PDL 1079

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1079

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
ZINZI, BENVENUTO, BOF, MONTEMAGNI, PIZZIMENTI, BARABOTTI, GIAGONI

Modifiche all'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernenti l'introduzione del fattore di pressione tra i criteri di valutazione per la localizzazione delle discariche e degli impianti di recupero dei rifiuti urbani

Presentata il 5 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – Nella XVIII legislatura è stata discussa nell'Assemblea della Camera dei deputati la mozione n. 1-00073, accolta dal Governo pro tempore, contenente l'impegno «ad adottare iniziative per prevedere l'introduzione nel decreto legislativo n. 152 del 2006 di un criterio nazionale che consenta alle regioni di inserire nel proprio ordinamento il “fattore di pressione” per le discariche, quale criterio obbligatorio per l'indicazione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, delegando il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro della salute e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, all'adozione di un decreto interministeriale che ne definisca princìpi e metodologia di calcolo».
La previsione di un fattore di pressione tra i criteri localizzativi per le discariche è finalizzata a impedire la realizzazione di impianti di smaltimento di rifiuti nelle aree in cui questi risultino già presenti con un'elevata concentrazione.
La presente proposta di legge intende attuare tale principio allo scopo di evitare un rilevante impatto negativo sull'ambiente circostante alle discariche e di garantire una corretta gestione del territorio a tutela sia dell'ambiente sia della salute dei cittadini.
Una discarica è, infatti, una struttura permanente nel territorio, i cui impatti sull'ambiente, sul paesaggio e sulla salute, a causa della produzione di biogas e di percolato, del transito di mezzi, delle emissioni in atmosfera, del consumo del suolo e della modifica dell'assetto del territorio, permangono anche dopo la fine del conferimento dei rifiuti.
Di minore impatto, ma con effetti negativi comunque rilevanti per il territorio circostante, sono gli impianti di recupero dei rifiuti urbani, a causa del transito di mezzi e delle emissioni acustiche e atmosferiche.
Il fattore di pressione prevede, in particolare, che al ricorrere di un determinato valore non sia possibile autorizzare la realizzazione di nuovi impianti, l'aumento di quelli già esistenti o la modifica della tipologia delle discariche in categorie superiori.
Il valore è rapportato alla volumetria delle discariche esistenti, in quanto la stessa è proporzionale al quantitativo di sostanze inquinanti presenti.
La previsione del fattore di pressione ha anche la finalità di aumentare il grado di accettazione sociale delle discariche e di diminuire la conflittualità con enti territoriali, cittadini, associazioni e comitati, sempre più sensibili sui temi ambientali, soprattutto nelle aree ad elevata concentrazione di discariche.
Una prima positiva esperienza del fattore di pressione è stata già fatta nella regione Lombardia, che lo ha introdotto per la prima volta nel piano regionale di gestione dei rifiuti nel 2014 e lo ha ulteriormente disciplinato nel 2017, per rafforzare la tutela della salute dei cittadini lombardi.
La presente proposta di legge modifica l'articolo 195 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 concernente le competenze dello Stato: in particolare, alla lettera p) del comma 1, che assegna allo Stato la competenza per «l'indicazione dei criteri generali relativi alle caratteristiche delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti», si prevede la facoltà per le regioni di applicare un fattore di pressione. Viene inoltre inserito il comma aggiuntivo 1-bis che contiene i criteri e le procedure per l'introduzione del fattore di pressione.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 195 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera p) del comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, prevedendo anche la facoltà delle regioni di applicazione di un fattore di pressione per le discariche e per gli impianti di recupero dei rifiuti urbani, inteso quale massima concentrazione di aree e di volume di rifiuti conferibili su unità di superficie territoriale»;

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. L'introduzione del fattore di pressione per le discariche e per gli impianti di recupero dei rifiuti urbani tra i criteri di cui alla lettera p) del comma 1 è effettuata ai fini dell'autorizzazione, da parte delle regioni, della realizzazione di nuovi impianti, dell'aumento di quelli già esistenti o della modifica della tipologia delle discariche in categorie superiori. Il valore del fattore di pressione è rapportato alla volumetria delle discariche esistenti e al quantitativo di sostanze inquinanti presenti, sulla base di una metodologia di calcolo e di princìpi stabiliti con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 6 dell'articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».

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