PDL 1094

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1094

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata RUFFINO

Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107, in materia di diritti delle persone sordocieche

Presentata il 13 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – Il Parlamento europeo, il 12 aprile 2004, ha approvato la dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche, che riconosce la sordocecità quale «disabilità specifica», invitando gli Stati membri a riconoscere e ad applicare i diritti di tali persone.
La dichiarazione evidenzia come la percezione ambientale, la comunicazione e le difficoltà relazionali siano ben diverse nelle persone sordocieche rispetto alle persone solo cieche o solo sorde, così come diversi sono gli strumenti idonei al superamento di questi diversi limiti percettivi.
La citata dichiarazione prende atto che alcune delle persone prese in esame sono completamente sorde e cieche, ma sottolinea che la maggior parte di esse mantiene un uso parziale di uno o di entrambi i sensi.
Il Parlamento italiano, con la legge 24 giugno 2010, n. 107, all'articolo 1 stabilisce che la stessa «legge è finalizzata al riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche» e si ricollega a quanto già stabilito dalla normativa vigente in merito alla cecità e alla sordità.
Di fatto, la legge non recepisce la citata dichiarazione in quanto per la normativa vigente in Italia di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, «si considera sordo il minorato sensoriale dell'udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che gli abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da cause di guerra, di lavoro o di servizio». Quindi coloro che perdono l'udito dopo l'età evolutiva, ossia oltre i dodici anni di età, e hanno imparato a parlare, sebbene non sentano sono considerati invalidi ma non vengono riconosciuti sordi anche se non sentono nulla. Di conseguenza non possono essere riconosciute sordocieche le persone che diventano sorde nell'età adulta e tantomeno coloro che mantengono un minimo residuo auditivo.
Evidenziando, fra queste persone, quelle che hanno mantenuto in minima parte la funzione sensoriale uditiva e che sono cieche, cieche parziali o ipovedenti gravi, ai sensi della legge 3 aprile 2001, n. 138, occorre considerare che esse non sono in grado di utilizzare la lettura labiale, né, in particolare, riconoscere i movimenti della lingua internazionale dei segni (LIS) e, pertanto, sono destinate a essere isolate dal punto di vista della comunicazione e a essere escluse dalla società, non avendo inoltre diritto a nessun particolare riconoscimento perché per l'ordinamento italiano non sono considerate sordocieche.
Esiste quindi una grave lacuna legislativa che non permette di attivare in loro favore quelle «protezioni» che, invece, il riconoscimento della specificità della loro doppia minorazione dovrebbe consentire, tra cui, in primis, la riabilitazione attraverso ausili specifici di nuova tecnologia.
La presente proposta di legge introduce alcune modifiche alla citata legge n. 107 del 2010 proprio al fine di renderla pienamente coerente con le disposizioni della citata dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo del 2004.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 24 giugno 2010, n. 107)

1. All'articolo 2 della legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini di cui all'articolo 1, nel rispetto della dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004, si definiscono sordocieche le persone cui siano distintamente riconosciute entrambe le minorazioni, anche qualora sia mantenuto l'uso parziale di uno o di entrambi i sensi»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In considerazione di una disabilità specifica, non paragonabile solo alla sordità civile né alla cecità civile, alle persone sordocieche è riconosciuto un sostegno specifico da parte di soggetti provvisti di conoscenze specialistiche, nonché il supporto di speciali strumenti tecnologici volti a facilitare la comunicazione e a favorire l'apprendimento per la formazione, per la vita lavorativa e per l'integrazione sociale».

2. All'articolo 3 della legge 24 giugno 2010, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'accertamento della sordocecità, come definita ai sensi dell'articolo 2, è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica di cui all'articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che procede alla valutazione di entrambe le disabilità sulla base della documentazione clinica presentata dall'interessato. All'accertamento si procede nel corso di un'unica visita alla quale sono presenti entrambi gli specialisti competenti ad accertare la cecità civile e la sordità civile. L'accertamento è eseguito tenendo conto della disabilità specifica, unica, e della somma delle due disabilità e deve avere ad oggetto la valutazione, in base alla gravità delle due menomazioni sensoriali, della capacità residua nella comunicazione, nell'autonomia personale e negli spostamenti dell'interessato»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La condizione di sordocieco è riconosciuta al soggetto che all'esito dell'accertamento risulti in possesso dei requisiti previsti dalla commissione medica di cui al comma 1».

Art. 2.
(Disposizione finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, valutati in 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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