PDL 1059

FRONTESPIZIO

RELAZIONE

PROGETTO DI LEGGE
                Capo I
                        Articolo 1
                        Articolo 2
                Capo II
                        Articolo 3
                        Articolo 4
                        Articolo 5
                        Articolo 6
                Capo III
                        Articolo 7
                        Articolo 8
                        Articolo 9
                Capo IV
                        Articolo 10
                        Articolo 11
                        Articolo 12
                Capo V
                        Articolo 13
                        Articolo 14
                        Articolo 15
                        Articolo 16
                Capo VI
                        Articolo 17
                        Articolo 18
                        Articolo 19

XIX LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1059

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati
TASSINARI, MANGIALAVORI, D'ATTIS, BATTILOCCHIO, CASASCO, DE PALMA, GATTA, NEVI, PITTALIS, SACCANI JOTTI, TOSI

Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane

Presentata il 29 marzo 2023

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Onorevoli Colleghi! – La presente proposta di legge è finalizzata a definire, in modo organico e sistematico, le politiche pubbliche destinate ai territori montani e, al contempo, a raccogliere in un testo unitario le varie misure di sostegno alle zone montane.
In base ai dati dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani (UNCEM), il territorio montano comprende 3.524 comuni totalmente montani e 652 comuni parzialmente montani, per un totale complessivo di 4.176 su 7.904 comuni italiani. In due regioni, la Valle d'Aosta e il Trentino-Alto Adige, il 100 per cento dei comuni è classificato montano, ma anche in altre regioni del nord, del centro, del sud e delle isole si raggiungono percentuali di assoluto rilievo. In termini di estensione territoriale, su un totale di 302.073 chilometri quadrati che definiscono l'estensione della nostra penisola, 147.517,38 chilometri quadrati sono occupati dai comuni montani. Ne deriva, quindi, che la superficie montana complessiva occupa il 49 per cento di quella nazionale.
Analizzando l'andamento demografico delle zone montane risulta evidente una diminuzione costante della popolazione soprattutto negli ultimi anni. Dal 2011 al 2019 nei comuni totalmente montani la popolazione ha subito un calo di 149.371 unità e la densità abitativa media si è assestata su 61 abitanti per chilometro quadrato, a fronte di una media nazionale pari a 197 abitanti per chilometro quadrato. Determinate zone, soprattutto di alta montagna e di crinale, sono ormai da tempo abbandonate. In particolare, nei comuni montani la percentuale di giovani residenti è mediamente inferiore rispetto ai comuni non montani, dato che si inverte se riferito invece agli ultrasessantacinquenni. Non solo, dunque, la montagna si va spopolando, ma va perdendo le sue più vitali energie intellettuali e lavorative.
I servizi essenziali, sia pubblici che privati, sono di difficile accesso. Nonostante il crescente sviluppo delle nuove tecnologie dell'informazione, mancano nei territori montani infrastrutture adeguate alle comunicazioni materiali e immateriali. Il territorio è estremamente fragile e colpito da fenomeni diffusi di dissesto idrogeologico e da incendi boschivi.
Eppure la montagna, considerate le diverse realtà montane presenti in Italia, custodisce ingenti risorse naturalistico-ambientali che garantiscono servizi ecosistemici essenziali per l'intero territorio nazionale, a partire dall'acqua e dall'energia elettrica.
Per superare le condizioni di svantaggio attualmente presenti nelle zone montane è necessario modernizzare i sistemi di comunicazione, anche telematici, sostenere le attività produttive locali e consentire alla popolazione residente di poter fruire di tutti i servizi essenziali.
Dalla tutela del territorio può inoltre derivare una rinnovata attenzione alla particolarità dei luoghi e alla fruizione del paesaggio, lungo direttrici d'azione che possono costituire altrettante occasioni di impresa per le attività agricole e commerciali. L'elaborazione di modelli di sviluppo diversificati, misurati sulle specificità territoriali al fine di conservare e valorizzare la varietà e l'unicità dei territori e dei relativi servizi, anche attraverso processi sostenibili e innovativi, è infatti un obiettivo possibile e strategico, che ha nella diversità territoriale, ambientale e culturale una sua marcata peculiarità. Tutto questo richiede un'adeguata politica nazionale per la montagna, fondata sulla collaborazione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, dello Stato, delle regioni e degli enti locali.
In tale ottica la presente proposta di legge risponde all'obiettivo di ridurre le condizioni di svantaggio in cui oggettivamente versano le zone montane, con la previsione di una serie di misure dirette a sostenere le attività produttive locali, a fronteggiare il problema dello spopolamento e dell'abbandono delle attività commerciali esistenti in tali aree, a consentire la fruizione di tutti i servizi essenziali (in primis la scuola e la sanità) in condizioni di parità con chi risiede nelle altre aree del territorio nazionale.
L'obiettivo è semplificare e riorganizzare gli assetti istituzionali in funzione dei bisogni effettivi delle persone che risiedono in montagna e di quelle che intendono investirvi, elaborando modelli di sviluppo diversificati, capaci di far leva sulle specificità territoriali per conservare e valorizzare la varietà e l'unicità di paesaggi, servizi, prodotti artigianali e industriali, storia, cultura, tradizioni linguistiche, attraverso processi sostenibili e innovativi.
La presente proposta di legge è costituita da 19 articoli, ripartiti in sei capi.
Il capo I contiene le norme di carattere generale.
L'articolo 1 indica le finalità che s'intende perseguire con l'intervento normativo. In particolare, si chiarisce che la proposta di legge, in attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitarne gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorire il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano. Si demanda inoltre allo Stato e alle regioni l'attuazione delle politiche di sostegno per la tutela e la valorizzazione delle zone montane nel rispetto dei princìpi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza.
Si prevede, infine, che lo Stato promuova azioni volte a ottenere il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea.
L'articolo 2 disciplina la classificazione dei comuni montani e consente l'individuazione dei comuni destinatari di particolari disposizioni di incentivo previste dalla presente proposta di legge.
Attualmente l'elenco dei comuni montani, sul quale sono state operate, in prima battuta, le quantificazioni finanziarie, è di 4.423 comuni. Se ne rende perciò necessaria una revisione, che possa indirizzare gli interventi di sostegno verso i territori montani più disagiati.
Ai sensi del comma 1, i criteri per la classificazione dei comuni montani sono definiti, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza unificata, dando preminente rilievo al criterio altimetrico. Il medesimo decreto definisce, contestualmente, l'elenco dei comuni montani che, ai sensi del comma 2, viene aggiornato dall'istituto nazionale di statistica entro il 30 settembre di ogni anno, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
Sono in ogni caso classificati montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
L'articolo prevede altresì una specifica disciplina in caso di fusione o di scissione tra comuni montani e comuni non montani, disponendo che conserva la classificazione di comune montano il comune risultante dalla fusione fra un comune classificato come tale e un comune sprovvisto di tale qualità, e che i comuni risultanti dalla scissione conservano la medesima classificazione di comuni montani solo ove, all'esito della scissione, continuino a presentare i requisiti previsti dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Nell'ambito dell'elenco dei comuni montani così definito, che verosimilmente sarà più ristretto dell'elenco attualmente applicato, il comma 3 permette l'individuazione dei comuni destinatari delle particolari misure di incentivazione di cui agli articoli 7, 8, 14 e 15 della presente proposta di legge. Questo elenco di comuni è definito con un secondo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri recante la definizione dell'elenco dei comuni montani, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'istituto nazionale di statistica, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
La classificazione è effettuata sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.
Il capo II verte su organi, risorse e programmazione strategica.
L'articolo 3 contiene la previsione della Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI), che è definita con un orizzonte temporale triennale dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata. In particolare, la SNAMI individua, nell'ambito delle disponibilità del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, le priorità e le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, garantendo la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori. La SNAMI è adottata in armonia con le misure previste dalla Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese (SNAI), quale politica finanziata con le risorse delle politiche di coesione e finalizzata a contrastare la marginalizzazione e i fenomeni di declino demografico propri delle aree interne del nostro Paese, in larga parte coincidenti con quelle delle zone montane.
Al fine di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità sopra indicate, la disposizione istituisce il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo delle montagne italiane. Si tratta di una struttura organizzativa di supporto tecnico-scientifico al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, presso cui è istituito il suddetto Tavolo, che può avvalersi anche della collaborazione delle università e di altri soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o comunque dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva inoltre il medesimo Dipartimento nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna e nell'elaborazione della SNAMI. Alle riunioni del Tavolo partecipano, oltre ad un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'UNCEM, sempre nell'intento di favorire la cooperazione tra le amministrazioni partecipanti all'attuazione degli interventi previsti dalla SNAMI.
L'articolo 4 riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane. Stabilisce inoltre che la SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, preveda specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.
L'articolo 5 dispone in merito al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, a carico del quale è posta la copertura finanziaria di tutte le misure previste a sostegno delle zone montane. Segnatamente si prevede che a decorrere dal 2023 il Fondo finanzi gli interventi per la tutela e la valorizzazione dei territori della montagna previsti dall'articolo 1, comma 593, della legge di bilancio per il 2022, che prenderanno più compiuta forma nella SNAMI, nelle misure di sostegno previste nei capi III, IV e V della presente proposta di legge nonché nelle iniziative del Ministro per gli affari regionali e le autonomie finalizzate alla realizzazione delle politiche a favore della montagna.
È altresì stabilito che una quota parte delle risorse del Fondo, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, possa essere destinata ad attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità. Le risorse del Fondo sono aggiuntive sia rispetto ad ogni altro trasferimento, ordinario o speciale, dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna, sia rispetto a trasferimenti di fondi europei.
L'articolo 6 ha ad oggetto la relazione annuale del Ministro per gli affari regionali e le autonomie. Si prevede che, entro il 30 settembre di ogni anno, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenti alle Camere del Parlamento la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.
Il capo III riguarda la prestazione dei servizi pubblici.
L'articolo 7 prevede forme di incentivazione a favore degli esercenti le professioni sanitarie e degli operatori socio-sanitari che prestano la propria attività lavorativa presso strutture sanitarie e sociosanitarie ubicate nei comuni classificati montani ai sensi dell'articolo 2.
In particolare, il comma 1 demanda ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, l'individuazione dei criteri per valorizzare l'attività prestata dai suddetti soggetti ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. Lo stesso comma contiene inoltre una norma di immediata applicazione, in quanto prevede che ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario sia riconosciuta l'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie ubicate nei territori di montagna.
Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il comma 2 concede annualmente, a decorrere dal 2023, un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.
Il beneficio è concesso, ai sensi del comma 3, anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso il credito d'imposta spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento e l'importo di euro 2.500. Il credito d'imposta riconosciuto nelle due anzi dette forme è utilizzabile, ai sensi del comma 4, nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 5 dispone che i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
L'articolo 8 prevede misure agevolative e premiali per gli insegnanti che prestano servizio nelle aree montane.
In particolare, il comma 1 definisce scuole di montagna quelle aventi almeno una sede collocata in uno dei comuni di cui all'articolo 2 della presente proposta di legge.
Il comma 2 prevede l'introduzione di forme di incentivazione, costituite da incrementi del punteggio di servizio, a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
Ai sensi del comma 3 il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione è esclusivamente quello prestato in sedi scolastiche ubicate nei comuni montani, e, in base al comma 4, prescinde dalla circostanza che sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.
Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un territorio di montagna, il comma 5 riconosce annualmente, a decorrere dal 2023, un credito d'imposta, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500, a favore di coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio.
Ai sensi del successivo comma 6, il credito d'imposta è riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in un comune montano un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario; in tale caso il beneficio spetta annualmente in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento e l'importo di euro 2.500. Il credito d'imposta riconosciuto nelle due anzidette forme, ai sensi del comma 7, è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi.
Il comma 8 dispone che i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta siano stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.
Il comma 9 prescrive che dall'attuazione dei commi da 1 a 4 non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
L'articolo 9 reca norme volte a favorire i servizi di telefonia mobile e l'accesso a internet. In particolare, il comma 1 prevede che i contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale dispongano interventi sulle infrastrutture di competenza idonei a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali. Gli interventi sono disposti in mancanza di analoghe misure già oggetto di finanziamento pubblico (quali, ad esempio, le misure previste dal Piano nazionale di ripresa e resilienza) e gli oneri conseguenti sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
Nel comma 2 si stabilisce che la copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, specialmente se soggetti al rischio di spopolamento, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.
Il capo IV contiene le disposizioni in materia di agricoltura e foreste.
L'articolo 10 concerne la salvaguardia dei pascoli montani.
Il comma 1 affida al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste il compito di predisporre, sentiti il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della cultura e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, linee guida per le regioni finalizzate all'utilizzazione razionale e alla valorizzazione dei sistemi pascolivi montani.
Il comma 2 contiene una norma precettiva a salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati.
L'articolo 11 prevede incentivi agli investimenti degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna. In particolare, agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nelle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025. Il beneficio, i cui criteri e modalità di concessione saranno stabiliti con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. La norma chiarisce che alla misura di riduzione fiscale non si applicano le limitazioni all'utilizzo dei crediti d'imposta previste dall'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
L'individuazione delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima, quanto agli imprenditori agricoli, è demandata al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; per gli imprenditori forestali le suddette pratiche benefiche corrispondono a quelle previste all'interno dei piani di gestione o strumenti equivalenti di cui all'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.
L'articolo 12 definisce i rifugi di montagna configurandoli quali strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
Le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, sono definite dallo Stato e dalle regioni, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale, in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, restando comunque impregiudicato il rispetto della normativa di riferimento a tutela dell'ambiente.
La disposizione prevede altresì che i rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.
Il capo V contiene le disposizioni concernenti la «Fiscalità montana».
L'articolo 13 individua le finalità del capo V, che è volto a favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane. Si precisa che le misure di sostegno previste in tale capo sono erogate in conformità alle disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
L'articolo 14 introduce misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani. La disposizione in esame prevede misure fiscali di vantaggio in favore delle piccole e microimprese in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto trentasei anni di età, le quali, a partire dal 2024, intraprendono una nuova attività nei comuni montani.
In particolare, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo sotto forma di credito d'imposta, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito d'impresa determinato nei modi ordinari, fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l'aliquota del 15 per cento.
La norma precisa che l'agevolazione in questione è riconosciuta esclusivamente nell'ambito dei comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della proposta di legge.
L'articolo 15 disciplina la misura cosiddetta «Io resto in montagna», che è tesa a incentivare forme di sostegno alla residenzialità nei territori di montagna.
La disposizione prevede che, nel caso di mutuo contratto per l'acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale in comuni totalmente montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, nel periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e nei quattro periodi d'imposta successivi, i contribuenti che non abbiano compiuto quarantuno anni di età nell'anno in cui l'atto è rogato possano beneficiare di una detrazione dall'imposta lorda sul reddito in misura pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'ammontare di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 ma non di euro 1.125.

La legislazione vigente prevede per tali interessi un'aliquota di detrazione pari al 19 per cento e un limite massimo di onere detraibile di 4.000 euro.
L'agevolazione si applica ai soli immobili non censiti nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
La norma precisa che l'agevolazione è riconosciuta esclusivamente nell'ambito dei comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della proposta di legge.
L'articolo 16 concerne le agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni montani.
La disposizione interviene modificando l'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, con efficacia a decorrere dal 2024, allo scopo di prevedere che i trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. Nella sostanza, l'intervento è volto a far sì che le misure agevolative non siano più applicate – com'è attualmente – soltanto ai terreni situati ad altitudine non inferiore a 700 metri sul livello del mare, ai terreni compresi nell'elenco dei territori montani compilato dalla commissione censuaria centrale e ai terreni facenti parte di comprensori di bonifica montana.
Il capo VI contiene le disposizioni finali.
L'articolo 17 ha l'obiettivo di promuovere e incrementare il contributo delle foreste e del settore forestale nazionale al conseguimento degli impegni internazionali di neutralità climatica entro il 2050. A tale fine si prevede, per la prima volta nell'ordinamento nazionale, l'istituzione di uno schema nazionale di certificazione dei crediti di carbonio forestali generati su base volontaria e commercializzabili nell'ambito di un mercato nazionale volontario e domestico.
L'obiettivo è quello di istituire a livello nazionale un mercato volontario che riconosca e controlli le transazioni dei crediti di carbonio e agricoli generati da progetti forestali, che da oltre dieci anni si realizzano in Italia nell'ambito di accordi volontari non regolamentati.
Questi mercati sono già riconosciuti e gestiti da alcuni governi nazionali europei, che hanno predisposto linee guida di indirizzo, le quali prevedono la validazione dei progetti e la certificazione dei crediti generati dal settore primario, per la successiva registrazione in registri nazionali, garantendo così il controllo del mercato, la tassazione dei proventi ed evitando frodi e speculazioni. Con il riconoscimento istituzionale, anche in Italia, di linee guida di indirizzo e con l'ausilio di un registro ufficiale dei crediti generati nel territorio nazionale, si potrà:

concretizzare quanto già previsto dal testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo n. 34 del 2018, in attuazione di quanto previsto nella delega legislativa conferita dall'articolo 70 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 (cosiddetto «collegato ambientale»);

permettere un'azione concreta da parte dei proprietari forestali e agricoli nella lotta contro il cambiamento climatico, nel rispetto dei nuovi regolamenti (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018 (cosiddetto «regolamento LULUCF»), e 2018/842 del Parlamento europeo, del 30 maggio 2018 (cosiddetto «regolamento ESR»), mantenendo impegni aggiuntivi definiti da linee guida nazionali riconosciute istituzionalmente;

sviluppare un sistema virtuoso di coinvolgimento attivo della società e dei settori produttivi nonché la diffusione di pratiche agricole e forestali a basse emissioni di carbonio;

assicurare ai proprietari e ai gestori forestali il giusto riconoscimento, anche finanziario, dei servizi che la gestione sostenibile può generare;

sviluppare sistemi credibili di green marketing nel rispetto dei nuovi regolamenti (UE) «LULUCF» ed «ESR», secondo regole e parametri normativi chiari e obbligatori.

In particolare, la disposizione prevede:

a) l'istituzione di un «Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera», presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) (comma 1);

b) la gestione e l'aggiornamento del Registro da parte del CREA, su piattaforma telematica consultabile da parte del pubblico (comma 2);

c) la predisposizione di linee guida nazionali volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti forestali nonché per la certificazione e il rilascio, da parte del CREA, dei crediti di carbonio generati (comma 3), che potranno essere così inseriti nel Registro;

d) l'istituzione, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di una «Sezione speciale crediti di carbonio forestali» presso il CREA (comma 4), con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali presentati per l'ammissibilità all'iscrizione nel Registro e la verifica del rispetto delle disposizioni definite con le linee guida nazionali di cui al comma 3.

Le risorse assegnate al bilancio del CREA ai sensi del comma 5 saranno impiegate nella costruzione di un nuovo sistema di valutazione, gestione e controllo, nell'ambito di una materia mai sviluppata prima in Italia e che richiede specifiche competenze e conoscenze tecnico-scientifiche. Il sistema dovrà prevedere un coordinamento tra la valutazione formale e il controllo in campo dei progetti forestali realizzabili in tutto il territorio nazionale, la gestione e l'aggiornamento del Registro nazionale dei crediti di carbonio volontari nonché la certificazione dei crediti di carbonio e il controllo delle transazioni sul mercato volontario.
L'articolo 18 contiene la clausola di salvaguardia che fa salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, le quali provvedono alle finalità della proposta di legge in conformità a quanto previsto dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
L'articolo 19, al comma 1, esplicita le abrogazioni necessarie a consentire il compendio delle disposizioni inerenti alla montagna in un corpus normativo organico e coerente. Sono interessate dalle abrogazioni di seguito elencate la legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani), la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna) e la legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane). Con riguardo alla legge 25 luglio 1952, n. 991, sono abrogate le disposizioni relative:

ai mutui di miglioramento e per l'artigianato montano, di cui all'articolo 2;

all'anticipazione ad enti pubblici e ad aziende speciali dei mezzi necessari alla realizzazione di ricerche e studi finalizzati alla predisposizione di progetti per il più razionale sfruttamento dei beni agro-silvo-pastorali dei territori montani, di cui all'articolo 5;

al demanio forestale, di cui all'articolo 6;

alle espropriazioni dei terreni rimboschiti a carico dello Stato, di cui all'articolo 7;

alle agevolazioni fiscali in favore dei territori montani in materia di imposta sui terreni e sui redditi agrari, di cui all'articolo 8;

alla classificazione di comprensori di bonifica e di bacini montani in comprensori di bonifica montana, di cui all'articolo 15, primo comma;

alle opere private di interesse comune, di cui all'articolo 22;

all'espropriazione per inadempienza, di cui all'articolo 24;

alle autorizzazioni di spesa per gli oneri della medesima legge, di cui all'articolo 31;

alla denominazione della Direzione generale per l'economia montana e per le foreste, di cui all'articolo 33;

alle comunioni familiari vigenti nei territori montani, di cui all'articolo 34;

alle agevolazioni fiscali riconosciute ai consorzi, costituiti anche per la gestione dei beni silvo-pastorali degli enti pubblici, di cui all'articolo 35;

alle agevolazioni fiscali per trasferimenti e permute di fondi rustici nei territori montani, di cui all'articolo 36;

alla deroga ai requisiti prescritti per la nomina di direttore tecnico delle aziende speciali e dei consorzi di prevenzione, di sistemazione e di bonifica montana, di cui all'articolo 37;

infine, alla previsione del regolamento di esecuzione della medesima legge, di cui all'articolo 38.

Con riguardo alla legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sono abrogate le disposizioni relative:

alle finalità, collegate alla valorizzazione delle zone montane, perseguite dalla legge medesima e ai mezzi predisposti per il loro raggiungimento, di cui agli articoli 1 e 2;

alle autorizzazioni di spesa per gli interventi previsti dalla legge medesima e alla riserva di investimenti pubblici disposta dal Comitato interministeriale per la programmazione economica a favore dei territori montani, di cui agli articoli 15 e 16;

al coordinamento delle disposizioni della legge medesima con le altre prescrizioni vigenti in materia di zone montane e all'estensione delle stesse disposizioni anche alle regioni a statuto speciale, di cui agli articoli 17 e 18;

al finanziamento, da parte delle regioni, di opere e interventi sulla base di programmi presentati dalle comunità montane, di cui all'articolo 19.

Con riguardo alla legge 31 gennaio 1994, n. 97, sono abrogate, tra l'altro, le disposizioni relative:

alle finalità collegate alla salvaguardia e alla valorizzazione delle zone montane perseguite dalla legge medesima, di cui all'articolo 1;

all'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 2;

alla facoltà di istituire istituti comprensivi di scuola materna, elementare e secondaria di primo grado nei comuni montani con meno di 5.000 abitanti, di cui all'articolo 21;

agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della legge medesima e alle ulteriori disposizioni concernenti l'istituzione del Fondo nazionale per la montagna, di cui all'articolo 25. Viene infine precisato, al comma 2 del medesimo articolo 19 della proposta di legge, che, nelle more dell'efficacia della nuova disciplina sulla classificazione dei comuni montani, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, anche regionali, nonché le correlate misure di sostegno, anche di ordine finanziario.

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PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
NORME GENERALI

Art. 1.
(Finalità)

1. La presente legge riconosce e promuove le zone montane, il cui sviluppo integrale costituisce un obiettivo di interesse nazionale in ragione della loro importanza strategica ai fini della tutela dell'ambiente, delle risorse naturali, del paesaggio, della salute e delle loro peculiarità storiche, culturali e linguistiche. In attuazione dell'articolo 44, secondo comma, della Costituzione, la presente legge è volta a valorizzare le specificità delle zone montane al fine di limitare gli squilibri economici e sociali rispetto ai territori non montani, di favorirne il ripopolamento, di garantire a coloro che vi risiedono l'effettivo esercizio dei diritti e l'agevole accesso ai servizi pubblici essenziali, di promuovere l'agricoltura e la gestione forestale sostenibile, l'industria, il commercio, l'artigianato e il turismo e di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale montano.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono lo Stato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le comunità montane e gli enti associativi tra comuni montani, comunque denominati, ciascuno per quanto di rispettiva competenza.
3. Il Governo promuove il riconoscimento della specificità delle zone montane nell'ambito delle istituzioni dell'Unione europea, in coerenza con l'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 2.
(Classificazione dei comuni montani)

1. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri per la classificazione e l'elenco dei comuni montani ai quali si applicano le disposizioni della presente legge, dando prevalente rilievo al criterio altimetrico. Sono in ogni caso classificati come montani i comuni che appartengono ad una provincia interamente montana, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In caso di fusione di un comune classificato come montano con un comune non classificato come montano, il comune risultante dalla fusione conserva la classificazione di comune montano. In caso di scissione di un comune classificato come montano in due o più comuni, i comuni risultanti dalla scissione sono classificati come montani solo ove per essi ricorrano i requisiti definiti dal decreto di cui al primo periodo.
2. Entro il 30 settembre di ogni anno l'ISTAT, in applicazione dei criteri stabiliti dal decreto di cui al comma 1, provvede all'eventuale aggiornamento dell'elenco dei comuni montani, con efficacia a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
3. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sulla base dei dati forniti dall'ISTAT, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nell'ambito dell'elenco dei comuni montani di cui al medesimo comma 1 sono individuati i comuni destinatari delle misure di sviluppo e valorizzazione previste dalla presente legge, sulla base dell'adeguata ponderazione del criterio altimetrico in combinazione con gli indici del calo demografico, della distanza e della difficoltà di accesso ai servizi pubblici essenziali, dei tempi di collegamento con i centri urbani mediante i percorsi stradali o ferroviari, della densità delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi, del reddito medio pro capite o del reddito imponibile medio per ettaro.

Capo II
ORGANI, RISORSE E PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

Art. 3.
(Strategia nazionale per la montagna italiana)

1. La Strategia nazionale per la montagna italiana (SNAMI) individua, per linee strategiche, nell'ambito delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, le priorità e le direttive delle politiche per le zone montane al fine di promuovere la crescita e lo sviluppo economico e sociale dei territori montani, la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali e ai servizi essenziali, con prioritario riguardo a quelli socio-sanitari e dell'istruzione, il sostegno della residenzialità, delle attività commerciali e degli insediamenti produttivi e il ripopolamento dei territori, tenendo conto, in un'ottica di complementarità e sinergia, delle politiche territoriali attuate nell'ambito della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese.
2. La SNAMI è definita, con periodicità triennale, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e, per quanto riguarda la possibilità di accesso alle infrastrutture digitali, di concerto con l'Autorità delegata per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, ove nominata.
3. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie è istituito il Tavolo tecnico-scientifico permanente per lo sviluppo della montagna italiana, di seguito denominato «Tavolo». Senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, il Tavolo svolge le attività di supporto tecnico-scientifico nei confronti del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, con l'obiettivo di elaborare politiche pubbliche volte al perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, anche avvalendosi della collaborazione di università e soggetti pubblici e privati rappresentativi dei settori interessati o, comunque, dotati di comprovata esperienza. Il Tavolo coadiuva il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie nella predisposizione della relazione annuale sullo stato della montagna nonché della SNAMI. Alle sedute del Tavolo partecipano, oltre ad un rappresentante del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, tre rappresentanti delle regioni e delle province autonome, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, un rappresentante dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, uno dell'Unione delle province d'Italia e uno dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani. Ai componenti del Tavolo non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 4.
(Professioni della montagna)

1. La presente legge riconosce le professioni della montagna quali presìdi per la conservazione del patrimonio materiale e immateriale delle zone montane.
2. La SNAMI, in armonia con le potestà legislative regionali, prevede specifiche misure per la valorizzazione e la tutela dell'esercizio delle professioni della montagna.

Art. 5.
(Fondo per lo sviluppo delle montagne
italiane)

1. A decorrere dall'anno 2023 il Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane, di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, finanzia:

a) gli interventi indicati nelle lettere da a) a f) del citato comma 593, nonché le iniziative di cui al comma 594 del medesimo articolo 1 della legge n. 234 del 2021;

b) la SNAMI;

c) gli interventi a sostegno della montagna di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

2. Gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 1 relativi agli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali sono ripartiti anche tenendo conto della normativa regionale di sostegno e valorizzazione delle zone montane.
3. Una quota parte delle risorse del Fondo di cui al comma 1, destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne informative istituzionali sui temi della montagna, per un importo non superiore a euro 300.000 annui, può essere impiegata per attività di assistenza tecnica e consulenza gestionale per le azioni e gli interventi, qualora presso il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non siano disponibili adeguate professionalità.
4. Le risorse erogate dal Fondo di cui al comma 1 hanno carattere aggiuntivo rispetto ad ogni altro trasferimento ordinario o speciale dello Stato a favore degli enti locali o delle politiche per la montagna nonché rispetto ai trasferimenti di fondi dell'Unione europea.
5. Le misure disposte dalla presente legge che si configurano come aiuti di Stato sono applicate nel rispetto degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio necessarie alla copertura finanziaria delle misure di cui ai capi III, IV e V della presente legge.

Art. 6.
(Relazione annuale)

1. Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro il 30 settembre di ogni anno, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, presenta alle Camere la relazione annuale sullo stato della montagna e sull'attuazione della SNAMI, con particolare riferimento al quadro delle risorse destinate dallo Stato al conseguimento degli obiettivi della politica nazionale di sviluppo delle zone montane.

Capo III
SERVIZI PUBBLICI

Art. 7.
(Sanità di montagna)

1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l'attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio-sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni di cui all'articolo 2, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale nonché per l'assunzione di incarichi nell'ambito delle aziende e degli enti medesimi. L'attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente è riconosciuta ai fini dell'accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
2. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in un comune montano di cui all'articolo 2, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e socio-sanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio nel medesimo comune è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
3. Il credito d'imposta di cui al comma 2 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
4. Il credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.

Art. 8.
(Scuole di montagna)

1. Sono definite scuole di montagna le scuole aventi almeno una sede situata in uno dei comuni di cui all'articolo 2.
2. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, sono introdotte forme di incentivazione costituite da incrementi del punteggio di servizio a favore dei docenti con rapporto di lavoro a tempo determinato che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
3. Il servizio valutabile ai fini dell'incentivazione di cui al comma 2 del presente articolo è esclusivamente quello prestato nella sede scolastica ubicata in un comune classificato montano ai sensi dell'articolo 2.
4. Ferme restando le condizioni di cui ai commi 2 e 3, per l'incentivazione di cui al medesimo comma 2 si prescinde dalla circostanza che il servizio sia prestato in una pluriclasse, dal numero degli insegnanti che prestano servizio nella scuola di montagna e dal requisito della residenza nella sede.
5. Al fine di contenere l'impegno finanziario connesso al trasferimento in uno dei comuni di cui all'articolo 2 ove ha sede la scuola di montagna, a decorrere dall'anno 2023, a coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è concesso annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d'imposta in misura pari al minor importo tra il 60 per cento del canone annuo di locazione dell'immobile e l'ammontare di euro 2.500.
6. Il credito d'imposta di cui al comma 5 è concesso anche a coloro che, per i fini di servizio ivi indicati, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di un finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, a decorrere dall'anno 2023, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell'ammontare annuale degli interessi passivi pagati in dipendenza del finanziamento e l'importo di euro 2.500.
7. Il credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6 è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi. Esso è concesso nel limite di 10 milioni di euro annui e non è cumulabile con le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15 della presente legge e degli articoli 15, comma 1, lettera b), e 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
8. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui ai commi 5 e 6, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito.
9. Dall'attuazione dei commi 1, 2, 3 e 4 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9.
(Servizi di telefonia mobile e accesso alla rete internet)

1. I contratti di programma relativi alle concessioni della rete stradale e ferroviaria nazionale prevedono interventi sulle infrastrutture di rispettiva competenza atti a garantire la continuità dei servizi di telefonia mobile e delle connessioni digitali, in assenza di analoghi interventi già oggetto di finanziamento pubblico, fermo restando che i connessi oneri sono posti a carico dei gestori delle infrastrutture di telefonia mobile e di connessione digitale.
2. La copertura dell'accesso alla rete internet in banda cosiddetta ultralarga rappresenta una priorità per lo sviluppo socio-economico dei territori montani, con specifico riguardo ai comuni soggetti a maggiore rischio di spopolamento, secondo le linee di sviluppo definite nell'ambito della SNAMI, in coerenza con la strategia nazionale italiana per la banda ultralarga.

Capo IV
AGRICOLTURA E FORESTE

Art. 10.
(Salvaguardia dei pascoli montani)

1. Ai fini del mantenimento e del recupero dei pascoli montani per la conservazione e la tutela della biodiversità, la prevenzione del dissesto idrogeologico, la tutela del paesaggio nonché lo sviluppo delle produzioni agroalimentari di qualità, il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito il Ministro della cultura, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, predispone linee guida per le regioni ai fini dell'individuazione, del recupero, dell'utilizzazione razionale e della valorizzazione dei sistemi pascolivi montani, anche mediante la promozione della costituzione di forme associative tra i proprietari e gli affittuari interessati, nel rispetto del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e delle relative norme attuative. La disposizione di cui al primo periodo si applica in relazione ai piccoli comuni di cui all'articolo 1 della legge 6 ottobre 2017, n. 158.
2. A salvaguardia del corretto utilizzo e della destinazione dei pascoli gravati da usi civici oggetto di concessione o affitto a privati, costituisce causa di estinzione del rapporto la violazione del divieto di subaffitto o, comunque, di subconcessione di tali pascoli.

Art. 11.
(Incentivi agli investimenti e alle attività diversificate degli agricoltori e dei silvicoltori di montagna)

1. Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni di cui all'articolo 2 e che effettuano investimenti volti all'impiego delle pratiche di coltivazione e gestione del fondo benefiche per l'ambiente e il clima è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025, nel limite complessivo di spesa di 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d'imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dal periodo d'imposta successivo a quello in cui i costi sono stati sostenuti. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. L'agevolazione si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1408/ 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
2. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1.
3. Per gli imprenditori forestali, le pratiche benefiche per l'ambiente e il clima di cui al comma 1 del presente articolo sono quelle previste nei piani di indirizzo e di gestione o negli strumenti equivalenti di cui all'articolo 6, commi 3 e 7, del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, nonché agli articoli 4 e 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 28 ottobre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 del 4 dicembre 2021.
4. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione del credito d'imposta di cui al comma 1, anche ai fini del rispetto del limite di spesa previsto, nonché le disposizioni relative ai controlli e al recupero del beneficio indebitamente fruito. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. I comuni montani di cui all'articolo 2 possono affidare a coltivatori diretti, singoli o associati, che conducono aziende agricole ubicate nei comuni montani medesimi i lavori pubblici di sistemazione e di manutenzione del territorio montano, di gestione forestale sostenibile, di sistemazione idraulica e di difesa dalle avversità atmosferiche e dagli incendi boschivi, di importo inferiore alle soglie indicate all'articolo 35 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nel rispetto dell'articolo 36, comma 1, del medesimo codice, che gli affidatari eseguono con impiego esclusivo del lavoro proprio e dei familiari di cui all'articolo 230-bis del codice civile nonché di macchine e attrezzature di loro proprietà, nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.

Art. 12.
(Rifugi di montagna)

1. Sono considerati rifugi di montagna, fatte salve le specifiche definizioni contenute in leggi regionali, le strutture ricettive ubicate in zone disagiate o isolate di montagna e idonee a fornire ricovero e ristoro nonché soccorso a sportivi e a escursionisti.
2. Lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stabiliscono le caratteristiche funzionali dei rifugi, comprese quelle degli scarichi e degli impianti di smaltimento, con possibilità di prevedere requisiti igienico-sanitari minimi anche in deroga rispetto alla normativa statale in proporzione alla capacità ricettiva e alla condizione dei luoghi, fatto comunque salvo il rispetto della normativa a tutela dell'ambiente.
3. I rifugi di montagna di proprietà pubblica possono essere concessi in locazione a persone fisiche o giuridiche o a enti non aventi scopo di lucro ai sensi della normativa vigente, fatte salve le prioritarie esigenze operative e addestrative del Ministero della difesa.

Capo V
FISCALITÀ MONTANA

Art. 13.
(Finalità della fiscalità montana)

1. Le disposizioni del presente capo sono volte alla realizzazione, sul piano fiscale, delle finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, in attuazione degli articoli 2, 3, secondo comma, e 119, quinto comma, della Costituzione, al fine di favorire lo sviluppo economico e sociale, l'occupazione e il ripopolamento delle zone montane.
2. Le misure di sostegno di cui al presente capo sono erogate in conformità agli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Art. 14.
(Misure fiscali di favore per le imprese montane esercitate da giovani)

1. Alle piccole imprese e alle micro imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto il trentaseiesimo anno di età, che, dopo il 1° gennaio 2024, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge, per il periodo d'imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d'imposta successivi, è concesso un contributo, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in misura pari alla differenza tra l'imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell'importo di 80.000 euro, e l'imposta calcolata applicando al medesimo reddito l'aliquota del 15 per cento.
2. L'agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, al regolamento (UE) n. 1408 del 2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, e al regolamento (UE) n. 717 del 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014.
3. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e con il Ministro per lo sport e i giovani, sentito il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sono determinate le modalità di applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, anche ai fini del rispetto del limite di spesa di cui al comma 4.
4. Il credito d'imposta di cui al comma 1 è concesso nel limite di 20 milioni di euro annui e ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
5. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 15.
(Agevolazione «Io resto in montagna»)

1. In alternativa alla detrazione prevista dall'articolo 15, comma 1, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con riferimento agli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all'articolo 2 della presente legge con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti spetta, per il periodo d'imposta nel corso del quale è effettuato l'acquisto e per i quattro periodi d'imposta successivi, una detrazione dall'imposta lorda pari:

a) al 100 per cento degli interessi passivi, entro l'importo di euro 500;

b) all'80 per cento sulla quota degli interessi passivi che eccede il limite di euro 500 fino a euro 1.125.

2. La detrazione di cui al comma 1, denominata agevolazione «Io resto in montagna», è concessa in favore dei contribuenti che non hanno compiuto il quarantunesimo anno di età nell'anno in cui sono rogati l'atto di acquisto dell'immobile e quello di accensione del mutuo, e spetta soltanto per l'acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
3. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica la disciplina contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera b), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli acquisti di unità immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 17,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
6. Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 3.

Art. 16.
(Agevolazioni fiscali per il trasferimento della proprietà di fondi rustici situati in comuni classificati montani per l'arrotondamento o l'accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici)

1. Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

«I trasferimenti della proprietà di fondi rustici nei territori montani, compiuti, a qualsiasi titolo, a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprietà diretto-coltivatrici, singole o associate, sono soggetti alle imposte di registro e ipotecaria nella misura fissa e sono esenti dalle imposte catastali. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni».

2. Le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024 o dalla data di entrata in vigore della presente legge, se successiva a tale termine.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Capo VI
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17.
(Istituzione del Registro dei crediti di carbonio e della Sezione speciale crediti di carbonio forestali)

1. Al fine di mantenere ed estendere la capacità di assorbimento del carbonio atmosferico, rilevata dall'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio dell'anno 2021, è istituito presso il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) il Registro dei crediti di carbonio generati da progetti forestali realizzati nel territorio nazionale e impiegabili su base volontaria per compensare le emissioni in atmosfera, in coerenza con le disposizioni relative al Registro nazionale dei serbatoi di carbonio agro-forestali di cui al punto 7.4 della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 123/2002 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 22 marzo 2003.
2. Il CREA ammette all'iscrizione nel Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1 i crediti di carbonio generati e certificati ai sensi del comma 3, su richiesta dei soggetti proprietari ovvero gestori di superfici forestali, come definite ai sensi degli articoli 3, comma 3, e 4 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, che realizzano interventi e attività di afforestazione, riforestazione e gestione forestale sostenibile, secondo i parametri per il settore relativo all'uso del suolo, ai cambiamenti di uso del suolo e alla silvicoltura Land Use, Land-Use Change and Forestry (LULUCF), predisposti dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico, ai sensi del Regolamento (UE) 2018/841 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018. I crediti di carbonio in ogni caso non concorrono al rispetto degli obblighi di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in materia di sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra.
3. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate linee guida volte a individuare i criteri per la valutazione e l'ammissibilità dei progetti di cui al comma 1 nonché per la certificazione e il rilascio da parte del CREA dei crediti di carbonio generati, nel rispetto dei princìpi previsti dalle Linee guida del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico e secondo i parametri del settore LULUCF.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituita presso il CREA la Sezione speciale crediti di carbonio forestali, con il compito di curare il controllo e la valutazione dei progetti forestali in attuazione delle disposizioni del comma 3 e di gestire e aggiornare il Registro dei crediti di carbonio di cui al comma 1.
5. Ai fini dell'attuazione del presente articolo è assegnato al CREA un contributo pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 593, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

Art. 18.
(Disposizioni particolari per le regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano)

1. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, che provvedono alle finalità della presente legge ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 19.
(Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 2, 5, 6, 7, 8, 15, primo comma, 22, 31 e da 33 a 38 della legge 25 luglio 1952, n. 991;

b) gli articoli 1, 2 e da 15 a 19 della legge 3 dicembre 1971, n. 1102;

c) gli articoli 1, 2, 5-bis, 21, 24, comma 4, e 25 della legge 31 gennaio 1994, n. 97.

2. Nelle more dell'entrata in vigore della nuova classificazione dei comuni montani, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni, anche regionali, relative alla suddetta classificazione, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le misure di sostegno, anche finanziario, ad essa correlate.

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