PDL 1087

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                        Articolo 7
                        Articolo 8

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1087

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa della deputata BONETTI

Disposizioni in materia di riequilibrio di genere nei procedimenti di nomina

Presentata il 12 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! La presente proposta di legge nasce sulla base delle risultanze del documento di lavoro prodotto dal gruppo di studio sul riequilibrio della rappresentanza di genere nei procedimenti di nomina, composto da docenti universitari nelle materie di diritto costituzionale, istituzioni di diritto pubblico e diritto pubblico comparato. Il documento, presentato in data 1° dicembre 2021, è stato realizzato in attuazione della Strategia nazionale per la parità di genere 2021-2026, adottata dal Consiglio dei ministri in data 4 agosto 2021, che si pone come uno degli strumenti attuativi del Piano nazionale di ripresa e resilienza in tema di parità di genere.
Dalle ricerche condotte dal gruppo di studio, emerge chiaramente come la partecipazione delle donne ai processi decisionali resti uno dei punti deboli dell'eguaglianza di genere in Italia. Difatti, la presenza femminile nelle istituzioni e nelle assemblee elettive è oggi più diffusa, ma rimane ancora gravemente bassa in altri contesti. Le donne sono ormai il 35 per cento dei parlamentari e il 42 per cento dei componenti italiani al Parlamento europeo; la rappresentanza femminile è aumentata nelle assemblee elettive degli enti locali e delle regioni, pur con risultati non omogenei nel territorio nazionale. Se si estende l'analisi ad ambiti esterni alle istituzioni, altrettanto positivi sono i dati relativi alla presenza femminile negli organi di amministrazione e controllo delle società quotate. Risultati incoraggianti dovuti principalmente all'impegno del legislatore, in primis statale, ma anche regionale, che è espressamente intervenuto in questi ambiti con norme di riequilibrio, pur differentemente modulate a seconda delle specifiche circostanze.
Viceversa, nei settori dove non si è intervenuti con legge i dati mostrano ancora una scarsa partecipazione delle donne che non può che destare preoccupazione dal punto di vista dell'attuazione dei princìpi costituzionali.
Se sono stati compiuti rilevanti passi in avanti sul fronte della rappresentanza politica, non altrettanto può dirsi in relazione alle nomine decise dagli organi politici. Si pensi, a titolo esemplificativo, alle autorità amministrative indipendenti: su quarantatré componenti dei collegi attualmente in carica, solo dodici sono donne. L'efficacia ormai provata di interventi normativi di riequilibrio, in grado di rimuovere gli ostacoli sulla strada delle donne, rappresenta il presupposto giustificativo di una nuova ed organica proposta che possa completare un percorso, già avviato ma ancora incompleto, di attuazione dei princìpi iscritti negli articoli 3, secondo comma, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione. Un intervento necessario e opportuno, anche alla luce della ormai numerose pronunce giurisprudenziali che, a vari livelli, ribadiscono la necessità di dare piena e completa attuazione al principio di pari opportunità.
Peraltro, proprio i parlamentari che, ormai quasi vent'anni fa, avevano approvato la riforma costituzionale dell'articolo 51 della Costituzione avevano messo bene in luce come i nuovi princìpi costituzionali non potessero costituire un semplice «punto di arrivo», ma dovessero essere un «punto di partenza». Occorreva, infatti, l'impegno del legislatore e di tutti gli attori istituzionali e politici chiamati alla responsabilità di selezionare le candidature o, direttamente, i componenti degli uffici pubblici di vertice per evitare il rischio che la riforma rimanesse lettera morta.
Oggi, forse, è possibile affermare che dopo tanta fatica quella riforma costituzionale è stata in buona parte attuata dal legislatore nazionale e regionale. La democrazia paritaria sembra essere garantita a tutti i livelli nelle assemblee elettive: dagli enti locali (legge 23 novembre 2012, n. 215, recante disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni, legge 7 aprile 2014, n. 56, recante disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) alle regioni (statuti, leggi regionali, legge n. 215 del 2012, e legge 15 febbraio 2016, n. 20, recante modifica all'articolo 4 della legge 2 luglio 2004, n. 165, recante disposizioni volte a garantire l'equilibrio nella rappresentanza tra donne e uomini nei consigli regionali), al Parlamento nazionale (legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali) e al Parlamento europeo (legge 22 aprile 2014, n. 65, recante modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante norme per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, in materia di garanzie per la rappresentanza di genere, e relative disposizioni transitorie inerenti alle elezioni da svolgere nell'anno 2014).
Purtroppo, nei settori in cui il legislatore non è intervenuto, la presenza femminile rimane invece molto limitata e persiste un significativo gender gap in rilevanti istituzioni i cui componenti sono nominati o eletti da organi politici, cioè dal Governo, dal Parlamento in seduta comune, dalle Camere o dai rispettivi Presidenti. È come se, in assenza di espresse e specifiche norme di riequilibrio, il dato «culturale» della politica come tradizionale monopolio maschile tendesse a prevalere continuando così a limitare l'impegno e la presenza delle donne nei luoghi decisionali e sbarrando loro la strada.
Nel complesso, a una più attenta ricognizione, sembra mancare nel nostro ordinamento qualsiasi considerazione dell'eguaglianza di genere laddove si sia di fronte a nomine dei vertici di enti o istituzioni i cui componenti sono scelti da organi politici, che godono di una ampia discrezionalità. Tuttavia, rappresentando ormai le pari opportunità un principio di carattere generale, la discrezionalità politica non può considerarsi assoluta ed essa è comunque sottoposta al rispetto di tale principio (sentenza della Corte costituzionale n. 81 del 5 aprile 2012). Non si può, dunque, in nome di una sorta di domaine réservé politico, tralasciare il dettato dell'articolo 51, primo comma, della Costituzione, secondo il quale non solo, sulla base del testo originario, «Tutti i cittadini dell'uno o dell'altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge», ma, a seguito della revisione costituzionale realizzata con la legge costituzionale 30 maggio 2003, n. 1, «A tale fine, la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini».
Una non completa e piena applicazione del citato articolo 51 della Costituzione è, peraltro, fortemente interconnessa con la scarsa trasparenza dei procedimenti di selezione dei candidati. Fatte salve alcune minime eccezioni, non è prevista alcuna forma di pubblicità relativa alla scadenza degli organi, né la possibilità di esprimere una manifestazione di interesse, né è contemplato un qualche procedimento di selezione che consenta di valutare il merito dei candidati. Tale opacità del procedimento di selezione, unita alla marginalizzazione delle competenze femminili, pone dei seri problemi circa il compiuto rispetto, oltre che del citato articolo 51, anche dell'articolo 97 della Costituzione, laddove, nel secondo comma, si pongono come princìpi guida della pubblica amministrazione il buon andamento e l'imparzialità.
Tutto ciò impone di intervenire a livello normativo, andando a incidere sui procedimenti di nomina, in modo tale da tutelare, a un tempo, l'eguaglianza di genere, la trasparenza dei procedimenti e il buon andamento della pubblica amministrazione.
L'esperienza comparata mostra l'efficacia di interventi normativi che si prefiggano le finalità indicate, in contesti nei quali, come in quello italiano, è assai difficile confidare in un progressivo adeguamento delle prassi politico-istituzionali al mutamento che si riscontra nella società, ove invece si riserva uno spazio crescente alle competenze femminili, in tutti i campi. Al riguardo è particolarmente significativo il caso della magistratura ordinaria, dove benché il numero delle donne che superano il relativo concorso pubblico superi ormai da anni quello degli uomini, l'organo di governo riflette in minima parte un'evoluzione oramai radicata.
Affinché le misure di riequilibrio siano effettive, le esperienze comparate mostrano altresì che è indispensabile la circolazione delle informazioni sulle posizioni disponibili, nonché un continuo monitoraggio sui dati e sul rispetto della normativa. A tal fine, qualsiasi misura legislativa che intervenga sui procedimenti di nomina deve essere accompagnata da misure organizzative che, potenziando le amministrazioni statali già esistenti, ne sviluppino il ruolo di monitoraggio, raccolta e disseminazione di dati e informazioni.
Molta strada deve essere ancora fatta dunque per raggiungere quella democrazia «fatta di donne e di uomini» di cui parlava Teresa Mattei. E il punto di arrivo che dobbiamo raggiungere è quello di una democrazia sostanzialmente e culturalmente paritaria, al fine di garantire al meglio i diritti e l'eguaglianza di tutti e di tutte.
La presente proposta di legge vuole attuare un intervento normativo idoneo a incidere sui procedimenti di nomina in modo tale da tutelare, come già detto, l'eguaglianza di genere, la trasparenza dei procedimenti e il buon andamento della pubblica amministrazione.
La rimozione degli ostacoli sulla strada delle donne è il presupposto giustificativo di una nuova e organica proposta di interventi normativi di riequilibrio di genere in grado di completare il percorso, già avviato ma ancora incompleto, di attuazione dei princìpi iscritti negli articoli 3, secondo comma 2, 51, primo comma, 97, secondo comma, e 117, settimo comma, della Costituzione, nonché del principio di pari opportunità.
La presente proposta di legge si compone di otto articoli.
L'articolo 1 sancisce le finalità della legge e ne fissa i princìpi direttivi, rinvenibili a livello costituzionale nell'eguaglianza sostanziale, nelle pari opportunità nell'accesso agli uffici pubblici e alle cariche elettive in ambito regionale, nel buon andamento e nell'imparzialità della pubblica amministrazione.
L'articolo 2 disciplina le misure per garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure di nomina in relazione alla presentazione delle candidature e ai criteri di selezione delle stesse.
L'articolo 3 interviene a tutela della parità di genere nella composizione degli organi di vertice delle autorità amministrative indipendenti che svolgono rilevanti funzioni di livello costituzionale, per le quali occorre la equilibrata presenza dei due sessi. Le norme incidono sulla composizione dell'Autorità nazionale anticorruzione, delle autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità, competenti per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico e per le telecomunicazioni, dell'Autorità di regolazione dei trasporti, della Commissione nazionale per le società e la borsa, della Commissione di vigilanza sui fondi pensione, del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
L'articolo 4 prevede misure finalizzate ad assicurare standard minimi di equilibrio di genere e trasparenza nelle società partecipate. A tal fine, istituisce un albo delle società partecipate a controllo pubblico i cui membri devono essere nominati da soggetti politici e ammette la possibilità di svolgere l'audizione dei candidati e delle candidate da parte del competente organo di nomina. Istituisce, infine, una commissione incaricata di selezionare le candidature ammissibili per ogni posizione.
Gli articoli 5 e 6 prevedono disposizioni di principio in materia di nomine, designazioni e rinnovo degli organi amministrativi di competenza rispettivamente delle regioni e degli enti locali, al fine di garantire condizioni di pari opportunità tra uomo e donna e la presenza di entrambi i sessi.
L'articolo 7 istituisce un Osservatorio per il monitoraggio dell'attuazione del principio di pari opportunità nei procedimenti di nomina, definendone compiti e funzioni e prevedendo una relazione periodica biennale alle Camere sull'attuazione dei princìpi previsti dalla legge.
L'articolo 8 reca, infine, le disposizioni finali.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e princìpi direttivi)

1. La presente legge, in attuazione dei princìpi stabiliti dall'articolo 3, secondo comma, dall'articolo 51, primo comma, dall'articolo 97, secondo comma, e dall'articolo 117, settimo comma, della Costituzione, è volta a dare piena e completa attuazione al principio di pari opportunità e a garantire la democrazia paritaria, nonché l'equilibrio della rappresentanza di genere nei procedimenti di nomina dei vertici di enti o istituzioni i cui componenti sono scelti da organi politici.
2. La presente legge disciplina le misure atte a tutelare l'eguaglianza di genere, la trasparenza dei procedimenti e il buon andamento della pubblica amministrazione in enti pubblici, autorità amministrative indipendenti, società partecipate ed enti previsti a livello regionale e locale.

Art. 2.
(Misure per garantire la trasparenza nei processi di nomina)

1. Gli enti e le istituzioni di cui all'articolo 1, comma 2, si impegnano a garantire un'adeguata pubblicità delle posizioni disponibili e a raccogliere le manifestazioni di interesse per le medesime posizioni consentendo a tutti i soggetti in possesso delle competenze necessarie di presentare la propria candidatura in condizioni di eguaglianza e trasparenza.
2. I componenti degli enti e delle istituzioni di cui al comma 1 sono selezionati tra coloro che presentano la propria candidatura nell'ambito di una procedura di selezione finalizzata a valutare le competenze dei candidati.
3. L'avviso di avvio di una procedura di nomina è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente la cui composizione deve essere integrata, nonché, nei casi di nomina parlamentare, nei siti internet della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, almeno sessanta giorni prima del termine ultimo entro cui la nomina deve essere effettuata. Le candidature sono consentite fino a trenta giorni prima del termine di cui al primo periodo e i curricula dei candidati sono pubblicati nei medesimi siti internet di cui al primo periodo. Le candidature possono essere avanzate da persone che assicurino indipendenza e che risultino di comprovata esperienza nelle materie di competenza dell'autorità interessata.

Art. 3.
(Principio di equilibrio di genere nelle autorità amministrative indipendenti)

1. Al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 249, dopo le parole: «Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati» sono inserite le seguenti: «a seguito di procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto del principio di equilibrio di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione,».
2. All'articolo 13, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, le parole: «tenuto conto del principio delle pari opportunità di genere» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nella composizione del collegio nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione dei componenti per cessazione anticipata del mandato,».
3. All'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo la rappresentanza di uno dei due sessi nella misura di un terzo dei componenti di ciascuna Autorità, anche nei casi di sostituzione dei componenti cessati anticipatamente dal mandato».
4. All'articolo 37, comma 1-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il primo periodo è sostituito dai seguenti: «I componenti dell'Autorità sono scelti tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento».
5. All'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 1974, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 giugno 1974, n. 216, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Nella scelta dei componenti della Commissione, il Consiglio dei ministri e il Presidente del Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nella composizione del collegio nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione per cessazione anticipata del mandato».

6. All'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei componenti, i Ministri competenti e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nella composizione del collegio nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione dei componenti per cessazione anticipata del mandato».
7. All'articolo 7 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nella scelta dei componenti, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo la rappresentanza di uno dei due sessi nella misura di un terzo dei componenti del Garante, anche nei casi di sostituzione dei componenti per cessazione anticipata del mandato».

8. All'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nella scelta del direttore, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che la nomina rispetti l'alternanza cronologica tra i sessi. Nella scelta dei componenti della Consulta, il Ministro competente e il Consiglio dei ministri assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione dei componenti per cessazione anticipata del mandato».
9. All'articolo 153, comma 1, secondo periodo, del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, dopo le parole: «dal Senato della Repubblica con voto limitato» sono aggiunte le seguenti: «, a seguito di procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto del principio di equilibrio di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione».
10. All'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella scelta dei membri della Commissione, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nella composizione del collegio nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, anche nei casi di sostituzione dei membri per cessazione anticipata del mandato».
11. All'articolo 10, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «a seguito di procedure trasparenti di candidatura, da svolgere nel rispetto del principio di equilibrio di genere di cui agli articoli 3 e 51 della Costituzione, anche nei casi di sostituzione dei membri per cessazione anticipata del mandato».
12. All'articolo 22 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella scelta dei presidenti delle autorità di cui al comma 1, anche nei casi di sostituzione per cessazione anticipata del mandato, si assicura il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento, da computare sul numero complessivo delle nomine effettuate nel corso dei precedenti tre anni».

13. I regolamenti interni delle autorità amministrative indipendenti assicurano che nelle procedure di nomina e di elezione dei componenti degli organi di vertice la composizione dell'elenco dei candidati da sottoporre alla procedura di nomina parlamentare, ove previsto, garantisca il rispetto del principio di equilibrio di genere.
14. È abrogata ogni altra disposizione delle leggi e degli atti aventi forza di legge di cui ai commi da 1 a 12 del presente articolo, ove contrastante con quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, della presente legge.

Art. 4.
(Principio di equilibrio di genere nelle società partecipate)

1. Al fine di assicurare standard minimi di equilibrio di genere e di trasparenza, presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'albo delle società partecipate a controllo pubblico i cui membri sono di nomina governativa. Nell'albo di cui al primo periodo sono indicati, sulla base del settore di attività della società partecipata, i termini di presentazione e i requisiti delle candidature per la nomina degli organi di vertice delle società partecipate.
2. Per i medesimi scopi di cui al comma 1, è istituito un albo delle competenze per la raccolta di tutte le candidature presentate nelle procedure di nomina riferite alle società partecipate di cui al medesimo comma 1. L'iscrizione all'albo delle competenze non è condizione necessaria ai fini della nomina.
3. Al fine di potenziare la trasparenza della procedura di nomina, le società partecipate possono procedere all'audizione dei candidati e delle candidate.
4. Presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituita una commissione di esperti ed esperte di riconosciuta competenza e indipendenza, con compiti di selezione delle candidature ammissibili per ogni posizione disponibile, al fine di sottoporre alle società partecipate un elenco dei candidati e delle candidate in possesso dei requisiti previsti dalla legge. La commissione di cui al presente comma può altresì svolgere le audizioni dei candidati e delle candidate di cui al comma 3 secondo regole uniformi, definite con regolamento interno.

Art. 5.
(Principio di equilibrio di genere nelle regioni)

1. Le regioni definiscono la disciplina in materia di nomine, di designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di propria competenza, attenendosi ai princìpi generali di cui al presente articolo.
2. Al fine di promuovere le pari opportunità tra uomini e donne, all'avvio della procedura di nomina i soggetti istituzionali legittimati a proporre le candidature per gli organismi collegiali sono tenuti a presentare un elenco di soggetti di entrambi i sessi, in possesso delle specifiche competenze richieste.
3. Il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Giunta regionale pubblicano annualmente, ciascuno nell'ambito di rispettiva competenza, l'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.
4. Gli statuti regionali, in armonia con l'articolo 51 della Costituzione, assicurano il rispetto del principio di pari opportunità e di equilibrio di genere nella formazione della Giunta regionale.

Art. 6.
(Principio di equilibrio di genere negli enti locali)

1. All'articolo 6 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli statuti comunali e provinciali stabiliscono norme per assicurare condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 aprile 1991, n. 125, e per garantire la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegali non elettivi del comune e della provincia, negli enti, aziende e istituzioni da essi dipendenti, nei consorzi, nelle associazioni tra comuni, nelle società di capitali e consortili, negli istituti di credito e nei loro enti di controllo o fondazioni, nelle università, nei politecnici, nei teatri, nei musei, nelle istituzioni e nelle fondazioni culturali»;

b) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Gli enti locali inviano entro il 31 dicembre di ogni anno i regolamenti, le delibere e ogni altro atto, comunque denominato, con cui siano state effettuate nomine di propria competenza al Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri per la verifica del rispetto dei princìpi di cui ai commi 6-bis e 6-ter del presente articolo»;

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

«6-bis. Al fine di garantire standard minimi di trasparenza dei procedimenti, gli enti locali danno adeguata pubblicità, nel mese di gennaio per il primo semestre e nel mese di luglio per il secondo semestre, all'elenco delle nomine e delle designazioni da effettuare nell'anno solare successivo.
6-ter. Al fine di promuovere il rispetto del principio di equilibrio di genere, all'avvio della procedura di nomina i soggetti istituzionali legittimati a proporre le candidature per gli organismi collegali sono tenuti a presentare un elenco di soggetti di entrambi i sessi, in possesso delle specifiche competenze richieste».

2. All'articolo 47 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nella scelta dei componenti della giunta comunale e della giunta provinciale, il sindaco e il presidente della provincia assicurano il rispetto del principio di equilibrio di genere, garantendo che nessun sesso sia rappresentato in misura superiore al sessanta per cento»;

b) al comma 2, le parole: «dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 1-bis».

Art. 7.
(Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere)

1. L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere istituito ai sensi del comma 141 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, effettua il monitoraggio dell'attuazione del principio di equilibrio di genere nei procedimenti di nomina e procede altresì alla pubblicazione dell'albo delle società partecipate, con le relative scadenze dei termini per la presentazione delle candidature, e dell'albo pubblico delle competenze, istituiti ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, della presente legge.
2. Ai fini di cui al comma 1, dopo il comma 143 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è inserito il seguente:

«143-bis. In aggiunta alle funzioni previste dal comma 143, l'Osservatorio di cui al comma 141 si occupa di:

a) monitorare il rispetto delle norme volte a garantire l'equilibrio di genere nelle nomine effettuate dagli enti pubblici, dalle autorità amministrative indipendenti, dalle società partecipate e dagli enti previsti a livello regionale e locale nonché di segnalare ai soggetti competenti per le nomine la mancata ottemperanza a tali disposizioni;

b) con riferimento agli enti pubblici e alle autorità amministrative indipendenti, pubblicizzare le informazioni relative alle scadenze degli organismi collegiali in carica, ai termini per la presentazione delle candidature e ai criteri di valutazione adottati per la selezione;

c) verificare il rispetto delle disposizioni nazionali vigenti in materia di equilibrio di genere nei procedimenti di nomina da parte delle leggi e dei regolamenti adottati dalle regioni e dagli enti locali».

3. Ogni due anni l'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parità di genere trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione dei princìpi di cui alla presente legge, dando conto di tutte le nomine effettuate nel periodo considerato, delle relative proporzioni di genere e delle procedure di nomina seguite.

Art. 8.
(Disposizioni finali)

1. Le disposizioni della presente legge recano norme di diretta attuazione degli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione e costituiscono princìpi generali dell'ordinamento.
2. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione.

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