disciplina introdotta in via sperimentale, è prevista, dopo un periodo massimo di tre anni e all'esito di una positiva valutazione, l'introduzione a regime dell'insegnamento dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle istituzioni scolastiche della scuola secondaria di secondo grado. A tale fine, l'articolo 3 della presente proposta di legge, prevede che il Ministro dell'istruzione e del merito, al termine del triennio, presenti alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione ai sensi della presente legge.

torna su

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Delega al Governo per l'introduzione dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado)

1. Al fine di promuovere la diffusione dell'insegnamento dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni per introdurre tale insegnamento curriculare, in via sperimentale, per tre anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) prevedere 33 ore di lezione annuali di insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive;

b) promuovere programmi di insegnamento dell'educazione all'immagine con riferimento, in particolare, al potenziamento delle competenze nei linguaggi audiovisivi sia sul piano dell'acquisizione delle conoscenze e delle capacità critiche sia in relazione all'utilizzo delle relative tecniche, prevedendo attività di formazione specifica nelle discipline del cinema e del settore audiovisivo;

c) assicurare il rispetto dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, con riferimento, in particolare, all'organizzazione delle attività e degli orari dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive, nonché il rispetto delle competenze delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

d) prevedere, al termine del triennio di sperimentazione e all'esito di una positiva valutazione della stessa, l'introduzione graduale dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado.

2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 del presente articolo è adottato su proposta del Ministro dell'istruzione e del merito, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Lo schema del decreto legislativo, corredato della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è successivamente trasmesso alle Camere, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto dal citato comma 1, per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di quaranta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale il decreto legislativo può essere comunque adottato.

Art. 2.
(Formazione dei docenti)

1. Nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 125, della legge 13 luglio 2015, n. 107, una quota parte, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, è destinata alla formazione dei docenti sulle tematiche afferenti all'insegnamento dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive. Il Piano nazionale di formazione dei docenti di cui all'articolo 1, comma 124, della legge n. 107 del 2015 è aggiornato al fine di comprendere le tematiche di cui al primo periodo del presente comma.
2. Al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e di armonizzare gli adempimenti relativi alla formazione dei docenti di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche effettuano una ricognizione dei loro bisogni formativi e possono promuovere accordi di rete nonché, in conformità al principio di sussidiarietà orizzontale, specifici accordi in ambito territoriale.

Art. 3.
(Relazione alle Camere)

1. Il Ministro dell'istruzione e del merito, al termine del triennio di cui all'articolo 1, comma 1, alinea, presenta alle Camere una relazione sull'attuazione della sperimentazione ai sensi della presente legge, anche ai fini dell'introduzione dell'insegnamento curriculare dell'educazione all'immagine e al linguaggio delle arti audiovisive nelle scuole secondarie di secondo grado in via permanente.

Art. 4.
(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede, per gli anni 2024 e 2025, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per i medesimi anni, del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

torna su