PDL 107

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 107

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
CENTEMERO, MOLINARI, BITONCI, CAVANDOLI, GUSMEROLI, ANDREUZZA, BAGNAI, BARABOTTI, BILLI, BISA, BOF, CANDIANI, CECCHETTI, COMAROLI, DARA, FURGIUELE, LOIZZO, MORRONE, PIERRO, PRETTO, ZINZI, ZOFFILI

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti

Presentata il 13 ottobre 2022

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Onorevoli Colleghi! – L'ecosistema delle start-up e delle piccole e medie imprese (PMI) innovative è diventato realtà, in Italia, quando, con il rapporto «Restart, Italia!» del 2012 si è riconosciuta la necessità di una normativa organica e permanente, tesa a favorire la nascita e la crescita dimensionale di nuove imprese innovative ad alto valore tecnologico.
La normativa inizialmente introdotta con il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è stata poi aggiornata da successivi provvedimenti (quali, ad esempio, la legge di bilancio 2017 – legge 11 dicembre 2016, n. 232 – e il cosiddetto «decreto crescita» del 2019 – decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, nonché il cosiddetto «decreto sostegni-bis» del 2021 – decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106) che la rendono, secondo lo Start-up Nation Scoreboard, la seconda migliore normativa in Europa, con punte di eccellenza sotto alcuni profili, tra cui quello relativo all'equity crowdfunding, in cui l'Italia è stata la prima ad adottare una specifica disciplina a livello europeo.
Ne è conseguito un accrescimento della sensibilità generale del mercato e degli operatori economici e finanziari verso i temi dell'innovazione. È stato identificato un perimetro definitorio attraverso il quale incentivare la creazione di imprese ed è stata facilitata, attraverso una specifica sezione del registro delle imprese, la riconoscibilità del circuito delle start-up e delle PMI innovative e degli incubatori certificati.
Si è, dunque, innescato un circolo virtuoso che ha portato alla costituzione di 14.196 start-up innovative, come risulta dagli ultimi dati relativi alle iscrizioni alla sezione speciale del Registro delle imprese nel 2022.
Emerge, peraltro, l'esigenza di rivedere gli interventi normativi fino a oggi introdotti, al fine di accompagnare il nostro Paese in un percorso di crescita e di sviluppo all'insegna dell'innovazione.
Appare necessario individuare strumenti in grado di rafforzare la capacità di identificare, attrarre e valorizzare i talenti e incentivare l'interdisciplinarità.
L'articolo 1 della presente proposta di legge identifica le start-up innovative e le PMI innovative cui si applicano le disposizioni successive.
L'articolo 2 è volto a favorire la fruizione dei benefìci fiscali previsti dall'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dall'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, relativi agli investimenti nel capitale sociale delle start-up innovative o delle PMI innovative. In particolare, al comma 1 si dispone che, in caso di incapienza da parte dei soggetti investitori persone fisiche, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all'imposta lorda è riconosciuto un credito d'imposta di ammontare pari all'eccedenza, il quale può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute; in alternativa, il credito d'imposta può essere fruito in compensazione con debiti d'imposta, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nel periodo di imposta di presentazione della dichiarazione dei redditi, previa presentazione della stessa, e nei periodi di imposta successivi. Correlativamente, non sarà più applicabile la disposizione, contenuta nei decreti attuativi delle norme sopra citate, che, in caso di incapienza, consente la detrazione dell'eccedenza anche nei tre periodi di imposta successivi a quello di effettuazione dell'investimento. Il comma 2 disciplina la decorrenza dell'efficacia dell'agevolazione in esame, prevedendo che concerne le operazioni di investimento effettuate a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge.
L'articolo 3 della presente proposta di legge modifica l'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, cosiddetto «decreto-legge sostegni-bis», recante incentivi agli investimenti in favore di start-up e PMI innovative con un duplice obiettivo: concedere ulteriori incentivi agli investimenti effettuati dalle persone fisiche nel capitale sociale delle predette imprese; rendere le disposizioni ivi previste conformi alla disciplina, in materia di aiuti di Stato compatibili con il mercato unico, di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 3, comma 1, alle lettere a) e b), elimina, rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, i riferimenti agli investimenti effettuati ai sensi delle disposizioni introdotte dai commi 7 e 8 dell'articolo 38 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ossia gli investimenti di cui all'articolo 29-bis del decreto-legge n. 179 del 2012. Si tratta, in particolare, degli investimenti, effettuati dalle persone fisiche, che danno diritto alla fruizione delle detrazioni d'imposta concesse ai sensi del regolamento n. 1407/2013/UE (cosidetto de minimis). La lettera b) del comma 1, inoltre, al numero 1), prevede che, al fine dell'esenzione sulle plusvalenze da partecipazione, di cui al comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, le PMI innovative partecipate devono possedere anche i requisiti previsti dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del citato regolamento (UE) n. 651/2014. Ciò significa che al momento dell'investimento iniziale, le PMI innovative devono soddisfare almeno una delle seguenti condizioni: non avere operato in alcun mercato; operare in un mercato qualsiasi da meno di sette anni dalla loro prima vendita commerciale; necessitare di un investimento iniziale per il finanziamento del rischio che, sulla base di un piano aziendale elaborato per il lancio di un nuovo prodotto o l'ingresso su un nuovo mercato geografico, è superiore al 50 per cento del loro fatturato medio annuo negli ultimi cinque anni. Le disposizioni contenute nella lettera c) del comma 1 tendono a completare la disciplina incentivante introdotta dall'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, che prevede l'esenzione per le plusvalenze derivanti dagli investimenti effettuati direttamente nelle imprese target, mediante la partecipazione al capitale sociale. Nello specifico, la citata lettera c) prevede l'esenzione per i proventi derivanti dagli organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) che investono prevalentemente nel capitale sociale di start-up e PMI innovative di cui ai commi 1 e 2. Analogamente a quanto stabilito per gli investimenti diretti, si stabilisce che le quote o azioni degli OICR devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e devono essere detenute per almeno 3 anni. Per beneficiare di tale esenzione, gli OICR devono essere residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato europeo (dell'Unione europea o dello Spazio economico europee) e devono investire prevalentemente nel capitale sociale di start-up e PMI innovative. Il concetto di prevalenza, mutuato dalla disciplina recata in materia di agevolazioni per gli investimenti in dette imprese dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, coerentemente a tale disciplina, va inteso come soglia minima di investimento pari ad almeno il 70 per cento degli attivi patrimoniali dell'organismo.
Sono ricompresi nella definizione di OICR tutti gli organismi mediante i quali si realizza la gestione collettiva del risparmio ai sensi del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ovvero sia i fondi comuni di investimento sia le società di investimento a capitale variabile (SICAV) e le società di investimento a capitale fisso (SICAF), nonché i fondi di fondi.
Godono dell'esenzione i proventi derivanti da quote o azioni di OICR dedicati nei limiti previsti per gli investimenti agevolati, dall'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012, per le start-up innovative, e dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, per le PMI innovative.
Ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 2 dell'articolo 3 sono agevolati i proventi derivanti dagli investimenti effettuati a decorrere dall'entrata in vigore della legge.
La lettera d) del comma 1, al numero 1), al fine di evitare fenomeni di abuso, prevede che le partecipazioni nelle società oggetto di cessione devono essere già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021. La medesima lettera d), inoltre, al numero 2), integra il testo del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di ricomprendere, tra le PMI innovative nelle cui azioni o quote è previsto l'obbligo di reinvestimento della plusvalenza ivi previsto, solo le PMI in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 21 del citato regolamento (UE) n. 651/2014.
Al successivo numero 3), la lettera d) prevede, infine, che l'ammontare della plusvalenza da partecipazione in qualsiasi società, reinvestito, ai sensi del comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, nel capitale di start-up e PMI innovative, in caso di successiva cessione della partecipazione nelle medesime imprese non gode dell'esenzione prevista dai commi 1 e 2 del medesimo articolo 14.
Sempre all'articolo 3, comma 1, la lettera e) novella il comma 4 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 73 del 2021, al fine di ribadire che le disposizioni dei commi da 1 a 3 del medesimo articolo 14 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento, che disciplina gli aiuti alle piccole e medie imprese per il finanziamento del rischio.
L'articolo 4 prevede l'innalzamento da 25 a 50 milioni di euro del limite di patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice (SIS).

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per «start-up innovative»: le start up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) per «PMI innovative»: le PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Art. 2.
(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)

1. Per gli investimenti effettuati in start-up innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.
(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012»;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: «dalla legge 24 marzo 2015, n. 33,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014,»;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I redditi di capitale indicati dall'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese start-up innovative o di una o più PMI innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33»;

d) al comma 3:

1) dopo le parole: «derivanti dalla cessione di partecipazioni» sono inserite le seguenti: «, già in possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto,»;

2) dopo le parole: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,» sono inserite le seguenti: «che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 5 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014,»;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma»;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare dell'articolo 21 del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico».

2. Le disposizioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera i-quater), numero 1), le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni»;

b) all'articolo 35-undecies, comma 1-quater, le parole: «euro 25 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 50 milioni».

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