PDL 1072

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1072

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RUBANO

Istituzione della professione sanitaria di podoiatra e della laurea magistrale in podoiatria

Presentata il 3 aprile 2023

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Onorevoli Colleghi! – In altri Paesi dell'Unione europea e non solo esiste una categoria di professionisti sanitari laureati, i podoiatri, il cui titolo non è riconosciuto in Italia anche perché nell'ordinamento interno non esiste uno specifico corso di laurea in podoiatria.
Eppure, il podoiatra si avvia ad essere un professionista indispensabile in numerosi sistemi sanitari che si possano definire moderni in quanto tale professione sanitaria ormai emergente si inserisce con un ruolo ben definito nei team specialistici, con una forte cultura della prevenzione e del servizio alla collettività. Negli Stati Uniti d'America (USA) e in Canada, in Australia e nei restanti Paesi del Commonwealth, nonché nei Paesi europei più evoluti come il Regno Unito, l'Irlanda, la Spagna e il Portogallo, ma anche Malta e i Paesi scandinavi, si assiste a un progressivo sviluppo di questa professione che sta assumendo un sempre maggior rilievo nelle strategie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione.
Nei Paesi citati il podoiatra è il professionista sanitario che si occupa della prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle affezioni e delle deformità podaliche e dei tessuti annessi al piede attraverso procedure terapeutiche podoiatriche. Per assolvere a tale compito e per il pieno riconoscimento di questa professione è necessario istituire uno specifico corso di laurea in podoiatria. Durante il corso di studi lo studente acquisisce competenze sulla struttura, sulla patologia e sulla funzione del corpo umano in generale e, più specificamente, del piede e delle strutture annesse, di cui apprende la semeiologia, i meccanismi, le cause e le manifestazioni generali delle infermità nonché i metodi diagnostici dei processi patologici medici e chirurgici in un'ottica bio-psicosociale, individuando la relazione tra la patologia generale e quella del piede della persona assistita.
Il podoiatra, dunque, opera come un professionista capace di diagnosticare, prescrivere, indicare o valutare qualsiasi tipo di trattamento podoiatrico, orto-podologico (ortesi plantari), chiropodologico, di chirurgia podoiatrica ed educativo basato sulla storia clinica del paziente in relazione al suo bisogno di salute, sull'evidenza scientifico-podoiatrica internazionale e sulla buona prassi di intervento podoiatrico.
Fino ad alcuni anni fa, in Italia il ruolo della podologia era considerato del tutto marginale nonostante la legge l'avesse esplicitamente compresa tra le professioni sanitarie. Nell'ultimo decennio si è assistito a una decisa inversione di tendenza sia presso le istituzioni preposte alla sanità pubblica sia presso la popolazione, sempre più sensibile al rilievo che il piede può assumere soprattutto in tema di prevenzione.
Nonostante questo, ad oggi la laurea magistrale in scienze riabilitative delle professioni sanitarie, a cui il podologo laureato può accedere, non consente allo stesso di evolversi e di completare la propria formazione universitaria per ottenere la laurea magistrale in podoiatria.
La domanda di cure podologico-podoiatriche più appropriate, efficienti ed efficaci è necessaria, tra l'altro, anche ai fini dell'aumento dell'aspettativa di vita, che vedrà nel 2030 il raddoppio del numero dei grandi anziani, maggiori di 80 anni, e quindi un numero sempre più significativo di persone che necessitano di cure podaliche specifiche.
Il salto di qualità registrato da tale professione, la sua evoluzione, la formazione sempre più di alto livello, l'ormai stabilmente acquisita capacità di offrire una diversa e più completa assistenza sanitaria e la forte crescita della domanda da parte dei pazienti impongono una revisione del profilo professionale del podoiatra che consenta di contrastare le diverse e gravi conseguenze che derivano dalle patologie podaliche, anche avvalendosi di un professionista che fornisca direttamente all'utenza una prestazione sanitaria compiuta, in quanto avrebbe la possibilità di accertare le patologie con l'ausilio di apparecchiature diagnostiche per immagini di pertinenza e, contestualmente, di intervenire a livello terapeutico.
L'evoluzione del profilo professionale attualmente disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 14 settembre 1994, n. 666, favorirebbe una migliore professionalità e competitività della podologia italiana, attualmente operante non alla pari con gli altri Paesi europei più evoluti, dando la possibilità ai professionisti italiani di essere pienamente competitivi nel contesto lavorativo internazionale.
Negli USA e in molti Paesi europei, come sopra ricordato, il podoiatra, oltre ad avere avanzate competenze cliniche, progetta, conduce e dirige ricerche in campo podoiatrico.
Un tale profilo professionale sarebbe utile per il sistema sanitario nazionale.
La presente proposta di legge rinvia, dunque, a un decreto del Ministro dell'università e della ricerca l'istituzione del corso di laurea magistrale in podoiatria, individuando almeno un ateneo al Nord, uno al centro Italia e uno al Sud per favorire lo sviluppo della professione, senza trascurare l'esigenza di razionalizzazione dei corsi e delle sedi universitarie.
La presente proposta di legge si compone di tre articoli.
L'articolo 1 istituisce la professione sanitaria di podoiatra, subordinandone l'esercizio a determinati requisiti, quali il conseguimento della laurea e dell'abilitazione professionale.
L'articolo 2 enuclea i compiti spettanti al podoiatra, che vanno dall'attività di prevenzione e cura delle patologie connesse al piede e ai tessuti annessi all'adozione di terapie, quali l'ortopodologica, la chiropodologica, la fisica, la manuale, la farmacologica e la chirurgia podoiatrica mininvasiva, specificando che tale professione può essere svolta in strutture sia pubbliche sia private.
Infine, l'articolo 3, come già rilevato, dispone l'adozione di un decreto del Ministro dell'università e della ricerca per l'istituzione della laurea magistrale in podoiatria.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione della professione sanitaria di podoiatra)

1. È istituita la professione sanitaria di podoiatra, esercitata da coloro in possesso della laurea magistrale in podoiatria, istituita ai sensi dell'articolo 3, e della relativa abilitazione all'esercizio professionale, conseguita ai sensi dell'articolo 1 della legge 8 novembre 2021, n. 163, nonché della laurea in podologia L/SNT2 e della relativa abilitazione all'esercizio professionale e che conseguono la laurea magistrale in podoiatria.

Art. 2.
(Compiti del podoiatra)

1. Il podoiatra si occupa della prevenzione, della diagnosi, della cura e della riabilitazione delle patologie e delle disfunzioni congenite e acquisite del piede e dei tessuti annessi.
2. Il podoiatra tratta direttamente le affezioni e le deformità del piede e applica le terapie ortopodologica, chiropodologica, fisica, manuale, farmacologica e di chirurgia podoiatrica mininvasiva, anche in anestesia locale, seguendo i princìpi dell'evidenza scientifica e della buona prassi podoiatrica.
3. Il podoiatra utilizza direttamente le apparecchiature diagnostiche inerenti l'esercizio della sua professione secondo la normativa vigente.
4. Il podoiatra prescrive i farmaci, gli ausili e gli esami di diagnostica per immagini e di laboratorio necessari all'esercizio della sua professione.
5. Il podoiatra collabora con il medico e con gli altri professionisti sanitari qualora individui condizioni patologiche che richiedono approfondimenti diagnostici o interventi terapeutici multi-professionali.
6. Il podoiatra assiste, anche ai fini della prevenzione e dell'educazione sanitaria, i pazienti portatori di patologie e i soggetti a rischio per fasce di età.
7. Il podoiatra svolge l'attività professionale in strutture sanitarie, pubbliche o private, in regime di lavoro dipendente o in qualità di libero professionista.
8. Il podoiatra svolge l'attività di studio, didattica e di consulenza professionale nelle strutture sanitarie e nei servizi dove sono richieste le sue competenze professionali.

Art. 3.
(Corso di laurea magistrale in podoiatria)

1. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il corso di laurea magistrale in podoiatria, individuando almeno un ateneo al Nord, uno al centro Italia e uno al Sud. L'accesso al corso di laurea di cui al presente comma è programmato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 2 agosto 1999, n. 264.

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