PDL 1091

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1091

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ROMANO, BICCHIELLI, CAVO, ALESSANDRO COLUCCI, TIRELLI

Introduzione dell'articolo 1857-bis del codice civile e modifica all'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente

Presentata il 13 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge nasce per rispondere alle esigenze di numerosi cittadini che, negli ultimi anni, hanno visto chiudere, unilateralmente e senza motivo, il rapporto di conto corrente dalla propria banca, pur in presenza di saldi attivi, costringendoli per effetto delle segnalazioni interbancarie a non poter più disporre delle proprie provviste.
La banca infatti a seguito del recesso dal contratto di conto corrente consegna al correntista unicamente un assegno circolare, il quale per sua natura presuppone un conto corrente e un rapporto bancario per essere convertito in liquidità disponibile alla spesa o utilizzato per il pagamento di spese e utenze, e il correntista stesso a sua volta si trova impossibilitato a stipulare un nuovo contratto di conto corrente presso altre banche a causa della segnalazione interbancaria. Nel quadro normativo vigente, infatti, anche se il correntista ha saldi attivi del conto corrente, qualora questo venisse chiuso, si troverebbe nella paradossale situazione di non poter usufruire del proprio denaro per effetto della normativa sulle limitazioni all'uso del contante.
In materia di recesso unilaterale degli istituti di credito dal contratto di conto corrente si applica il combinato disposto dell'articolo 1845 del codice civile e del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; in particolare il citato articolo 1845 del codice civile, riguardante il recesso dal contratto, sancisce che: «Salvo patto contrario, la banca non può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se non per giusta causa. Il recesso sospende immediatamente l'utilizzazione del credito, ma la banca deve concedere un termine di almeno quindici giorni per la restituzione delle somme utilizzate e dei relativi accessori». Inoltre stabilisce che: «Se l'apertura di credito è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, mediante preavviso nel termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, in quello di quindici giorni».
L'obiettivo della presente proposta di legge è quindi quello di fare chiarezza sulla funzione degli istituti di credito a seguito delle normative vigenti sulle limitazioni all'uso del contante, previste dalle disposizioni del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e della legge 27 dicembre 2017, n. 205: un metodo di controllo al quale il Governo Monti ha scelto di affiancare anche un limite all'uso del contante, introdotto per la prima volta dal cosiddetto «decreto Salva Italia», di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha fissato la soglia massima di 1.000 euro. Con la legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), il Governo Renzi non ha cancellato questo limite ma si è limitato a triplicare l'ammontare di tale soglia, aumentandola a 3.000 euro. Con il decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, il Governo Conte ha poi stabilito un tetto di 2.000 euro a partire da luglio 2020, ridotto a 1.000 euro dal 2022; tale ultimo termine è stato successivamente prorogato di un anno dal Governo Draghi con il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, cosiddetto «milleproroghe».
La normativa in materia impone, inoltre, al cittadino l'esclusivo utilizzo di un conto corrente sul quale indirizzare gli emolumenti derivanti dal rapporto di lavoro, da pensioni e da ogni altra transazione con gli uffici pubblici o con gli esercizi commerciali oltre una somma determinata ed è, quindi, importante chiarire che il contratto di conto corrente deve essere considerato uno strumento da garantire a chiunque e indispensabile per la sopravvivenza nel ciclo economico e sociale del Paese e non può mai e in nessun caso essere negato, né prima della sua stipulazione né tantomeno in una fase successiva.
La presente proposta di legge è dunque volta a eliminare la facoltà degli istituti di credito di recedere dal rapporto di conto corrente senza che vi sia un motivo grave e preclude altresì ai medesimi istituti di credito di esimersi dall'attivare un rapporto di conto corrente e di recedere dal contratto, a tempo determinato o indeterminato, qualora i saldi del conto risultino attivi.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 33 del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, è abrogata.
2. Dopo l'articolo 1857 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 1857-bis. – (Obbligo di contrarre e recesso della banca nei rapporti di conto corrente) – La banca ha l'obbligo di stipulare un contratto di conto corrente con chiunque lo richieda. La banca non può recedere dal contratto di conto corrente a tempo determinato o indeterminato quando i saldi siano in attivo, se non per gravi e documentati motivi».

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