PDL 1062

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                        Articolo 1

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1062

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORI

Modifiche agli articoli 82, 106-bis e 130 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, concernenti la parificazione dei criteri per la liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, penale, amministrativo, contabile e tributario

Presentata il 30 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – L'articolo 24 della Costituzione italiana sancisce che «la difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento» e che «sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione». Lo strumento attraverso il quale viene assicurato il predetto diritto è il «gratuito patrocinio a spese dello Stato», disciplinato dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come successivamente modificato e integrato.
Gli avvocati che prestano la loro attività professionale in favore dei clienti ammessi al gratuito patrocinio assolvono un compito di elevato valore sociale.
L'istituto si mostra assolutamente in linea con quanto previsto a livello europeo, rispettivamente, dall'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dall'articolo II-107 del progetto di Costituzione europea, di cui al Trattato di Roma del 29 ottobre 2004.
Tuttavia, la disciplina attuativa vigente prevista dagli articoli 76 e seguenti del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, presenta ad oggi un diverso trattamento economico per i difensori che prestano gratuito patrocinio a spese dello Stato a seconda che si tratti di procedimento penale o di procedimento civile.
Nello specifico, la materia del compenso del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte in caso di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario viene disciplinata dall'articolo 130 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, secondo il quale «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà».
Per contro, i compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo penale sono stati invece ridefiniti dall'articolo 106-bis, introdotto nel predetto testo unico dall'articolo 1, comma 606, lettera b), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevedendo un differente trattamento economico. Infatti, il nuovo articolo stabilisce che «gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
La già generale esiguità della liquidità dei compensi del patrocinio a spese statali risulta pertanto ingiustificatamente acuita in ambito civile, sfociando in una disparità evidente tra avvocati penalisti e avvocati civilisti. Ancor più rilevante è la conseguenza che ne deriva: gli avvocati civilisti sono conseguentemente disincentivati dall'iscriversi negli appositi elenchi speciali del gratuito patrocinio, causando importanti ripercussioni negative sul concreto funzionamento dell'istituto e sulla effettiva garanzia del diritto di difesa degli imputati meno abbienti che faticano quindi a reperire la difesa con l'assistenza del beneficio.
Sul punto, già nel corso del XXXII Congresso nazionale forense di Venezia, l'assemblea aveva deliberato una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio gratuito, al fine di eliminare le disparità presenti nella disciplina vigente, richiesta confermata successivamente nel corso del XXXIII Congresso nazionale forense di Rimini, durante il quale l'assemblea aveva deliberato all'unanimità, su istanza del medesimo presidente del Consiglio nazionale forense, una richiesta di modificare la disciplina in materia di liquidazione del compenso nel patrocinio a spese dello Stato, per eliminare in via definitiva le disparità in materia.
Una tale mancanza di parità di trattamento di liquidazione dei compensi è da considerarsi una importante criticità, ormai cronica, del funzionamento del patrocinio a spese dello Stato che rischia di rendere l'istituto, simbolo di grande civiltà giuridica, sostanzialmente inutilizzabile a discapito dei soggetti più deboli della nostra società.
Per tali ragioni con la presente proposta di legge si propone un intervento di modifica del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, al fine di equiparare il criterio di liquidazione dei compensi del patrocinio a spese dello Stato nei diversi procedimenti, prevedendo, senza discriminazioni, che gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato siano ridotti di un terzo a prescindere dalla tipologia di procedimento.
In particolare, l'articolo 1 reca modificazioni agli articoli 82, 106-bis e 130 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 dell'articolo 82 è sostituito dal seguente:

«1. Il compenso e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale vigente e tenendo conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dell'eventuale esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti nonché della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulti essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti»;

b) l'articolo 106-bis è sostituito dal seguente:

«Art. 106-bis. – (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore privato autorizzato) – 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti del 30 per cento; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82, comma 1»;

c) l'articolo 130 è sostituito dal seguente:

«Art. 130. – (Compensi del difensore, dell'ausiliario del magistrato e del consulente tecnico di parte) – 1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte sono ridotti del 30 per cento; per il difensore, il compenso sul quale operare detta riduzione è previamente determinato dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 82, comma 1».

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