PDL 1097

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1097

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata RUFFINO

Modifiche all'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, concernente la disciplina del gruppo bancario cooperativo

Presentata il 13 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – A norma dell'articolo 45 della Costituzione, la Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata e la legge ne promuove e favorisce l'incremento, assicurandone con gli opportuni controlli il carattere e le finalità.
La cooperazione a carattere di mutualità è un modello di organizzazione economica incentrato e orientato verso il territorio in cui insiste e si rivolge alla comunità locale.
Essa si distingue, infatti, dagli altri modelli bancari in quanto ha la precipua finalità di venire incontro alle fasce economicamente più deboli della società, ispirandosi nella propria azione ai princìpi di mutualità, democrazia e solidarietà.
La materia disciplinata dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è stata oggetto di riforma a opera del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49, recante «Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio», che è stata successivamente modificata dal decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2018, n. 108, cosiddetto «milleproroghe». Da ultimo, il decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 199, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, ha modificato l'articolo 37-bis del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, introducendo la facoltà di adozione di sistemi di tutela istituzionale, in alternativa al gruppo cooperativo bancario, per le sole banche di credito cooperativo con sede nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
A opinione, però, degli operatori del settore la riforma non ha tenuto nella debita considerazione la specificità e la rilevanza delle piccole banche di credito cooperativo, che sono state penalizzate a scapito di realtà forse più grandi ma con profili di rischio maggiori.
Il fulcro della riforma prevede, infatti, l'obbligo per le banche di credito cooperativo che non adottano sistemi di tutela istituzionale di entrare a far parte di un gruppo bancario che abbia come capogruppo una società per azioni con un capitale superiore a un miliardo di euro.
Sostanzialmente si favorisce la costituzione di grandi gruppi che finiscono per assorbire tutte le piccole banche di credito cooperativo, ma ciò comporta inevitabilmente la perdita dell'identità e della peculiarità cooperativa nel settore creditizio.
Viene quindi penalizzato e annullato il valore aggiunto del modello di credito cooperativo, fondato sulle specificità locali e sulla stretta e reciproca relazione con la comunità del territorio dove la banca di credito cooperativo ha sede.
Tale modello di cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata, che ha avuto fino ad oggi un positivo impatto culturale, economico e sociale sul territorio di riferimento, incrementando la fiducia dei cittadini e alimentando la nostra economia, con la riforma prevista dal citato decreto-legge n. 18 del 2016 rischia di estinguersi o comunque di perdere quella valenza positiva che ha avuto finora.
Con la presente proposta di legge si intendono apportare alcuni correttivi alla riforma al fine di valorizzare adeguatamente l'importanza del contributo che le banche di credito cooperativo hanno assicurato, negli oltre centotrenta anni di attività, alla crescita delle economie locali e, nell'insieme, dell'economia italiana, supportando cittadini e famiglie ai fini del soddisfacimento dei rispettivi bisogni – spesso primari – ovvero nei loro percorsi lavorativi e imprenditoriali e sostenendo lo sviluppo di un numero assolutamente significativo di aziende e di realtà produttive.
In particolare, è ampliata l'autonomia gestionale delle banche di credito cooperativo rispetto alla capogruppo dei costituendi poli bancari, al fine di salvaguardarne le finalità mutualistiche.
Un altro aspetto affrontato è quello relativo al regime di vigilanza al quale i nuovi gruppi bancari saranno sottoposti.
Per la peculiarità del sistema cooperativo è necessario garantire che il modello di vigilanza sia conforme al modello di business del credito cooperativo basato sulla mutualità. Infatti, se i nuovi gruppi bancari che si costituiranno a seguito della riforma dovessero, come è prevedibile, essere considerati banche cosiddette «significant», ricadrebbero sotto la vigilanza della Banca centrale europea (BCE) e ciò potrebbe implicare costi, non solo in termini di accantonamenti patrimoniali, molto elevati e non sopportabili dal sistema. Al riguardo, con la presente proposta di legge si stabilisce che i gruppi bancari cooperativi siano sottoposti alla vigilanza esclusiva della Banca d'Italia.
La presente proposta di legge è composta da un unico articolo che modifica l'articolo 37-bis del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993, nel senso indicato in questa relazione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 37-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera a), le parole: «pari ad almeno il sessanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «pari ad almeno l'ottanta per cento»;

b) al comma 2-bis, dopo le parole: «dei consiglieri di amministrazione» sono aggiunte le seguenti: «e siano espressione delle banche del gruppo che, sulla base del sistema di classificazione del rischio adottato dalla capogruppo, si collocano nelle classi di rischio migliori»;

c) al comma 3-ter, le parole: «e, in caso di mancato gradimento della capogruppo, sottopongono alla stessa, ai fini della sostituzione di ogni componente non gradito, una lista di tre candidati diversi da quelli già indicati nella medesima procedura di nomina, fermi restando i requisiti di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 26» sono soppresse;

d) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«8-bis. I gruppi bancari cooperativi sono sottoposti alla vigilanza esclusiva della Banca d'Italia».

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