PDL 1066

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1066

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del
CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Tutela del diritto all'oblio delle persone guarite da patologie oncologiche

Presentata il 30 marzo 2023

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Onorevoli Deputati! – L'Associazione italiana registri tumori ha reso noto che nel 2020 in Italia sono state più di 3,6 milioni, circa il 6 per cento della popolazione, le persone vive che avevano avuto una diagnosi di tumore. Detto valore è in crescita del 3 per cento annuo a causa sia dell'aumento della popolazione con età superiore a 65 anni sia dell'incidenza dei casi tumorali negli uomini e nelle donne proprio in questa fascia di età. Vanno inoltre considerati i progressi diagnostici e terapeutici che aumentano la sopravvivenza delle persone che hanno avuto una diagnosi di tumore e, con il conseguente aumento dell'aspettativa di vita delle persone, aumentano anche le loro esigenze, i bisogni e le necessità che vanno affrontate e risolte.
Ad oggi risulta acquisito il dato secondo cui il 27 per cento delle persone che hanno avuto in passato una diagnosi di tumore possono essere considerate guarite quando sono trascorsi dieci anni dall'ultimo trattamento specifico. Questo contesto induce una legittima aspettativa di rientro in un vissuto di quotidianità normale e tuttavia alla guarigione clinica non pare corrispondere il recupero di una normalità sociale.
Gli ostacoli che si frappongono al libero esercizio dei diritti personali e sociali da parte delle persone guarite da malattie oncologiche riguardano in particolare l'accesso ad alcuni servizi, fra cui quelli finanziari, tanto da determinare difficoltà nell'accesso alla stipula di contratti di assicurazione o di mutuo. Analoghe difficoltà sono rilevate dagli Osservatori per i cittadini che tornano nel mondo del lavoro o a confrontarsi con l'acquisizione di certificazioni attestanti lo stato di salute, idonee a un semplice rinnovo di una patente o utili per la stipula di un contratto bancario o, ancora, fondamentali per intraprendere percorsi finalizzati all'adozione di minori.
Secondo quanto dichiarato dalla Federazione italiana delle associazioni di volontariato in oncologia (FAVO) queste persone sarebbero discriminate nell'accesso ai servizi finanziari perché hanno, ad esempio, difficoltà a sottoscrivere o mantenere sia una copertura assicurativa per le malattie, sia una polizza vita per il caso di morte, spesso tra l'altro richiesta come garanzia accessoria e, quindi, in sostanza, condicio sine qua non per accendere un mutuo. Insomma, avere avuto una malattia oncologica, anche per chi l'abbia superata, è un fatto della storia personale che potrebbe ritornare rilevante qualora si volesse accedere a una polizza o a un mutuo perché, se non dichiarato al momento della sottoscrizione, in caso di sinistro la compagnia potrebbe rifiutare di pagare la prestazione assicurativa affermando che la valutazione del rischio risulterebbe alterata.
Nell'ampia definizione di «sopravvissuti al cancro» sono inclusi i pazienti che vivono con neoplasie caratterizzate da remissione alternata e recidiva. Al riguardo gli oncologi si sono espressi con chiarezza inequivocabile nel sostenere che i guariti da cancro avrebbero la stessa aspettativa di vita della popolazione generale di uguale sesso e di pari età.
La Fondazione AIOM ha più volte ribadito la necessità di muoversi verso un futuro libero dallo «stigma» della malattia oncologica, perché la tutela dei diritti dei pazienti oncologici passa anche attraverso il riconoscimento giuridico di una «guarigione dal cancro».
Il Piano europeo per la lotta contro il cancro, presentato nel febbraio 2021, di cui alla comunicazione della Commissione europea al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2021) 44 final), rappresenta l'esortazione dell'Unione europea a sostenere il lavoro degli Stati membri per prevenire il cancro e garantire un'elevata qualità della vita ai malati di cancro, ai sopravvissuti, alle loro famiglie e ai loro assistenti; tra le raccomandazioni formulate in questa materia, gli eurodeputati hanno chiesto di garantire il «diritto all'oblio» a tutti i pazienti dell'Unione europea dieci anni dopo la fine del trattamento e cinque anni dopo per i pazienti i cui tumori sono stati diagnosticati prima dei diciotto anni di età.
Negli ultimi due anni, molti Paesi europei hanno approvato leggi che garantiscono agli ex pazienti oncologici il diritto a non essere ostacolati nell'esercizio delle proprie prerogative e dei propri diritti in ragione di una pregressa e risalente diagnosi oncologica. La Francia è stato il primo Paese a stabilire con legge che le persone con pregressa diagnosi oncologica, trascorsi dieci anni dalla fine dei trattamenti, o cinque per coloro che hanno avuto il tumore prima della maggiore età, non sono tenute a fornire informazioni agli assicuratori o alle agenzie di prestito sulla loro precedente malattia. Dopo la Francia è intervenuto il Belgio con una norma simile. In Lussemburgo, anche se non vi è una legge, vige dal 29 ottobre 2019 un accordo tra il Governo e le rappresentanze del mondo assicurativo. In Olanda il «diritto all'oblio oncologico» è stato adottato con decreto-legge 2 novembre 2020 e più recentemente il Portogallo, con la legge 18 novembre 2021, n. 75, ha rafforzato l'accesso ai contratti di credito e assicurativi da parte delle persone che hanno superato o mitigato situazioni di aggravamento del rischio sanitario o di invalidità, vietando pratiche discriminatorie.
La presente iniziativa del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro intende aderire all'esortazione europea e seguire le positive esperienze realizzate dai Paesi citati per porre le basi di definizione di un diritto di equità sociale che attui in pieno il principio costituzionale secondo il quale nessun cittadino può essere discriminato per le proprie condizioni personali o sociali. Le patologie, a maggior ragione se le stesse risultino pregresse, non possono essere causa di disparità di trattamento; il diritto all'oblio oncologico è un atto di civiltà e la sua definizione normativa non deve essere ulteriormente rinviata.
La presente iniziativa attiene all'affermazione di diritti la cui attuazione non comporta oneri finanziari diretti o indiretti a carico della finanza pubblica.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge è finalizzata a rimuovere gli ostacoli che limitano la libertà e l'uguaglianza delle persone guarite da patologie oncologiche nell'esercizio dei diritti, in attuazione degli articoli 2, 3 e 32 della Costituzione, degli articoli 7, 8, 21, 35 e 38 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, dell'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, e conformemente al Piano europeo di lotta contro il cancro di cui alla comunicazione della Commissione europea (COM(2021) 44 final), del 3 febbraio 2021.

Art. 2.
(Accesso al lavoro e certificazioni)

1. Il divieto di trattamento dei dati di cui all'articolo 9, comma 1, del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, comprende le informazioni relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dall'ultimo trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. In sede di rilascio o rinnovo di certificazioni richieste per lo svolgimento di funzioni o attività di qualsiasi genere o che comunque attestano l'idoneità fisica allo svolgimento delle medesime funzioni o attività ovvero lo stato di salute dell'interessato, non possono essere richieste all'interessato medesimo informazioni sul proprio stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.

Art. 3.
(Accesso ai servizi bancari, finanziari e assicurativi)

1. In sede di stipulazione di contratti riferiti a operazioni e servizi bancari, finanziari o assicurativi, il consumatore non è tenuto a corrispondere a richieste di informazioni concernenti il proprio stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse, quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età.
2. È fatto divieto all'impresa bancaria, finanziaria o assicurativa che stipula i contratti di cui al comma 1 di richiedere l'effettuazione di visite mediche di controllo.
3. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio decreto, definisce l'elenco delle patologie oncologiche per le quali si applicano termini diversi da quelli previsti dal comma 1 ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo, nel rispetto delle sue finalità.
4. Il Ministro della salute, con proprio decreto, provvede all'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 3 con cadenza biennale.
5. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni, con proprie deliberazioni, adottano le disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.
6. Le clausole dei contratti bancari, finanziari o assicurativi stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge in violazione del presente articolo sono nulle di diritto.

Art. 4.
(Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozione)

1. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 22, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4-bis. Fatte salve le esigenze di tutela del minore supportate da incontrovertibili evidenze scientifiche evidenziate con decreto motivato dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza, le indagini di cui al comma 4 concernenti la salute dei richiedenti non possono riportare informazioni relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi dieci anni dalla conclusione del trattamento attivo della patologia, in assenza di recidive o ricadute, ovvero cinque anni se la patologia è insorta prima del ventunesimo anno di età»;

b) all'articolo 29-bis, comma 4, lettera c), dopo le parole: «familiare e sanitaria» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis,»;

c) all'articolo 57, terzo comma, lettera a), dopo le parole: «la salute» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 22, comma 4-bis».

Art. 5.
(Autorità competente per il controllo)

1. Il Garante per la protezione dei dati personali provvede al controllo dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge.

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