PDL 1076

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

ALLEGATO

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1076

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Disposizioni per l'esenzione dall'imposta sui redditi delle società degli esercizi commerciali ubicati nei comuni periferici con popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti

Presentata il 4 aprile 2023

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Onorevoli Deputati! – Nel corso degli ultimi anni le misure d'intervento adottate dal decisore pubblico a tutti i livelli sono state in prevalenza contraddistinte da interventi multisettoriali, atti per lo più a rafforzare le già presenti aree industrializzate del Paese.
Opere e attività rese possibili grazie al ricorso a consistenti investimenti pubblici, che con il passare del tempo hanno inesorabilmente limitato le disponibilità finanziarie da destinarsi alle cosiddette zone periferiche del Paese, intese non solo come territori di confine ma quali aree geografiche in cui sono situati borghi e centri cittadini non densamente abitati. Capitali, talvolta ingenti, fin troppo spesso dirottati altrove, a scapito principalmente dei numerosi comuni di piccole e medie dimensioni i quali, invero, contraddistinguono l'ossatura amministrativa e sociale del Paese, con inevitabili e dirette ripercussioni anche sulle comunità che ci vivono, soprattutto dal punto di vista dei servizi offerti.
A ciò si aggiunga altresì la problematica legata allo spopolamento, che oramai da diverso tempo rappresenta la principale fonte di preoccupazione per sindaci e amministratori locali, la quale si ripercuote inevitabilmente sia nella capacità di spesa, che nei servizi che ciascun ente è in grado di garantire.
Si consideri infatti che, al netto di una sensibile riduzione del numero dei comuni, accentuatasi soprattutto negli ultimi anni (197 comuni in meno rispetto ai dati del 2006), i comuni con popolazione al di sotto di 500 abitanti ammontano complessivamente in tutto il territorio nazionale a circa 871, in base ai dati ISTAT aggiornati al mese di giugno 2021, con una popolazione legale di circa 280.887 individui. Un aumento non trascurabile se paragonato ai dati dello stesso periodo dell'anno 2017, i quali certificano una popolazione legale pari a 235.632 per un numero di comuni corrispondenti a 804. Un aumento del numero complessivo dei centri abitati scesi al di sotto della soglia dei 500 abitanti, pari a otto punti percentuali rispetto ai dati del 2017.
Una decrescita demografica, economica e sociale, espressione di una vera e propria emergenza non più prorogabile, da affrontare quanto prima con ogni strumento a disposizione, ricorrendo altresì, qualora necessario, all'utilizzo di risorse pubbliche.
Considerando che l'obiettivo primario rimane quello di supportare i soggetti erogatori di servizi a misura del cittadino ancora presenti e operanti nei piccoli centri cittadini, a beneficio dei comuni con popolazione al di sotto di 500 abitanti, distanti dai grandi centri abitati e privi di collegamenti sostanziali con i mezzi di trasporto, un intervento sul tema rappresenterebbe una soluzione idonea anche sotto il profilo della coesione economica, sociale e territoriale.
Per tutti questi motivi, con la presente proposta di legge, al fine di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali di tutto il Paese, si provvede ad esonerare gli esercizi commerciali siti in tali comuni dall'imposta sui redditi delle società, provvedendo, con l'articolo 1, all'aggiunta di uno specifico comma dopo il comma 547 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2021 (legge 30 dicembre 2020, n. 178). L'articolo 2, infine, reca la norma finanziaria.
Il progetto di legge è stato presentato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 15 dicembre 2021, assumendo il numero 16 tra i progetti di legge depositati nel corso dell'undicesima legislatura.
Nel corso dell'esame istruttorio, la terza Commissione consiliare ha modificato la norma finanziaria, come indicato dal parere della prima Commissione consiliare acquisito ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento consiliare in data 16 febbraio 2022, ed ha approvato, a maggioranza, il progetto di legge.
L'assemblea del Consiglio regionale lo ha esaminato nella seduta del 28 marzo 2023, approvando un emendamento che ha esteso l'ambito di applicazione ai comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, per i quali ricorrano le ulteriori condizioni della distanza superiore a 15 chilometri dal capoluogo e della scarsità di servizi di trasporto.

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RELAZIONE TECNICA
(Articolo 17, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

La proposta di legge propone di inserire, dopo il comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante bilancio di previsione dello Stato per l'esercizio finanziario 2021, un nuovo comma 547-bis con il quale prevedere, in deroga all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nei comuni con un numero di abitanti residenti inferiore a 3.000, distanti almeno 15 chilometri dal capoluogo di provincia più vicino e con non più di due corse giornaliere di andata e di ritorno di servizi di trasporto, ivi compreso il trasporto pubblico locale, siano esentati dall'imposta sul reddito delle società (IRES).
Tale disposizione è prevista con la finalità di favorire la crescita e lo sviluppo sostenibile delle aree interne e marginali italiane, con particolare riguardo alle aree montane, e di contribuire al conseguimento degli obiettivi di coesione economica, sociale e territoriale e di equi rapporti sociali tra tutti i residenti nel territorio nazionale, così come previsto dal comma 547 del suindicato articolo 1 della legge n. 178 del 2020.
Al fine di stimare la spesa relativa alla esenzione prevista dalle disposizioni del progetto di legge statale, si è proceduto a verificare il numero di comuni e la popolazione ivi residente che potrebbero essere interessati dalla proposta di legge. Dall'Atlante dei piccoli comuni del sito internet dell'ANCI, risulta che sono 5.500 i piccoli comuni, il 69 per cento dei comuni italiani, nei quali si contano 10.068.213 residenti, il 17 per cento della popolazione nazionale. La maggior parte dei piccoli comuni ha una popolazione compresa 1.001 e 3.000 abitanti (il 45,8 per cento), mentre i comuni con popolazione sotto i 1.000 abitanti sono il 33,6 per cento del totale. In particolare, i comuni con una popolazione residente inferiore a 3.000 abitanti risultano 4.367 per una popolazione totale interessata di 5.546.197 abitanti.
Dai dati resi disponibili dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – Ragioneria generale dello Stato, con riferimento alle entrate tributarie del bilancio dello Stato nel periodo gennaio-dicembre 2022, risulta che la competenza giuridica sull'IRES è stata di 31.792 milioni di euro nel 2021 e 45.597 milioni di euro nel 2022, con incassi di IRES pari a 32.802 milioni di euro nel 2021 e 47.255 milioni di euro nel 2022.
Da tali dati, e tenuto conto che oggetto della proposta di legge sono solo gli esercizi commerciali e le attività artigianali dei comuni con un numero di abitanti residenti inferiore a 3.000, ove tali comuni distino almeno 15 chilometri dal capoluogo di provincia più vicino e non dispongano di più di due corse giornaliere di andata e di ritorno di servizi di trasporto, ivi compreso il trasporto pubblico locale, si è ritenuto congruo, tenuto conto dei criteri per restringere l'esenzione dal pagamento dell'IRES, stimare, anche sulla base di proiezioni operate da norme di leggi statali, in particolare leggi di bilancio dello Stato (quali, a titolo esemplificativo, l'articolo 1 comma 353 della legge di bilancio 2022), indirizzate ad analoghe categorie di beneficiari e che versano in analoghe situazioni geografiche, quali quelle prefigurate dalla presente norma, indicare una somma quantificata in 10 milioni di euro.

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PROPOSTA DI LEGGE D'INIZIATIVA REGIONALE

Art. 1.
(Modifica alla legge 30 dicembre 2020, n. 178, in materia di esenzione dall'imposta sul reddito delle società)

1. Dopo il comma 547 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è inserito il seguente:

«547-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 547, in deroga all'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, gli esercizi commerciali e le attività artigianali ubicati nei comuni con un numero di abitanti residenti inferiore a 3.000, distanti almeno 15 chilometri dal capoluogo di provincia più vicino, con non più di due corse giornaliere di andata e di ritorno di servizi di trasporto, ivi compreso il trasporto pubblico locale, sono esenti dall'imposta sul reddito delle società».

Art. 2.
(Norma finanziaria)

1. A fronte delle minori entrate derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificate in complessivi 10 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025, sono autorizzati, in misura corrispondente e a fini compensativi, prelievi dagli stanziamenti del fondo speciale di parte corrente e del fondo speciale di conto capitale iscritti, ai fini del bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per gli anni 2023, 2024 e 2025, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi ai Ministeri interessati.

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