PDL 1100

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

RELAZIONE TECNICA

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1100

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA

Disposizioni per l'introduzione delle attività di lettura libera nel primo e nel secondo ciclo di istruzione. Modifica alla legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura

Presentata il 13 aprile 2023

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Onorevoli Deputati! – Nell'ambito del Programma Europa creativa, il principale intervento della Commissione europea a sostegno dei settori della cultura e degli audiovisivi, è stato promosso negli anni scorsi il progetto «Read On» (Reading for Enjoyment, Achievement and Development of yOuNg people). Tale progetto ha coinvolto sette organizzazioni di sei Paesi mediante iniziative finalizzate ad invitare i giovani a leggere, scrivere, creare romanzi grafici, curare eventi di festival letterari, eccetera. In particolare esso punta a sostenere e a diffondere la passione per la lettura tra i giovani europei attraverso un loro coinvolgimento attivo nel ridisegnare strumenti e modalità di fruizione, condivisione e creazione della letteratura.
In tale contesto, un'attività specifica – denominata «Read More» – ha riguardato alcune scuole che hanno introdotto, in via sperimentale all'interno della normale attività didattica, quotidiani spazi temporali (15-20 minuti) da dedicare alla «lettura libera» senza particolari doveri o obblighi per gli studenti, che hanno ampia discrezionalità sul materiale da leggere.
Sulla scia di quanto fatto in Norvegia nel 2014 dall'istituto professionale di Haugaland (in cui tutti gli studenti cominciano la giornata leggendo libri, riviste e fumetti di loro scelta), anche nel nostro Paese il partner italiano «Festivaldellaletteratura» ha iniziato dunque a lavorare con alcune scuole della Lombardia per introdurre le attività di «lettura libera» che si sono successivamente estese, con diverse esperienze, nell'intero territorio nazionale. Sensibilità al tema è stata inoltre dimostrata anche da alcune regioni che hanno adottato specifici atti tesi a promuovere tali attività (si veda, ad esempio, la risoluzione n. 64 del Consiglio regionale della Toscana, approvata in data 9 marzo 2021).
In quest'ottica, con la presente proposta di legge, si mira a rendere organica l'attività di «lettura libera» introducendola all'interno dell'ordinamento italiano con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo di istruzione.
Nel dettaglio l'articolo 1 della proposta di legge modifica l'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, recante disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura, inserendo nello stesso i commi 4-bis, 4-ter, e 4-quater.
Con il comma 4-bis del citato articolo 5 si dispone che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, mediante apposita previsione nel curricolo di istituto, disciplinino la pratica della «lettura libera». La lettura libera viene definita come attività periodica di lettura autonoma degli studenti da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Il comma 4-ter dispone in merito alle modalità attuative, che vengono demandate ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Nella disciplina di tali modalità attuative, viene previsto che si debba tenere conto delle seguenti necessità: 1) di assicurare agli alunni e agli studenti autonomia nella scelta del materiale di lettura, fatti salvi gli indirizzi generali adottati da ciascun istituto scolastico: 2) di disporre che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo, ferma restando la possibilità, anche in relazione a specifiche esigenze didattiche e di inclusione, di utilizzare dispositivi digitali; 3) di stabilire che le predette attività di lettura libera devono avere una durata continuativa di almeno quindici minuti e che, ferma restando l'autonomia di ciascun istituto, devono essere preferibilmente fissate con cadenza quotidiana ad inizio della giornata scolastica.
Il comma 4-quater, infine, specifica che dall'attuazione delle disposizioni della legge non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
Con l'articolo 2 si dispone in merito alla clausola di invarianza finanziaria, specificando che si debba provvedere all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196).

La presente relazione tecnico-finanziaria è predisposta ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica). Con la presente proposta di legge si mira a rendere organica l'attività di «lettura libera», per come dettagliata in sede di relazione illustrativa, introducendola all'interno dell'ordinamento italiano con particolare riferimento al primo e al secondo ciclo di istruzione.
Per quanto attiene agli effetti sui saldi di finanzia pubblica, la proposta di legge è dotata di specifica clausola di invarianza finanziaria. Con l'articolo 2, infatti, si dispone che «le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».
Per gli aspetti di interesse, in relazione alle singole disposizioni dell'articolato, si riporta quanto segue.
L'articolo 1 introduce i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater all'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15. In particolare, il comma 4-bis dispone che le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione disciplinino la pratica della «lettura libera» mediante apposita previsione all'interno del curricolo di istituto. La lettura libera viene definita come attività periodica di lettura autonoma degli studenti da svolgersi sotto la supervisione di un docente. Ciascuna scuola organizzerà, pertanto, l'attività nella sua autonomia tenuto conto che ciò, per espressa previsione, deve avvenire ad invarianza dell'orario complessivo previsto dagli ordinamenti scolastici vigenti e quindi senza arrecare ulteriori oneri.
Il comma 4-ter dispone in merito alle modalità attuative, che vengono demandate – tenuto conto di alcuni indirizzi inseriti direttamente nella legge – ad un decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge. Si tratta di disposizioni ordinamentali prive di effetti sui saldi di finanza pubblica.
Il comma 4-quater, infine, specifica che dall'attuazione delle disposizioni della legge «non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti». Ciò significa che l'attività di lettura libera deve essere assicurata con le medesime risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate a ciascuna scuola a legislazione vigente.
L'intervento previsto non determina dunque un incremento della dotazione organica complessiva e non determina, inoltre, eventuali adeguamenti dell'organico dell'autonomia alle situazioni di fatto oltre i limiti del contingente previsto dall'articolo 1, comma 69, della legge 13 luglio 2015, n. 107.
La proposta di legge nel suo complesso, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Attività di lettura libera. Modifica all'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 5 della legge 13 febbraio 2020, n. 15, sono aggiunti i seguenti:

«4-bis. In coerenza con le finalità di cui al comma 1, le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo di istruzione, nell'ambito dell'autonomia loro riconosciuta, mediante apposita previsione nel curricolo di istituto, disciplinano la pratica della “lettura libera” in classe quale attività periodica di lettura autonoma degli studenti, da svolgersi sotto la supervisione di un docente all'interno del monte orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti.
4-ter. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le modalità di attuazione del comma 4-bis, tenuto conto della necessità:

a) di assicurare agli alunni e agli studenti autonomia nella scelta del materiale di lettura, fatti salvi gli indirizzi generali adottati da ciascun istituto scolastico;

b) di disporre che la lettura avvenga prevalentemente su supporto cartaceo, ferma restando la possibilità, anche in relazione a specifiche esigenze didattiche e di inclusione, di utilizzare dispositivi digitali;

c) di stabilire che le predette attività di lettura libera devono avere una durata continuativa di almeno quindici minuti e che, ferma restando l'autonomia di ciascun istituto, devono essere preferibilmente fissate con cadenza quotidiana ad inizio della giornata scolastica.

4-quater. Dall'attuazione dei commi 4-bis e 4-ter non devono derivare incrementi o modifiche dell'organico del personale scolastico, né ore d'insegnamento eccedenti rispetto all'orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti».

Art. 2.
(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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