PDL 1084

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1084

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, CAVANDOLI, DI MATTINA, GUSMEROLI, TOCCALINI, BILLI, BOF, COIN, DARA, FURGIUELE, PRETTO, ZINZI

Disposizioni concernenti l'adozione di una disciplina temporanea per la sperimentazione dell'impiego di sistemi di intelligenza artificiale

Presentata l'11 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'intelligenza artificiale si basa su modelli digitali, algoritmi e tecnologie in grado di generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono e rappresenta oggi un fattore primario nella trasformazione digitale della società. Nel prossimo futuro, i sistemi di intelligenza artificiale influiranno sulla maggior parte delle attività economiche, fornendo opportunità per migliorare i livelli produttivi, lo sviluppo tecnologico e le attività analitiche avanzate in tutti i settori.
Il 21 aprile 2021, la Commissione europea ha presentato la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce regole armonizzate sull'intelligenza artificiale (legge sull'intelligenza artificiale) e modifica alcuni atti legislativi dell'unione (COM(2021) 206 final). La proposta di regolamento è stata poi modificata dal Consiglio dell'Unione europea, con l'adozione – il 6 dicembre 2022 – di una posizione comune in merito, e attualmente è all'esame del Parlamento europeo, prima dell'approvazione del testo definitivo.
La proposta – nota come «Artificial Intelligence Act (AI Act)» – stabilisce regole armonizzate per lo sviluppo, l'immissione nel mercato e l'utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nell'Unione, definendo un quadro normativo finalizzato ad assicurarne un impiego sicuro e conforme alla normativa vigente in materia di diritti fondamentali e princìpi europei, nonché la certezza del diritto per facilitare gli investimenti e l'innovazione nell'intelligenza artificiale. L'atto prevede, inoltre, l'istituzione di un Comitato europeo per l'intelligenza artificiale che punta a incoraggiare la cooperazione nazionale e a garantire il rispetto del regolamento.
La regolamentazione europea dei sistemi di intelligenza artificiale mira, quindi, al sostegno dell'innovazione mediante la previsione di uno spazio digitale sicuro di sperimentazione normativa, creando i presupposti per la definizione di un quadro giuridico anche da parte dei singoli Stati membri.
In Spagna, ad esempio, è stato creato un sandbox per l'intelligenza artificiale finalizzato a connettere operatori del settore ed enti regolatori, nonché a fornire un ambiente controllato che agevoli lo sviluppo e la validazione dei sistemi innovativi di intelligenza artificiale. Si tratta di un progetto pilota che ha messo in pratica i requisiti proposti a livello comunitario per i sistemi di intelligenza artificiale ad alto rischio, fornendo dati utili per lo sviluppo di norme europee armonizzate e per gli ulteriori lavori preparatori a livello nazionale e dell'Unione europea.
A livello internazionale, altri Stati hanno sentito l'esigenza di strutturare sandbox regolamentari per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, a partire dal progetto della Financial Conduct Authority inglese sino a quello sostenuto dalla Monetary Authority of Singapore, ma iniziative in materia sono in corso di adozione anche in Germania, a Hong Kong, in India, in Finlandia, nei Paesi Bassi, in Danimarca, in Polonia, in Lituania e a Malta.
In Italia, come illustrato nel «Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024», l'ecosistema delle tecnologie di intelligenza artificiale ha un grande potenziale, che però non risulta ancora pienamente sfruttato ed è contraddistinto da comunità di ricerca molto attive, ma spesso di piccola scala.
Tale contesto e la posizione internazionale dell'ecosistema italiano delle tecnologie di intelligenza artificiale determinano l'esigenza di proseguire nel percorso legislativo sopra delineato.
Nella legislazione italiana, la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo trova un significativo precedente nell'ambito del FinTech. In particolare, l'articolo 36, commi da 2-bis a 2-novies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (cosiddetto «decreto Crescita»), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ha delegato al Ministero dell'economia e delle finanze – previa consultazione della Banca d'Italia, della Commissione nazionale per le società e la borsa e dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni – l'adozione di uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione per le attività che perseguono l'innovazione di servizi e prodotti finanziari, creditizi e assicurativi mediante l'utilizzo nuove tecnologie. A tal fine, è stato adottato il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 30 aprile 2021, n. 100, recante l'attuazione della disciplina relativa al Comitato e della sperimentazione FinTech.
Per i motivi sopra esposti, con lo scopo di promuovere l'innovazione e consentire lo sviluppo nel territorio nazionale dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi, la presente proposta di legge disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale.
Per tali finalità, previste dall'articolo 1, l'articolo 2, comma 1, demanda al Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, l'adozione di uno o più regolamenti per la definizione del sopramenzionato regime di sperimentazione, volto al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti in settori prioritari, in coerenza con quanto stabilito dal «Programma strategico Intelligenza Artificiale 2022-2024». Il comma 2 prevede che lo spazio tecnico-normativo sperimentale si conformi, altresì, al principio di proporzionalità previsto dalla normativa europea e abbia un termine massimo di durata pari a diciotto mesi. Al comma 3, le ulteriori caratteristiche della sperimentazione sono individuate nella possibilità di prevedere per i soggetti coinvolti tempi ridotti per le procedure autorizzative, requisiti patrimoniali ridotti, adempimenti proporzionati e semplificati rispetto alle attività che si intendono svolgere e perimetri di operatività espressamente definiti. Tali misure, come previsto dal comma 4, possono essere differenziate in considerazione delle particolarità che si riferiscono alle singole fattispecie concrete. Si tratta in ogni caso di misure di carattere temporaneo, la cui adozione deve essere accompagnata da adeguate forme di informazione e protezione a favore di consumatori e investitori, nonché da presìdi a tutela del corretto funzionamento dei mercati. Oltre al limite di carattere temporale, il perimetro della sperimentazione è caratterizzato da ulteriori condizioni al venir meno delle quali cessa l'operatività del sandbox regolamentare per l'impiego di sistemi di intelligenza artificiale. Il comma 5 prevede che l'ammissione al periodo di sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di esso. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato hanno la facoltà di avviare, negli ambiti di competenza, iniziative per la sperimentazione delle attività innovative riconducibili ai sistemi di intelligenza artificiale. Ai medesimi soggetti è affidato anche il compito di produrre annualmente, ciascuna per quanto di propria competenza, una relazione d'analisi sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, riportando quanto emerge dai periodi di sperimentazione effettuati, e di segnalare eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo del settore e la promozione dell'innovazione nei settori prioritari. Il comma 6, infine, prevede l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri del Comitato permanente per l'intelligenza artificiale, che ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, rappresentanti di ulteriori istituzioni e autorità, nonché di associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore dell'intelligenza artificiale.
In ragione di quanto sopra esposto, si auspica una celere approvazione della presente proposta di legge.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Oggetto, finalità e definizione)

1. La presente legge disciplina la creazione di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per le attività che impiegano sistemi di intelligenza artificiale, al fine di promuovere l'innovazione e di consentire lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dei suoi possibili usi nel territorio nazionale.
2. Ai fini di cui alla presente legge per «sistemi di intelligenza artificiale» si intendono software sviluppati con una o più delle tecniche e degli approcci di apprendimento automatico, di programmazione induttiva e deduttiva, di analisi statistica, che possono, per una determinata serie di obiettivi definiti dall'uomo, generare output quali contenuti, previsioni, raccomandazioni o decisioni che influenzano gli ambienti con cui interagiscono.

Art. 2.
(Sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale)

1. Ai fini di cui all'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti per definire le condizioni e le modalità di svolgimento di una sperimentazione relativa all'impiego di sistemi di intelligenza artificiale volti al perseguimento dell'innovazione di servizi e di prodotti nei settori:

a) industriale e manifatturiero;

b) educativo;

c) agroalimentare;

d) culturale e turistico;

e) sanitario;

f) ambientale, infrastrutturale e delle reti;

g) bancario, finanziario e assicurativo;

h) amministrativo;

i) urbanistico;

l) della sicurezza nazionale;

m) informatico.

2. La sperimentazione di cui al comma 1, che ha una durata massima di diciotto mesi prorogabili per un massimo di ulteriori dodici mesi, si conforma al principio di proporzionalità previsto dalla normativa dell'Unione europea e prevede, per i soggetti che intendono svolgere attività comprese nella sperimentazione stessa:

a) requisiti patrimoniali ridotti;

b) adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

c) tempi ridotti delle procedure autorizzative;

d) definizione di perimetri e limiti di operatività.

3. Nel rispetto della normativa inderogabile dell'Unione europea, i regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono o individuano i criteri per determinare:

a) i requisiti di ammissione alla sperimentazione, i casi in cui un'attività può essere ammessa a sperimentazione e i casi in cui è ammessa la proroga della sperimentazione stessa;

b) i requisiti patrimoniali;

c) gli adempimenti semplificati e proporzionati alle attività che si intende svolgere;

d) i perimetri di operatività;

e) gli obblighi informativi;

f) i tempi per il rilascio delle autorizzazioni;

g) i requisiti di professionalità degli esponenti aziendali;

h) i profili di governo societario e di gestione del rischio;

i) le forme societarie ammissibili anche in deroga alle forme societarie previste dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dal testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e dal codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

l) le eventuali garanzie finanziarie;

m) il regime applicabile al termine della sperimentazione.

4. Le misure di cui ai commi 2 e 3 possono essere differenziate e adeguate in considerazione delle particolarità e delle esigenze dei casi specifici; esse hanno carattere temporaneo e garantiscono adeguate forme di informazione e di protezione a favore di consumatori e investitori, nonché a garanzia del corretto funzionamento dei mercati. L'operatività delle misure cessa al termine del relativo periodo, ovvero alla perdita dei requisiti o al superamento dei limiti operativi stabiliti, nonché negli altri casi previsti dai regolamenti di cui al comma 1.
5. La sperimentazione non comporta il rilascio di autorizzazioni per l'esercizio di attività riservate da svolgersi al di fuori di essa. Lo svolgimento, nell'ambito della sperimentazione e nel rispetto dei limiti stabiliti dai provvedimenti di ammissione, di attività che rientrano nella nozione di servizi e attività di investimento non implica l'esercizio a titolo abituale di attività riservate e, pertanto, non richiede il rilascio di autorizzazioni ove sia prevista una durata massima di sei mesi, salvo il maggiore termine della sperimentazione, che non può superare complessivamente il limite massimo di diciotto mesi, nei casi in cui sia concessa una proroga funzionale all'ottenimento dell'autorizzazione o dell'iscrizione prevista dalla legge per lo svolgimento abituale e a titolo professionale dell'attività medesima. Nel rispetto delle norme stabilite dai regolamenti di cui al comma 1 e delle finalità del periodo di sperimentazione, l'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nell'ambito delle rispettive competenze e delle materie a essi attribuite, adottano i provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione delle attività di cui al comma 1 e ogni altra iniziativa a essi propedeutica. I provvedimenti per l'ammissione alla sperimentazione stabiliscono i limiti dell'attività di partecipazione alla sperimentazione con riguardo alla tipologia e alle modalità di prestazione del servizio di investimento, alla tipologia e al numero di utenti finali, al numero di operazioni e ai volumi complessivi dell'attività. Le attività, le notizie, le informazioni e i dati dell'Agenzia per l'Italia digitale, del Garante per la protezione dei dati personali e dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato relative alla sperimentazione sono coperti dal segreto d'ufficio anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni, a eccezione del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'università e della ricerca e del Ministro delle imprese e del made in Italy. Il segreto non può essere opposto all'autorità giudiziaria quando le informazioni richieste siano necessarie per indagini o procedimenti relativi a violazioni sanzionate penalmente.
6. L'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato redigono annualmente, ciascuno per quanto di propria competenza, una relazione sull'impiego di sistemi di intelligenza artificiale, riportando quanto emerge dall'applicazione del regime di sperimentazione di cui al comma 1, e segnalano eventuali modifiche normative o regolamentari necessarie per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e la promozione dell'innovazione nei settori di cui al comma 1.
7. È istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato permanente per l'intelligenza artificiale. Il Comitato ha il compito di individuare gli obiettivi, definire i programmi e porre in essere le azioni per favorire lo sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale, anche in cooperazione con soggetti esteri, nonché di formulare proposte di carattere normativo e agevolare il contatto degli operatori del settore con le istituzioni e con le autorità. Sono membri permanenti del Comitato il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro dell'università e della ricerca, il Ministro delle imprese e del made in Italy, il Ministro dell'economia e delle finanze, il direttore generale dell'Agenzia per l'Italia digitale, il Garante per la protezione dei dati personali, il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato e il direttore dell'Agenzia delle entrate. Il Comitato può invitare alle proprie riunioni, con funzioni consultive e senza diritto di voto, i rappresentanti di ulteriori istituzioni e autorità, nonché di associazioni di categoria, imprese, enti e soggetti operanti nel settore dell'intelligenza artificiale. I regolamenti di cui al comma 1 stabiliscono le attribuzioni del Comitato. Per le attività svolte dal Comitato relative alla sperimentazione, i membri permanenti collaborano tra loro, anche mediante scambio di informazioni, e non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
8. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

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